N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 1992

                                N. 198
 Ordinanza  emessa  il 28 febbraio 1992 dal pretore di Napoli, sezione
 distaccata di Pozzuoli, nel procedimento esecutivo  tra  Del  Giudice
 Teresa e comune di Pozzuoli ed altra
 Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pignoramento presso
    terzi  -  Somme  dovute dai comuni - Divieto di esecuzione forzata
    presso soggetti diversi dal tesoriere del comune e  dalle  sezioni
    delle   tesorerie   provinciali   dello   Stato  -  Ingiustificato
    trattamento di privilegio dei comuni rispetto alle altre p.a. e ai
    soggetti privati, che  sono  sottoposti  alle  regole  generali  -
    Incidenza  sul  diritto di difesa in giudizio nonche' sulla tutela
    giurisdizionale contro gli atti della p.a. lesivi di diritti.
 (D.-L. 20 gennaio 1992, n. 11, art. 14, in relazione agli artt. 826,
    828, 830, 514 e 545 del c.p.c.; c.c. art.  2740;  legge  20  marzo
    1965, n. 2248, art. 4, allegato E).
 (Cost., artt. 3, 24, 28 e 113).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunziato in data 28 febbraio 1992, la seguente ordinanza nel
 procedimento  esecutivo,  iscritto  nel r.g.es. al n. 177/92, tra Del
 Giudice Teresa, rappresentata e difesa dall'avv.  Riccobene Antonino,
 presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli, alla  via  Campi
 Flegrei   2,  giusta  procura  a  margine  dell'atto  di  precetto  -
 esecutante - contro: comune di Pozzuoli, in persona del  suo  sindaco
 pro-tempore,  domiciliato  presso  la  casa  municipale dell'Ente, in
 Pozzuoli, al Rione Toiano - debitore esecutato - e  Serit  S.p.a.  in
 persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore,  con  sede in
 Pozzuoli,  al  Rione  Toiano,  nella   qualita'   di   concessionario
 nell'ambito B della provincia ed esattore-terzo;
    Premesso   che  il  creditore  procedente  (Del  Giudice  Teresa),
 malgrado il disposto di cui all'art. 14 del d.-l.   20 gennaio  1992,
 n.  11,  secondo  cui  "non  sono  ammesse  esecuzioni forzate presso
 soggetti diversi dal tesoriere del comune .. e diversi dalle  sezioni
 di  tesorerie  dello Stato", ha eseguito, in data 23-24 gennaio 1992,
 pignoramento presso la Serit S.p.a., soggetto diverso  dal  tesoriere
 del comune di Pozzuoli;
    Rilevato  che  la citata norma, con la sua singolare ed innovativa
 dizione, introduce un'ipotesi  di  inammissibilita'  dell'esecuzione,
 rilevabile  di  ufficio,  che  non  attiene,  invece,  come si evince
 chiaramente dall'esame delle  parole  "non  sono  ammesse  esecuzioni
 forzate"  (a  confronto  di quelle di cui alla prima parte del citato
 articolo  "non  sono   soggette   ad   esecuzione   le   somme")   la
 pignorabilita'  dei  beni  aggrediti  presso  un soggetto diverso dal
 tesoriere;
    Rilevato che il presente procedimento va sospeso, per i motivi  di
 cui  appresso  e  che detta pronunzia di sospensione dell'esecuzione,
 come e' ovvio, facendo  permanere  il  vincolo  dell'indisponibilita'
 delle  somme,  fino alla pronunzia definitiva, non autorizza, in ogni
 caso, il terzo a disporre delle somme medesime (quelle  indicate  nel
 pignoramento   e   l'eventuale  eccedenza)  ed  impone  al  debitore,
 comunque, di non porre in essere comportamenti atti  a  sottrarre  le
 garanzie del credito;
    Rilevato  che  e',  oramai,  costante e consolidata giurisprudenza
 ritenere che il pignoramento delle somme di  proprieta'  del  comune,
 che  si  trovino nel possesso di un terzo o che dal detto terzo siano
 dovute   al   comune   medesimo,   deve   effettuarsi   nelle   forme
 dell'espropriazione     presso    terzi    e    non    nelle    forme
 dell'espropriazione diretta (Cass. sezioni unite 18 dicembre 1987, n.
