N. 182 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Pretore - G.I.P. - Procuratore generale richiedente
 l'archiviazione   -   Ulteriori   indagini   ritenute   necessarie  -
 Indicazione da parte del G.I.P. - Mancata previsione  -  Inerzia  del
 P.G.  -  Richiamo  alla  ordinanza  n.    253/1991 e alla sentenza n.
 445/1990 della Corte -   Petitum afferente a  situazioni  patologiche
 estranee  al sistema e insuscettibile di apprezzamento da parte della
 Corte - Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 101, 102 e 112).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
    Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo
 comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale,  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 2 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso la Pretura di Torino  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Cogerino  Italo ed altri, iscritta al n. 701 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  18  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura di Torino, dopo aver premesso che nel corso del  procedimento
 il   Procuratore  generale  che  aveva  disposto  l'avocazione  delle
 indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del codice di  procedura
 penale,  ha  rinnovato  la  richiesta di archiviazione gia' respinta,
 omettendo di svolgere nel termine indicato dallo  stesso  giudice  le
 indagini da questi indicate, e che la Corte di cassazione (Sez. I, 12
 luglio  1991,  n.  3217),  nel  dichiarare inammissibile il conflitto
 sollevato dallo stesso giudice a quo, ha affermato  che  al  medesimo
 non  restava  "che  avvalersi  delle facolta' previste dalla legge: e
 cioe' aderire alla richiesta di archiviazione ovvero,  ex  art.  554,
 2›,   disporre   che  gli  atti  siano  restituiti  al  P.G.  per  la
 formulazione dell'imputazione", ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, questione
 di  legittimita' degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,
 del codice di procedura penale, assumendo che le norme impugnate  non
 consentono  "al  giudice  per  le indagini preliminari di indicare le
 ulteriori indagini ritenute necessarie al  procuratore  generale  che
 abbia fatto richiesta di archiviazione";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' avuto modo di affermare (v.
 ordinanza n. 253 del 1991) che "il pubblico ministero ha l'obbligo di
 compiere le indagini indicate dal  giudice  a  norma  dell'art.  409,
 quarto comma, c.p.p.", obbligo che deve necessariamente incombere non
 solo  sul  procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  o  il
 tribunale, ma anche  sul  procuratore  generale  che  abbia  disposto
 l'avocazione  delle  indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del
 codice di procedura penale, posto che in tal caso, a norma  dell'art.
 51,  secondo  comma,  dello stesso codice, il procuratore generale e'
 chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che  il
 comma  1, lettera a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati
 della procura della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  presso  la
 pretura";   funzioni,  dunque,  che  comprendono  anche  il  doveroso
 espletamento delle indagini indicate dal giudice  a  norma  dell'art.
 554,  secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante
 dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990;
      che, essendo, nella specie, il petitum perseguito dal giudice  a
 quo  volto  ad  introdurre una previsione insita nel quadro normativo
 oggetto  di  censura,  mentre  l'eventuale  inerzia  del  procuratore
 generale,  che  abbia  omesso  di  compiere  le indagini indicate dal
 giudice  a  seguito  del  mancato  accoglimento  della  richiesta  di
 archiviazione, deve essere confinata all'interno di quelle situazioni
 patologiche   estranee   al  sistema  e,  quindi,  insuscettibili  di
 apprezzamento in questa sede;
      e  che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,
 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli  artt.
 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, dal Giudice per
 le  indagini  preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0478