N. 180 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Pretore - G.I.P. - Giudizio abbreviato - Udienza  -
 Incompatibilita' a partecipare - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente  illegittima (sentenze nn. 502/1991 e 104/1992) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 76, 77, 25 e 101).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  31  agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
 Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Rago  Leonardo,
 iscritta  al  n.  717  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  51,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  4  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura di Matera dubita della
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  cod.  proc.
 pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare
 al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso
 la  pretura  che abbia respinto la richiesta di emissione del decreto
 penale di condanna perche' inadeguata alla gravita' del fatto  (nella
 specie,  per  la  ritenuta  ricorrenza  dell'ipotesi  della "maggiore
 gravita'"  del  reato  di  emissione  di  assegni  a  vuoto  prevista
 dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736);
      che,  ad avviso del giudice rimettente, poiche' il rigetto della
 richiesta comporta una valutazione del merito dell'imputazione ed  un
 impulso  per  la  successiva  contestazione  dell'ipotesi  grave  nel
 decreto di  citazione  a  giudizio  emesso  dal  pubblico  ministero,
 sarebbero  violati  i  principi  dettati  in tema di incompatibilita'
 della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi,  gli  artt.  76  e  77
 della  Costituzione - nonche' quelli di cui agli artt. 25 e 101 della
 Costituzione, che richiedono che chi  e'  chiamato  a  giudicare  sia
 alieno  dalle suggestioni di convincimenti formatisi anteriormente ed
 al di fuori del processo;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che con la sentenza n. 502  del  1991  (integrata  con
 l'ordinanza  di  correzione  n.  104  del 1992), questa Corte ha gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  citato  art.   34,
 secondo  comma,  nella  parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
 partecipare "al giudizio" del giudice per le indagini preliminari che
 ha  rigettato  la  richiesta  di  decreto di condanna per la ritenuta
 inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero;
      che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie -  ricorrenza
 dell'ipotesi  della  "maggiore  gravita'"  del  reato di emissione di
 assegni a vuoto - identica a quella qui in questione: onde essa e' da
 intendere nel senso che la ritenuta inadeguatezza della pena  include
 l'ipotesi in cui essa derivi da inadeguatezza della ipotesi criminosa
 contestata;
      che  non  rileva  che  nel  caso in esame l'incompatibilita' sia
 prospettata rispetto al giudizio  abbreviato,  anziche'  al  giudizio
 dibattimentale,  dato  che  questa  Corte  ha  gia'  chiarito,  nella
 sentenza n. 401 del  1991,  che  la  locuzione  "giudizio"  impiegata
 nell'art.  34,  secondo  comma,  "e' di per se' tale da ricomprendere
 qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che  in  base  ad  un
 esame  delle  prove  pervenga  ad  una  decisione di merito, compreso
 quello che si svolge con il rito abbreviato";
      che, di conseguenza, poiche' la norma, nella parte impugnata con
 l'ordinanza in esame, e'  gia'  stata  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima,   la   presente   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  nn.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di    procedura    penale,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita' a partecipare  al  giudizio  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari  che  ha  rigettato  la richiesta di decreto di
 condanna per la  ritenuta  inadeguatezza  della  pena  richiesta  dal
 pubblico   ministero   -  norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima, per questa parte, con  la  sentenza  n.  502  del  1991,
 integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento
 agli  artt.  76,  77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31
 agosto 1991.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0476