 9407; Cass. sezioni unite 9 marzo 1981, n. 1299);
    Ritenuto che, di fronte ad una sentenza di condanna  al  pagamento
 di  somme,  la  posizione della p.a. non e' diversa da quella di ogni
 altro debitore (Cass. 9 marzo 1979, n. 1464; Cass. 14  gennaio  1981,
 n.  323); sicche' anche nei suoi confronti e' esperibile l'esecuzione
 forzata presso terzi, inquanto "e' conseguenza imprescindibile  della
 condanna   della   p.a.   al  pagamento  di  somme,  l'ammissibilita'
 dell'esecuzione per espropriazione" (Corte cost. 21 luglio  1981,  n.
 138);
    Rilevato  che, nei confronti della p.a. debitrice, sono, pertanto,
 perfettamente  applicabili  i  principi  del  cumulo  dei  mezzi   di
 espropriazione  e  che  la stessa e' soggetto passivo dell'esecuzione
 con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.);
    Rilevato  che  i  limiti  di  pignorabilita' dei beni patrimoniali
 della p.a. vanno individuati concretamente,  in  relazione  specifica
 alla  loro  natura  o  alla loro destinazione, quando degli stessi si
 chiede l'espropriazione; e che tali  limiti  possono  essere  imposti
 solo laddove i predetti beni siano destinati a soddisfare esigenze di
 interesse pubblico;
    Rilevato,  cioe',  che  la particolare tutela che la legge accorda
 alle pp.aa., puo' attuarsi solo qualora rimanga accertata l'esistenza
 di un vincolo di  destinazione  dello  specifico  bene  (assoggettato
 all'esecuzione)  ad  un  "pubblico  servizio";  sicche'  i  limiti di
 pignorabilita' dei beni patrimoniali delle pp.aa. vanno  individuati,
 concretamente,  e  di  volta  in  volta  che  degli  stessi si chieda
 l'espropriazione; cio', in conformita' della  previsione  di  cui  al
 comma  II  del  citato  art.  2740  c.c.  (ed analogicamente a quanto
 disposto dagli artt. 514 e 545 del c.p.c. in tema di impignorabilita'
 di cose mobili o di crediti);
    Rilevato  che  la  non  assoggettabilita'  all'esecuzione  forzata
 (recte:  impignorabilita')  delle  somme  di  denaro  o  dei  crediti
 pecuniari dello Stato e degli enti  pubblici  discende  soltanto  dal
 fatto  che  essi  concorrono  a  formare il patrimonio indisponibile,
 perche' vincolati ad un  pubblico  servizio  ovvero  perche'  nascono
 dall'esercizio  di  una  potesta'  pubblica;  il  che  si traduce nel
 ritenere che il criterio e' chiaramente  e  solo  "oggettivo"  e  non
 certo "soggettivo";
    Rilevato  che,  con  la  disposizione  di  cui all'art. 14, ultima
 parte, del citato d.-l., secondo cui  "non  sono  ammesse  esecuzioni
 forzate" presso soggetti diversi dal tesoriere (seppure limitatamente
 ai   comuni,  alle  amministrazioni  provinciali  ed  alle  comunita'
 montane) risulta accordata alla p.a.  una  tutela  indiscriminata  ed
 illogica  che  non tiene conto delle regole citate; cio' in quanto la
 norma non  prevede  affatto  l'impignorabilita'  di  beni,  bensi'  e
 singolarmente,  l'inammissibilita' delle esecuzioni presso terzi (sia
 pure  nei  confronti  solo  di  determinati  soggetti)  e  cioe',  in
 sostanza,  l'ineseguibilita'  in assoluto e l'ineseguibilita' su beni
 che, magari perfettamente pignorabili, sono in possesso o  dovuti  da
