N. 183 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successione in genere - Imposta sulle successioni e donazioni - Decessi verificatisi prima del 1 luglio 1986 - Coefficienti di adeguamento - Fascia esente di L. 120.000.000 - Discrezionalita' legislativa - Richiamo alla ordinanza n. 131/1988 della Corte - Manifesta inammissibilita'. (Legge 17 dicembre 1986, n. 880). (Cost., artt. 3, 53 e 76).(GU n.18 del 29-4-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita Moncada contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita Moncada contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg. ord. n. 716 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), per la parte in cui non ha previsto per le successioni non ancora definite in conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1 luglio 1986, sia pure con l'applicazione di coefficienti di adeguamento, la fascia esente di L. 120 milioni con la conseguente violazione della parita' di trattamento su situazioni giuridiche identiche; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata; Considerato che l'art. 11 della legge n. 880 del 1986 (tra l'altro contraddittoriamente impugnata nel suo complesso), come gia' questa Corte ha avuto modo di considerare, e' espressione della ampia discrezionalita' del legislatore (v. da ultimo ord. n. 131 del 1988); che non essendovi ragione per discostarsi da tali affermazioni, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0479