N. 190 SENTENZA 13 - 22 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti  civili  dell'interno  provenienti  dal
 soppresso  ruolo  dei  segretari  di  polizia - Benefici normativi ed
 economici - Mancata estensione - Discrezionalita' legislativa  -  Non
 fondatezza.
 
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340; legge 1› aprile 1981, n. 121).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del d.P.R. 24 aprile
 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
 dell'Amministrazione civile dell'Interno) e della legge di delega  1›
 aprile  1981,  n.  121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
 pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990
 dal Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio  sul  ricorso
 proposto  da  Italo  Rosati ed altri contro il Ministero dell'interno
 iscritta al n. 696 del registro ordinanza  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Italo Rosati ed altri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il  Giudice  relatore
 Gabriele Pescatore;
    Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Italo Rosati ed altri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Con   ordinanza   del   6  dicembre  1990,  il  Tribunale
 amministrativo regionale per  il  Lazio  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, nella
 parte in cui non dispone che nei confronti dei dipendenti civili  del
 Ministero  dell'interno provenienti dal soppresso ruolo dei segretari
 di polizia siano estesi i benefici normativi  ed  economici  previsti
 dal  d.P.R.  1› giugno 1972, n. 319, nonche' della legge di delega 1›
 aprile 1981, n. 121, nella parte  in  cui  non  ha  disposto  che  il
 legislatore delegato statuisse nel senso indicato.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  precisa  di essere stato
 adito da un gruppo di dipendenti del Ministero dell'interno i  quali,
 provenienti  dal soppresso ruolo dei segretari di polizia di cui alla
 legge 20 febbraio 1958, n. 98, trasferiti all'Amministrazione  civile
 dell'Interno  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1966, n.
 1116 ed attualmente ivi inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, si
 dolgono della denegata attribuzione, in  loro  favore,  dei  benefici
 normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, sul
 riordinamento  delle  ex  carriere  speciali.  A  tali  benefici essi
 assumono di avere diritto perche': a) versano in  condizione  analoga
 agli  appartenenti  alle  ex  carriere  speciali  quanto  a  forma di
 reclutamento (concorso articolato su tre prove scritte ed una  orale)
 e funzioni conferite ed espletate per tutto il tempo del servizio; b)
 la   loro   posizione   e'   equiparabile   a   quella  dei  colleghi
 dell'amministrazione finanziaria,  della  Ragioneria  generale  dello
 Stato  e  delle  Direzioni  provinciali  del  tesoro  che in forza di
 espressa previsione normativa sono stati ammessi ai benefici suddetti
 (rispettivamente art. 4, comma 14- bis della legge 17 febbraio  1985,
 n.  17, che ha convertito con modificazioni il d.l. 17 dicembre 1984;
 art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427; art. 3  della
 legge 17 dicembre 1986, n. 890).
    Il  giudice  remittente  osserva che in effetti la norma di cui e'
 richiesta l'applicazione conferisce il beneficio ai soli appartenenti
 alle ex carriere speciali, mentre le disposizioni che  tali  benefici
 hanno   esteso   a   categorie   assimilabili  sono  norme  speciali,
 indirizzate ad appartenenti a singole Amministrazioni e come tali non
 suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
    Orbene - prosegue l'ordinanza - nella coincidenza delle  posizioni
 appare  fortemente  iniquo e sperequativo che il riconoscimento venga
 operato nei confronti di talune e non di altre categorie di  pubblici
 dipendenti.
    Deve dunque dubitarsi della legittimita' costituzionale del d.P.R.
 24  aprile  1982,  n.  340,  e della legge delega n. 121 del 1981, in
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Seppure spetta al legislatore, a suo  insindacabile  giudizio,  di
 individuare  categorie  di  soggetti  ai  quali conferire particolari
 benefici, la soglia della discrezionalita' si arresta per  sconfinare
 nell'arbitrio,  allorche',  in presenza di un disegno unitariamente e
 globalmente rivolto ad individuare, in sede  di  riordinamento  delle
 Amministrazioni,   situazioni  equiparabili  ad  altre,  al  fine  di
 conferire  alle  medesime  identico  trattamento,  si   trascuri   di
 prenderne  in considerazione alcune per le quali ricorrano i medesimi
 requisiti e presupposti.
