N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1992
N. 202 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dal tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Barlaam Patrizia Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di rito abbreviato - Sussistenza del consenso del p.m. - Rigetto dell'istanza da parte del G.U.P. per la ritenuta non definibilita' allo stato degli atti - Insindacabilita' da parte del tribunale della decisione di rigetto del G.U.P. - Conseguente impossibilita' per l'imputato di usufruire della diminuente ex art. 442 del c.p.p. - Prospettata violazione dell'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali con incidenza sul diritto di difesa - Irragionevole previsione di disciplina diversa rispetto a quella stabilita per il c.d. patteggiamento - Impossibilita' per il giudice del dibattimento di decidere il trattamento sanzionatorio per l'imputato avvalendosi di tutti gli strumenti processuali (fra cui la citata diminuente) che l'ordinamento appresta in suo favore. (C.P.P. 1988, art. 440). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 111).(GU n.18 del 29-4-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel corso del procedimento penale a carico di Barlaam Patrizia il difensore dell'imputata, in sede di udienza preliminare, avanzava richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, richiesta cui il p.m. prestava il consenso ma che non veniva accolta dal g.u.p. presso il tribunale, il quale riteneva il processo "non definibile allo stato degli atti". In sede di atti introduttivi al dibattimento il p.m. d'udienza deduceva la illegittimita' costituzionale dell'art. 440 del c.p.p. nella parte in cui escludeva qualunque possibilita' di sindacato sulla decisione del g.u.p. di rigetto dell'istanza, concordemente avanzata dalla parti, di definizione del processo con il rito abbreviato senza alcun obbligo di motivazione, non potendosi ritenere tale il mero richiamo alla formula di stile prevista dall'art. 440, primo comma, ultima parte, del c.p.p., ed invitando, in conseguenza, il tribunale a sottoporre la questione al vaglio di legittimita' della Corte costituzionale. Ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. Invero, il provvedimento con il quale il g.u.p. respinge l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato con la generica e vuota formula della ritenuta "non definibilita' allo stato degli atti" non solo appare contrastare con l'esplicito dovere di motivazione stabilito dall'art. 111, primo comma, della Costituzione ma appare altresi' contrario all'art. 24 della Costituzione, precludendo qualsiasi possibilita' di difesa da parte dell'imputato avverso ipotetici arbitrii, destinati a riflettersi pesantemente sul piano sostanziale essendo preclusa, al giudice del dibattimento, la possibilita' di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p. e venendosi in tal modo a vanificare, di fatto, il vero e proprio diritto subiettivo dell'imputato a chiedere il giudizio abbreviato beneficiando della conseguente riduzione di pena. Se, si considera inoltre la forte analogia evidenziata dai lavori preparatori al c.p.p. tra la disciplina del giudizio abbreviato e la disciplina del c.d. "patteggiamento sulla pena" (il primo definito "patteggiamento sul rito" nonostante gli effetti non lievi sul trattamento sanzionatorio) si delinea altresi' un possibile conflitto anche con l'art. 3 della Costituzione nel momento in cui l'accordo "sul merito" di cui all'art. 444 del c.p.p. (non "omologato" dal g.u.p. per un qualunque motivo) puo' essere riproposto al giudice del dibattimento, assicurandosi in tal modo un sindacato sulla decisione assunta in sede di udienza preliminare e salvaguardandosi, per l'effetto, i legittimi diritti dell'imputato, mentre nel caso dell'accordo sul rito di cui agli artt. 438 e seguenti del c.p.p., un semplice atto di volonta' immotivato (e percio' incontrollabile) con- duce, senza possibilita' di sindacato alcuno, al definitivo sacrificio, oltre che del rito, anche del rilevante vantaggio sostanziale per l'imputato sulla misura della pena. Ma quand'anche non potesse ipotizzarsi una disparita' di trattamento tra la disciplina del rito abbreviato e quella del patteggiamento, attese le rilevanti differenze che reciprocamente caratterizzano la fisionomia degli istituti, e' indubbio che la questione si ponga in termini di maggiore concretezza se vista all'interno del medesimo istituto, soprattutto nei rapporti tra imputato ed imputato, quando si consideri che (a seguito della sentenza n. 81/1991 del c.c.) ove manchi il consenso del p.m. al rito abbreviato, il giudice, a dibattimento concluso, puo' applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p., mentre tale possibilita' non e' concessa a chi, pur avendo ottenuto il consenso del p.m. al rito alternativo, abbia ricevuto dal g.u.p., un provvedimento negativo, in ipotesi totalmente infondato o inopinato. Tale disparita' potrebbe assumere rilievo, oltre che in relazione ai citati artt. 3 e 24 della Costituzione, anche in relazione al disposto dell'art. 25 della Costituzione venendosi ad espropriare, in tale ultima eventualita', il giudice del dibattimento (destinatario naturale del giudizio in caso di mancata definizione anticipata con il rito alternativo) del potere di decidere il trattamento sanzionatorio dell'imputato avvalendosi di tutti gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento in favore di quest'ultimo.
P. Q. M. Solleva eccezione di incostituzionalita' dell'art. 440 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione con riferimento ai profili illustrati in motivazione; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. Civitavecchia, addi' 13 gennaio 1992 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0484