 soggetti diversi dal Tesoriere;
    Rilevato  che,  pertanto,  la  norma limita i mezzi di esecuzione,
 previsti in favore dei creditori, ma solo quando  debitrice  sia  una
 delle pp.aa. interessate dalla norma stessa;
    Rilevato   che   la   questione,   pertanto,   non   attiene  alla
 pignorabilita' o meno  dei  beni  aggrediti,  bensi'  al  diritto  di
 procedere  in  esecuzione,  in  quanto la norma, fissando limiti alle
 esecuzioni,  in   buona   sostanza,   esclude   l'eseguibilita'   per
 espropriazione;  ritenuto  che,  in  tal modo, e' riprodotta l'oramai
 superata tesi secondo  cui  la  p.a.  non  puo'  essere  soggetta  ad
 esecuzione   forzata   e,   pertanto,   riproposta  la  questione  di
 giurisdizione, superata, come gia'  si  e'  osservato,  da  tutta  la
 giurisprudenza  di merito, di legittimita' (Cass. s.u. n. 4071/1979 e
 cass. s.u. 9 marzo 1981, n. 1299) e della stessa Corte costituzionale
 (sent. 21 luglio 1981, n. 138);
    Rilevato  che  e'  certamente   incostituzionale,   pertanto,   la
 previsione  di  esclusione di esecuzioni tipiche previste dal c.p.c.,
 solo a vantaggio della p.a.; peraltro, nel caso  di  specie,  solo  a
 vantaggio di quelle amministrazioni interessate dalla norma;
    Rilevato,  infatti,  che  solo  limitazioni  della responsabilita'
 patrimoniale, derivanti da specifici  provvedimenti  di  destinazione
 delle  somme  e  pubbliche  finalita', concernendo la possibilita' di
 esperire l'azione esecutiva e  non  l'astratta  configurabilita'  del
 diritto  del  creditore,  sono  le uniche rilevanti, anche al fine di
 stabilire la fondatezza di eventuali opposizioni promosse dalla  p.a.
 debitrice, che deduca l'inespropriabilita' dei beni aggrediti;
    Rilevato   che   la  norma,  peraltro,  pur  sancendo  la  dedotta
 inammissibilita',non prescrive quali siano  i  mezzi  esperibili  per
 "discutere"   o   "contestare"   in   sede   giudiziaria,  la  stessa
 inammissibilita';
    Rilevato che la norma  in  questione,  riducendo  le  possibilita'
 esecutive del creditore, in tal modo viola il diritto di quest'ultimo
 (compreso  quello  di  difesa)  e  tutte  le  disposizioni  di  legge
 sopracitate; che, pertanto, risulta totalmente  ingiusta,  in  quanto
 esclude  l'ammissibilita' di una procedura esecutiva forzata in danno
 della p.a. (sia pure solo presso soggetti diversi dal  tesoriere);  e
 cioe'  crea un limite di ammissibilita' dell'esecuzione presso terzi,
 senza considerare affatto l'oggettivo  dato  della  disponibilita'  o
 indisponibilita'  specifica  dei  beni  aggrediti;  e,  pur dovendosi
 considerare che la stessa  fuoriesce  dagli  schemi  tipici,  la  sua
 contestazione  non  si  arguisce  se  possa  esser  fatta  valere dal
 debitore con il rimedio  tipico  dell'opposizione  ex  art.  615  del
 c.p.c. o con altri mezzi;
    Rilevato  che tutto cio' si traduce in una macroscopica violazione
 dei precetti costituzionali e  comporta,  in  sostanza,  la  concreta
 vanificazione  dei  principi cui e' pervenuta la giurisprudenza della
 stessa Corte costituzionale, in forza dei quali  "di  fronte  ad  una
 sentenza  di  condanna al pagamento di somme, la posizione della p.a.