    2. - Si sono  costituiti  gli  interessati  che  avevano  proposto
 ricorso    al    Tribunale    amministrativo   regionale,   chiedendo
 l'accoglimento della questione.  Dopo  aver  fatto  la  storia  della
 figura  del segretario di polizia, essi rilevano che la disparita' di
 trattamento denunciata dal giudice sta nel  contrasto  tra  l'intento
 perequativo   che   emerge   dalla   legislazione  del  1985  e  1986
 relativamente    ai    dipendenti    della    Ragioneria    generale,
 dell'amministrazione  finanziaria  e  delle direzioni provinciali del
 tesoro, volto a riconoscere a impiegati delle ordinarie  carriere  di
 concetto posizioni corrispondenti a quelle delle ex carriere speciali
 (e  quindi  i  conseguenti benefici del d.P.R. n. 319 del 1972) ed il
 silenzio serbato dal legislatore del 1981, 1982 e 1986 in ordine alla
 carriera dei segretari di polizia, i quali si sono visti, proprio  in
 forza  del  d.P.R.  n.  319  del  1972,  penalizzati rispetto ai loro
 colleghi  della  carriera  speciale  di  ragioneria   del   Ministero
 dell'interno.
    Detta  disparita',  se  poteva inizialmente apparire frutto di una
 consapevole  scelta  legislativa,   fondata   su   una   riconosciuta
 diseguaglianza  di  situazioni  (ex  carriera speciale e segretari di
 polizia), diventa irragionevole ed arbitraria nel momento in  cui  lo
 stesso legislatore, procedendo a un riordino generale delle carriere,
 riconosce    in   omologhe   situazioni   di   impiegati   di   altre
 amministrazioni l'identita' di ratio rispetto alle carriere  speciali
 e attribuisce loro i benefici a suo tempo attribuiti a queste. Con la
 conseguenza che la mancata inclusione fra i beneficiari dei segretari
 di  polizia, la cui posizione funzionale ed i cui concorsi di accesso
 sono,  al  pari  di  quelli  delle  ordinarie  carriere  di  concetto
 dell'amministrazione  finanziaria,  della Ragioneria generale e delle
 direzioni provinciali del tesoro, da assimilarsi a  quelli  delle  ex
 carriere  speciali,  determina la violazione insieme del principio di
 eguaglianza e di quello connesso del buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Corte e' chiamata a decidere se contrastino con gli artt.
 3 e 97 della Costituzione:
       a) il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, nella parte in cui non  ha
 disposto  che,  nei  confronti  dei  dipendenti  civili del Ministero
 dell'interno  provenienti  dal  soppresso  ruolo  dei  segretari   di
 polizia,  immessi  nel  ruolo stesso a seguito di concorso con almeno
 tre prove scritte e che abbiano svolto  mansioni  analoghe  a  quelle
 degli  impiegati  civili  delle  carriere  speciali,  siano  estesi i
 benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1›  giugno  1972,
 n. 319;
       b)  la  legge  di delega 1› aprile 1981, n. 121, nella parte in
 cui non ha disposto che il legislatore delegato statuisse  nel  senso
 indicato sub a).
    Le  questioni  sono  state  sollevate dal Tribunale amministrativo
 regionale per il Lazio, il quale fonda le eccezioni  di  legittimita'
 sulla assunta identita' della posizione degli ex segretari di polizia
 rispetto  alle  seguenti  categorie  di pubblici dipendenti che hanno
 ottenuto con apposite leggi l'estensione dei  benefici  previsti  dal
 d.P.R. n. 319 del 1972:
       a)  il personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie
 dell'amministrazione finanziaria (art. 4, comma 14- bis  della  legge
 17 febbraio 1985, n. 17);
       b)  il personale della soppressa carriera ordinaria di concetto
 della Ragioneria generale dello Stato  (art.  8,  sesto  comma  della
 legge 7 agosto 1985, n. 427);
       c)  il personale della soppressa carriera ordinaria di concetto
 delle direzioni provinciali  del  tesoro  (art.  3,  della  legge  17
 dicembre 1986, n. 890).
    2. - Le questioni devono dichiararsi infondate.
