N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1992
N. 208 Ordinanza emessa l'11 marzo 1991 (recte: 11 marzo 1992) dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Ditta F.A.S. Italiana e S.n.c. Ti. Emme Codice civile - Vendita di cose mobili - Adempimento liberatorio dell'obbligo di consegna, posto a carico del venditore, con la semplice consegna della cosa allo spedizioniere o vettore - Danneggiamento o perdita della cosa trasportata - Possibilita' per il compratore, di ottenere solo l'indennizzo (ritenuto incongruo) previsto dalle norme in materia di trasporto - Irragionevolezza - Prospettato contrasto con l'utilita' sociale cui deve essere improtata l'iniziativa economica privata. (C.C., art. 1510, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.18 del 29-4-1992 )
IL PRETORE La S.n.c. "Tiemme" con sede in Chieri (Torino) ha chiesto ed ottenuto dal pretore di Torino decreto ingiuntivo contro la S.n.c. "Fas Italiana", con sede in Palermo, per il pagamento di lire 3.289.360, quale corrispettivo della compravendita di due elettrodomestici, avvenuta il 15 marzo 1990 e regolarmente fatturata. La S.n.c. "Fas Italiana", quale compratrice dei due elettrodomestici, ha proposto opposizione che ha dato luogo all'attuale giudizio di rimessione n.r.g. 11976/90, adducendo che non era tenuta al pagamento della merce, perche' non l'aveva mai ricevuta, essendo stata rubata durante il trasporto al vettore "Rasinelli e Colletti", incaricato dalla parte venditrice dell'autotrasporto della merce. Si costituiva la S.n.c. "Tiemme", adducendo che, ai sensi della norma di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c., aveva assolto il suo obbligo di consegna delle cose mobili, con la traditio al vettore. Il pretore ha ritenuto di sollevare d'ufficio, questione incidentale di sospetta incostituzionalita' dell'art. 1510, secondo comma, del c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Ai fini del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, osserva il pretore che la lettera della norma dell'art. 1510, secondo comma, del c.c. non pu'o lasciare dubbi interpretativi: salvo patto o uso contrario (e non si comprende se relativo al luogo della sede del venditore o di quella del compratore) nella vendita di cosa mobile, da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna della cosa al compratore, con la consegna della medesima allo spedizioniere o al vettore. Secondo questo giudice remittente la norma pone irragionevolmente ed irrazionalmente il venditore in una situazione di vantaggio rispetto a tutti quegli altri debitori che, tenuti alla consegna di una cosa mobile, si avvalgono di ausiliari per la consegna (art. 1228 del c.c.). Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza di legittimita', infatti, nella vendita di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c., il vettore e lo spedizioniere debbono considerarsi, in deroga al generale principio, di cui all'art. 1228 del c.c., ausiliari ex lege del compratore ai fini della consegna del bene mobile venduto (Cassazione 28 ottobre 1974, n. 3205, 14 febbraio 1986, n. 885, 18 febbraio 1987, n. 1742). Lo stravolgimento del generale principio dell'ubi commoda ibi incommoda di cui all'art. 1228 del c.c., non si comprende se non forse rapportandoci alla concezione embrionale delle comunicazioni e dei trasporti (e soprattutto dell'autotrasporto professionale) esistenti all'epoca in cui fu varato il codice civile. Attualmente gli ordini a distanza e l'autotrasporto di beni viaggianti in Italia sono la maggioranza e non si comprende il motivo per cui l'incolpevole compratore (che spesso trovasi a migliaia di chilometri di distanza dal venditore) di un bene mobile si debba assumere il rischio per la perdita o l'avaria del bene. Il sistema appare ancora piu' ingiusto, se si pensa che gli indennizzi da trasporti sono quasi tutti soggetti a limitazioni ed in particolare l'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 (norma dichiarata parzialmente incostituzionale da questa Corte con sentenza 22 novembre 1991, n. 450, in Gazzetta Ufficiale s.s. n. 47/1991) limita grandemente l'indennizzo come previsto ab origine dall'art. 1696 del c.c., sicche' l'incolpevole compratore, anziche' avere nella sua disponibilita' il bene che ha ordinato e che a lui serve, deve accontentarsi, nel caso in cui esso vada perduto o danneggiato nel trasporto, del magro indennizzo previsto dalle norme vigenti. L'attuale sistema normativo, che si sospetta di incostituzionalita', appare essere in contrasto con l'utilita' sociale, cui deve essere improntata l'iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, tuttavia in armonia con questo precetto costituzionale l'eliminazione della norma, di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c. dal nostro ordinamento, porterebbe il rischio di impresa del venditore al momento dell'effettiva consegna al compratore (art. 1476, n. 1, del c.c.) e non della ficta traditio al vettore o allo spedizioniere, mentre indurrebbe il venditore ad essere piu' prudente nella scelta dello spedizioniere o del vettore, nonche' nell'assunzione dei costi assicurativi, che sono costi del trasporto (citata sentenza n. 450/1991 della Corte costituzionale), comunque legalmente a carico del compratore (artt. 1475 e 1510, ultimo comma, del c.c.). La questione prospettata da questo giudice a quo, non solo non appare manifestamente infondata, ma e' in re ipsa rilevante sul giudizio in corso, in quanto l'eliminazione o la modificazione della norma di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c., inciderebbe sulla decisione finale della causa.
Il pretore, pertanto, ritiene di dovere rimettere d'ufficio, l'esame della questione, che non appare manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 1510, secondo comma, del c.c. nella parte in cui prevede che "il venditore si libera dall'obbligo della consegna, rimettendo le cose al vettore o allo spedizioniere" ordinando la sospensione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti ex art. 23 della legge n. 87/1953. Torino, addi' 11 marzo 1991 Il pretore: TOSCANO 92C0490