 non e' diversa da quella di qualsiasi altro debitore e secondo cui il
 pagamento e' un atto dovuto dalla p.a. medesima che non puo'  percio'
 sottrarvisi,  vanificando  il  comando  del  giudice, con l'adozione,
 chiaramente discrezionale, di una propria  graduatoria  di  priorita'
 degli  obblighi cui adempiere con le risorse disponibili" (cfr. Corte
 cost. 21 luglio 1981, n. 138);
    Rilevato, incidentalmente, che il problema  nei  termini  esposti,
 oltre  che  giuridico e' anche e soprattutto morale, perche' non pu'o
 tollerarsi che la p.a. non paghi debiti, anche se "giudicati";
    Rilevato che, con l'art. 14 citato, le  pp.aa.  interessate  dalla
 norma    (comuni,    provincie   e   comunita'   montane)   risultano
 indiscriminatamente  avvantaggiate,  pur  essendo   equiparabili   ai
 soggetti  di  diritto  privato, sia nei confronti dei loro creditori,
 che delle altre pp.aa. escluse  (altrettanto  irrazionalmente)  dalle
 previsioni contenute dalla norma in questione;
    Rilevato   che   l'esclusione  dell'esecuzione  presso  terzi  nei
 confronti di soggetti diversi dal tesoriere (i quali, come detto, ben
 potrebbero  possedere  o  essere  debitori  di  somme,  perfettamente
 pignorabili)  e'  priva  di qualsiasi altra logica giustificazione di
 supporto e che costituisce un indiscriminato  favoritismo,  accordato
 alle   pp.aa.   dal   legislatore,   perche'  non  risultano  neanche
 sussistenti ragioni di urgenza, che hanno consigliato la  norma;  con
 l'effetto  che,  in  definitiva,  la stessa non risulta che tuteli un
 interesse  pubblico  (in  quanto  non  tutela  il  bene  oggetto  del
 pignoramento),   perche',   in  contrario,  protegge,  ma  del  tutto
 ingiustificatamente, il solo debitore;
    Rilevato che la norma si presenta, pertanto, come incostituzionale
 per  le  ragioni  esposte  e  per  avvantaggiare le pp.aa. debitrici,
 rispetto agli altri soggetti di diritto privato (oltre  che  rispetto
 alle altre amministrazioni pubbliche);
    Rilevato,  infine,  che  la  norma,  introducendo, come detto, una
 nuova  figura  di  "inammissibilita'"   dell'esecuzione,   solo   nei
 confronti  della  p.a.,  fuoriuscente  dagli schemi tipici, oltre che
 innovativa,  risulta  pure  singolare,  in  quanto  non  prevede   le
 modalita'  e  forme  della  eventuale  contestazione  giudiziaria (e'
 chiaro, infatti, che con il mezzo di cui all'art. 615 del c.p.c. puo'
 opporsi solo la mancanza del diritto del  creditore  a  procedere  in
 executivis  o  l'impignorabilita'  dei  beni  aggrediti); sicche', in
 mancanza di altre previsioni, non essendo previsto il mezzo giuridico
 per  contestare,  nei  singoli   casi   in   esame,   la   prescritta
 inammissibilita',  la norma viola, macroscopicamente,anche il diritto
 alla difesa dei creditori (art. 24 della costituzione);
                               P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 incostituzionalita'  dell'art.  14, del d.-l. 20 gennaio 1992, n. 11,
 nella parte in cui prevede che "non sono ammesse  esecuzioni  forzate
 presso  soggetti  diversi dal tesoriere del comune, della provincia o
 delle  comunita'  montane  e  diversi  dalle  sezioni  di   tesoreria
 provinciale  dello  Stato" per violazione degli artt. 3, 24, 28 e 113
 della Costituzione, in correlazione con gli  artt.  826,  828  e  830
 ultimi  comma,  514  e 545 del c.p.c. nonche' 2740 del c.c. e 4 della
 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
    Conseguentemente,  rimette  alla  Corte  costituzionale,  per   la
 decisione,  la  predetta questione di legittimita' costituzionale, ai
 sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Sospende il presente procedimento, che non  puo'  essere  definito
 senza risolvere prima la sollevata questione;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla predetta Corte;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata,  dal  Cancelliere,  ai  Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Pozzuoli, addi' 28 febbraio 1992
                           Il pretore: COZZI

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