    Le   c.d.   carriere   speciali  trovarono  definizione  normativa
 nell'art. 195 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che  intese  dare  un
 assetto  piu'  razionale  all'ordinamento  del personale degli uffici
 periferici per il quale erano stabiliti, in relazione  alle  medesime
 funzioni,  ruoli degli allora esistenti gruppi A e B. Unificati i due
 ruoli nei medesimi quadri organici, la legge distinse all'interno  di
 ciascuno  di  essi  qualifiche appartenenti alla carriera direttiva e
 qualifiche appartenenti alla carriera di concetto.
    Il successivo art. 196 stabili' poi che l'accesso a ciascuna delle
 carriere  direttive  istituite  a norma dell'art. 195 fosse riservato
 agli impiegati appartenenti alle carriere di  concetto  degli  stessi
 uffici  e  si conseguisse mediante concorso per esami, ai quali erano
 ammessi gli impiegati con almeno nove anni di effettivo  servizio  ed
 in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.
    Allo  schema  ordinamentale  definito  dagli  artt.  195 - 198 del
 richiamato testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
 degli  impiegati  civili dello Stato si fece ripetutamente ricorso in
 seguito.  Il   legislatore   infatti   con   appositi   provvedimenti
 legislativi   istitui'   altre   carriere  speciali,  che  pur  nella
 peculiarita' delle  rispettive  situazioni,  si  conformavano,  nelle
 linee generali, al preesistente modello.
    Quando pero', con d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvide al
 riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati  civili dello Stato,
 l'art. 147 soppresse le carriere speciali:  sia  quelle  disciplinate
 nella  parte  seconda, titolo V, del d.P.R. n. 3 del 1957, sia quelle
 disciplinate con successivi provvedimenti. In sostituzione dei  ruoli
 organici  delle  carriere  direttive speciali vennero istituiti ruoli
 organici di carriere direttive ordinarie, mentre  una  corrispondente
 operazione  veniva  disposta per i ruoli di concetto, sia pure in via
 transitoria. Difatti il quinto comma dello stesso art. 147  stabiliva
 che  si  dovesse  successivamente procedere ad un'analisi globale del
 livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale,  per  stabilire
 se   i   tronconi   di   concetto  dovessero  essere  inseriti  nelle
 corrispondenti carriere direttive.
    Peraltro l'art. 4 del successivo d.P.R. 1  giugno  1972,  n.  319,
 dispose  che  gli  assunti  nei  tronconi  di concetto di tutte le ex
 carriere speciali conseguissero, a certe condizioni,  l'inquadramento
 e  la  nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle
 carriere direttive ex speciali.
    Le  linee  generali  di   questa   evoluzione   legislativa   sono
 determinanti  nella  valutazione  che  deve  farsi  dei provvedimenti
 normativi  richiamati  dal  giudice  remittente,  quali  termini   di
 raffronto rispetto alla posizione degli ex segretari di polizia.
    3.  - L'art. 4, comma 14- bis della legge 17 febbraio 1985, n. 17,
 l'art. 8, sesto comma della legge 7 agosto 1985, n. 427  e  l'art.  3
 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  890  hanno  esteso  i benefici
 normativi previsti dal d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319 al personale  di
 concetto   delle   soppresse   carriere   ordinarie   rispettivamente
 dell'amministrazione finanziaria,  della  Ragioneria  generale  dello
 Stato e delle direzioni provinciali del tesoro.
    In  modo equipollente nei tre casi, i presupposti della estensione
 vengono  indicati  nell'aver  sostenuto  concorsi  di  accesso   alla
 carriera  articolati su tre prove scritte e nell'aver svolto mansioni
 analoghe  o  identiche  a  quelle  degli  impiegati  delle   carriere
 speciali.
    Con   queste  disposizioni,  i  provvedimenti  hanno  attuato  una
 estensione non da poco, perche' hanno attribuito  ad  appartenenti  a
 carriere  ordinarie  i  rilevanti  benefici  concessi dal d.P.R. agli
 appartenenti alle carriere speciali. Va sottolineato che le  carriere
 speciali  erano  definite  come  tali da apposite norme sulla base di
 obbiettive peculiarita', consistenti in particolare nell'esercizio di
 attribuzioni che risultavano, secondo il sistema allora  vigente,  in
 parte  direttive  e in parte di concetto. Era tale la peculiarita' di
 queste  situazioni,  che  il  legislatore  fini'  col rinunciare alla
 analisi del livello delle funzioni, prevista  dall'art.  175,  quinto
 comma,  del d.P.R. n. 1077 del 1970, e con l'art. 4 del d.P.R. n. 319
 del 1972 provvide - come si e'  gia'  ricordato  -  all'inquadramento
 nelle rispettive carriere direttive di tutti gli appartenenti alle ex
 carriere speciali.
