N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1992

                                 N. 208
 Ordinanza emessa l'11 marzo 1991 (recte: 11 marzo 1992)  dal  pretore
 di  Torino  nel  procedimento civile vertente tra S.n.c. Ditta F.A.S.
 Italiana e S.n.c. Ti. Emme
 Codice civile - Vendita di cose mobili - Adempimento liberatorio
    dell'obbligo di consegna, posto a carico  del  venditore,  con  la
    semplice  consegna  della  cosa  allo  spedizioniere  o  vettore -
    Danneggiamento o perdita della cosa trasportata - Possibilita' per
    il compratore, di ottenere solo l'indennizzo (ritenuto  incongruo)
    previsto  dalle norme in materia di trasporto - Irragionevolezza -
    Prospettato contrasto  con  l'utilita'  sociale  cui  deve  essere
    improtata l'iniziativa economica privata.
 (C.C., art. 1510, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                              IL PRETORE
    La  S.n.c.  "Tiemme"  con  sede  in  Chieri (Torino) ha chiesto ed
 ottenuto dal pretore di Torino decreto ingiuntivo  contro  la  S.n.c.
 "Fas  Italiana",  con  sede  in  Palermo,  per  il  pagamento di lire
 3.289.360,   quale   corrispettivo   della   compravendita   di   due
 elettrodomestici, avvenuta il 15 marzo 1990 e regolarmente fatturata.
    La    S.n.c.   "Fas   Italiana",   quale   compratrice   dei   due
 elettrodomestici,  ha  proposto  opposizione  che   ha   dato   luogo
 all'attuale giudizio di rimessione n.r.g. 11976/90, adducendo che non
 era  tenuta  al  pagamento  della  merce,  perche'  non  l'aveva  mai
 ricevuta,  essendo  stata  rubata  durante  il  trasporto  al vettore
 "Rasinelli   e   Colletti",   incaricato   dalla   parte   venditrice
 dell'autotrasporto della merce.
    Si  costituiva  la  S.n.c. "Tiemme", adducendo che, ai sensi della
 norma di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c., aveva assolto il
 suo obbligo di  consegna  delle  cose  mobili,  con  la  traditio  al
 vettore.
    Il   pretore   ha   ritenuto  di  sollevare  d'ufficio,  questione
 incidentale di sospetta incostituzionalita' dell'art.  1510,  secondo
 comma,   del   c.c.  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  41  della
 Costituzione.
    Ai fini del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, osserva  il
 pretore che la lettera della norma dell'art. 1510, secondo comma, del
 c.c.  non  pu'o  lasciare  dubbi  interpretativi:  salvo  patto o uso
 contrario (e non si comprende se relativo al  luogo  della  sede  del
 venditore  o  di quella del compratore) nella vendita di cosa mobile,
 da trasportare da un luogo  ad  un  altro,  il  venditore  si  libera
 dall'obbligo della consegna della cosa al compratore, con la consegna
 della medesima allo spedizioniere o al vettore.
    Secondo  questo giudice remittente la norma pone irragionevolmente
 ed irrazionalmente  il  venditore  in  una  situazione  di  vantaggio
 rispetto  a  tutti quegli altri debitori che, tenuti alla consegna di
 una cosa mobile, si avvalgono di ausiliari per la consegna (art. 1228
 del c.c.).
    Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza  di  legittimita',
 infatti, nella vendita di cui all'art. 1510, secondo comma, del c.c.,
 il  vettore  e  lo  spedizioniere  debbono considerarsi, in deroga al
 generale principio, di cui all'art. 1228 del c.c., ausiliari ex  lege
 del  compratore  ai  fini  della  consegna  del  bene  mobile venduto
 (Cassazione 28 ottobre 1974, n. 3205, 14 febbraio 1986,  n.  885,  18
 febbraio 1987, n. 1742).
    Lo  stravolgimento  del  generale  principio  dell'ubi commoda ibi
 incommoda di cui all'art. 1228 del c.c.,  non  si  comprende  se  non
 forse  rapportandoci alla concezione embrionale delle comunicazioni e
 dei  trasporti  (e  soprattutto   dell'autotrasporto   professionale)
 esistenti all'epoca in cui fu varato il codice civile.
    Attualmente  gli  ordini  a  distanza  e  l'autotrasporto  di beni
 viaggianti in Italia sono la maggioranza e non si comprende il motivo
 per cui l'incolpevole compratore (che spesso trovasi  a  migliaia  di
 chilometri  di  distanza  dal  venditore)  di un bene mobile si debba
 assumere il rischio per la perdita o l'avaria del bene.
    Il sistema appare ancora  piu'  ingiusto,  se  si  pensa  che  gli
 indennizzi da trasporti sono quasi tutti soggetti a limitazioni ed in
 particolare  l'art.  1  della  legge  22  agosto  1985, n. 450 (norma
 dichiarata parzialmente incostituzionale da questa Corte con sentenza
 22 novembre 1991, n. 450, in  Gazzetta  Ufficiale  s.s.  n.  47/1991)
 limita  grandemente  l'indennizzo  come previsto ab origine dall'art.
 1696 del c.c., sicche' l'incolpevole compratore, anziche' avere nella
 sua disponibilita' il bene che ha ordinato e che a  lui  serve,  deve
 accontentarsi,  nel  caso  in cui esso vada perduto o danneggiato nel
 trasporto, del magro indennizzo previsto dalle norme vigenti.
    L'attuale     sistema    normativo,    che    si    sospetta    di
 incostituzionalita',  appare  essere  in  contrasto  con   l'utilita'
 sociale,  cui  deve essere improntata l'iniziativa economica ai sensi
 dell'art. 41 della  Costituzione,  tuttavia  in  armonia  con  questo
 precetto  costituzionale  l'eliminazione della norma, di cui all'art.
 1510, secondo comma, del c.c. dal nostro ordinamento,  porterebbe  il
 rischio  di  impresa del venditore al momento dell'effettiva consegna
 al compratore (art. 1476, n. 1, del c.c.) e non della ficta  traditio
 al  vettore  o  allo spedizioniere, mentre indurrebbe il venditore ad
 essere piu' prudente nella scelta dello spedizioniere o del  vettore,
 nonche'  nell'assunzione  dei  costi assicurativi, che sono costi del
 trasporto (citata sentenza n. 450/1991 della  Corte  costituzionale),
 comunque  legalmente  a  carico  del  compratore  (artt. 1475 e 1510,
 ultimo comma, del c.c.).
    La questione prospettata da questo giudice a  quo,  non  solo  non
 appare  manifestamente  infondata,  ma  e'  in  re ipsa rilevante sul
 giudizio in corso, in quanto l'eliminazione o la modificazione  della
 norma  di  cui  all'art.  1510,  secondo comma, del c.c., inciderebbe
 sulla decisione finale della causa.
    Il pretore,  pertanto,  ritiene  di  dovere  rimettere  d'ufficio,
 l'esame  della questione, che non appare manifestamente infondata, in
 riferimento agli artt. 3 e 41  della  Costituzione,  dell'art.  1510,
 secondo  comma, del c.c. nella parte in cui prevede che "il venditore
 si libera dall'obbligo della consegna, rimettendo le cose al  vettore
 o  allo  spedizioniere"  ordinando  la sospensione del procedimento e
 l'esecuzione degli adempimenti ex art. 23 della legge n. 87/1953.
      Torino, addi' 11 marzo 1991
                          Il pretore: TOSCANO

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