    Totalmente  estranee a tale quadro di riferimento si presentano le
 situazioni disciplinate dalle tre leggi  piu'  volte  richiamate.  Le
 carriere  considerate  non  erano  speciali,  ne'  in senso formale -
 mancando per esse la corrispondente qualificazione normativa - ne' in
 senso sostanziale, non essendo le stesse strutturate  secondo  quelle
 peculiari caratteristiche che si sono ricordate.
    Il  legislatore  ha  tuttavia  esteso loro i benefici previsti dal
 d.P.R. n. 319 del 1972 sulla base di due presupposti: l'articolazione
 del  concorso  di  accesso  su  tre  prove  scritte;   l'analogia   o
 l'identita'   delle   mansioni   svolte   rispetto   a  quelle  degli
 appartenenti  alle  carriere  speciali.  Sebbene  almeno  il  secondo
 requisito  possa  apparire  frutto  della  ricognizione  da parte del
 legislatore di posizioni prima trascurate, e invece in qualche misura
 assimilabili a quelle considerate  dal  d.P.R.  del  1972,  risultano
 chiare per un verso l'ampiezza e per l'altro l'obiettiva opinabilita'
 del passo compiuto con l'estensione dei benefici.
    Ampiezza  ed  opinabilita'  che  trovano  ulteriore conferma nella
 legge di interpretazione autentica 4 agosto 1990, n. 238, il cui art.
 2 ha precisato - con riferimento alle leggi n. 427 del 1985 e n.  890
 del  1986 - che le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici
 sono quelle previste dall'art. 172 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3:
 sono,  in  altri  termini,  le  tipiche mansioni un tempo definite di
 concetto.
    Gli elementi esposti  rendono  evidente  il  carattere  del  tutto
 derogatorio,   rispetto   al  sistema,  delle  norme  indicate  quale
 raffronto dal giudice a quo.
    La disposta estensione dei benefici economici e normativi concessi
 dal d.P.R. n. 319 del 1972 non e' in alcun  modo  riconducibile  alla
 disciplina   delle  carriere  speciali  e  della  loro  soppressione,
 disciplina che ha - nel succedersi delle leggi che si sono  ricordate
 -  una  indubbia  coerenza  e  si  fonda  sulla esistenza di elementi
 formali e sostanziali atti a caratterizzare, in  modo  peculiare  nei
 confronti delle altre ed omogeneo tra di loro, talune posizioni.
    Rispetto a questo quadro normativo di carattere generale, le leggi
 n.  17  del  1985,  n.  427  del  1985  e n. 890 del 1986 introducono
 eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto  apprezzamento  del
 legislatore. La conseguenza e' inevitabile: non puo' il giudice delle
 leggi   estendere   tale   disciplina   oltre  i  casi  espressamente
 considerati, compiendo valutazioni di fatto  e  scelte  ordinamentali
 che  il  legislatore,  nell'uso  dei poteri che gli competono, non ha
 inteso fare.
    4. - Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio  invoca,
 oltre  all'art.  3  della  Costituzione, anche l'art. 97. Mentre alla
 supposta  violazione  del  principio  di  uguaglianza  dedica   ampia
 motivazione, al cui esame e' dedicato il paragrafo precedente, nessun
 argomento riferisce invece al parametro della buona amministrazione.
    Il  rilievo e' sufficiente a far dichiarare le questioni infondate
 in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione,  pur  se   merita
 osservare che in questo caso l'infondatezza delle questioni ex art. 3
 non  puo'  non  privare di fondamento le stesse anche in relazione al
 secondo parametro costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
 del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  340  (Ordinamento del personale e
 organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'Interno)
 e della legge di delega 1› aprile 1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
 dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza)   sollevate,  in
 riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
 l'ordinanza in epigrafe riportata.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0498