N. 191 SENTENZA 13 - 22 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro  -  Ente  Ferrovie  dello  Stato  -  Pseudo  appalti e cottimi
 collettivi autonomi - Costituzione di rapporti di lavoro pubblico  al
 di   fuori   delle   procedure   concorsuali   -   Esclusione   delle
 amministrazioni autonome dello Stato, anche  in  regime  transitorio,
 dal  divieto  legislativo  -  Non  fondatezza  nei  sensi  di  cui in
 motivazione - Inammissibilita'.
 
 (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, quarto e quinto comma,
 e 8).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 81 e 97).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, commi
 quarto e quinto, e 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
 intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
 disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere  e  di
 servizi), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Pretore
 di Firenze nel procedimento civile vertente tra Lorenzi Annunziata ed
 altri  ed  ente Ferrovie dello Stato ed altra, iscritta al n. 707 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1991.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  18  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  civile promosso da Annunziata
 Lorenzi e altri trentatre dipendenti della s.p.a. Bucalossi Walton  e
 figli per ottenere l'accertamento del loro rapporto di lavoro diretto
 con   l'ente  Ferrovie  dello  Stato,  che  ne  aveva  utilizzato  le
 prestazioni di lavoro con  l'intermediazione  della  detta  societa',
 contro  il  divieto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
 il Pretore di Firenze, con ordinanza del 7 ottobre 1991, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,  quarto  e
 quinto comma, e 8 della legge citata.
    Premesso   che   nella  specie  ricorrono  i  presupposti  per  il
 riconoscimento del rapporto di impiego pubblico (fino al termine  del
 regime  transitorio di cui all'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n.
 210) e poi di lavoro direttamente e automaticamente in capo  all'ente
 Ferrovie  dello  Stato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge
 n. 1369 del 1960, applicabile anche agli enti pubblici economici,  il
 giudice  remittente  ritiene  questa  norma,  nei  limiti  del  comma
 precedente, nonche' l'art. 8 della legge medesima,  contrastanti  con
 gli  artt.  3,  4, 81 e 97 della Costituzione, perche' "consentono la
 costituzione di rapporti di lavoro (talvolta in  grandissimo  numero)
 al   di   fuori   di   qualsiasi  procedura  concorsuale  o  comunque
 comparativa, e senza alcuna previsione per la copertura della spesa a
 carico dello Stato. In tal  modo,  inoltre,  si  viene  a  precludere
 l'accesso  all'occupazione (in enti pubblici) ad altri aspiranti e si
 frustra l'interesse pubblico alla scelta dei piu' capaci".
    Il  riferimento  all'art.  81  della   Costituzione   e'   fondato
 sull'assunto  che i finanziamenti statali previsti dall'art. 17 della
 legge n. 210 del 1985 comportano  l'appartenenza  dell'ente  Ferrovie
 dello  Stato,  come  della  precedente  azienda  autonoma, al settore
 pubblico allargato.
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e
 comunque infondata.
    Premesso   che  nell'ordinanza  di  rimessione  manca  un'adeguata
 motivazione con riguardo agli artt. 3, 4 e 97 della  Costituzione,  e
 che  non  a proposito e' richiamato l'art. 81 della Costituzione, non
 potendo l'ente Ferrovie dello Stato  ritenersi  incluso  nel  settore
 pubblico   allargato,   l'Avvocatura  rileva,  in  via  principale  e
 assorbente, che la questione non ha ragion d'essere perche' l'art. 1,
 ultimo comma, della legge n. 1369 del 1960 non e'  applicabile  nella
 specie.  La  sua  applicazione  e'  impedita, per incompatibilita' ai
 sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al  codice  civile,
 dall'art.  14,  quarto  comma,  n. 4, della legge n. 210 del 1985, il
 quale dispone che il reclutamento  del  personale  stabile  dell'ente
 Ferrovie   dello  Stato  "deve  sempre  avvenire  mediante  procedure
 concorsuali pubbliche". Ne consegue,  ad  avviso  dell'interveniente,
 che  "il contratto di lavoro stipulato da enti pubblici economici, in
 violazione del divieto di assunzione senza  concorso,  e'  nullo  per
 contrarieta' a norma imperativa".
                        Considerato in diritto
    1. - Dal Pretore di Firenze e' sollevata questione di legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge
 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli artt. 3,  4,  81  e  97
 della  Costituzione, nella parte in cui consentono la costituzione di
 rapporti di lavoro con enti pubblici compresi  nel  settore  pubblico
 allargato  "al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale o comunque
 comparativa, e senza alcuna previsione per la copertura della spesa a
 carico dello Stato".
    L'art. 1 della legge n. 1369 del 1960  vieta  l'intermediazione  e
 l'interposizione   nelle   prestazioni  di  lavoro  nelle  forme  del
 pseudoappalto e del cottimo collettivo autonomo, dichiara applicabile
 il divieto anche alle aziende dello Stato e agli enti pubblici, salvo
 quanto disposto dal successivo art.  8,  e  infine  sancisce  che  "i
 prestatori  di  lavoro,  occupati  in  violazione  del  divieto, sono
 considerati, a tutti gli effetti, alle  dipendenze  dell'imprenditore
 che  effettivamente  abbia  utilizzato le loro prestazioni". L'art. 8
 esclude dal campo di  applicazione  della  legge  le  Amministrazioni
 autonome  delle  ferrovie  dello Stato, dei monopoli di Stato e delle
 poste  e  telecomunicazioni  a  condizione  che,   entro   sei   mesi
 dall'entrata  in  vigore  della  legge, siano emanate con decreto del
 Presidente della Repubblica, in conformita' con le disposizioni degli
 articoli precedenti, le norme per la  disciplina  dell'impiego  della
 mano d'opera negli appalti concessi dalle dette Amministrazioni.
    Tali  norme  sono  state  emanate  con d.P.R. 22 novembre 1961, n.
 1192, il quale dispone che il divieto di cui all'art. 1  della  legge
 n.  1369  del  1960  si  applica  anche  nei confronti delle predette
 Amministrazioni autonome dello Stato, ma non prevede l'applicabilita'
 della sanzione comminata nell'ultimo comma.
    2. - In seguito alla legge 17 maggio 1985, n. 210,  e'  subentrato
 all'Azienda  delle  ferrovie  dello  Stato  un  nuovo  ente  pubblico
 economico, denominato "Ferrovie dello Stato", il quale  e'  succeduto
 in tutti i rapporti attivi e passivi gia' di pertinenza della cessata
 Amministrazione   autonoma.   I  rapporti  di  lavoro  del  personale
 dipendente dall'Ente sono soggetti al regime dei rapporti privati, ma
 l'art. 21 della legge istitutiva ha in via transitoria  protratto  la
 vigenza  del  precedente  regime  pubblicistico  fino  all'entrata in
 vigore  del  contratto  collettivo  stipulato  in   sede   di   prima
 applicazione della legge medesima: il contratto e' stato stipulato in
 data 23 gennaio 1988 ed e' entrato in vigore il 5 febbraio 1988.
    Da  questa  data  non  e'  piu'  applicabile  nei  rapporti  con i
 dipendenti di imprese appaltatrici di opere o servizi per conto delle
 Ferrovie dello Stato il d.P.R. n. 1192 del  1961,  emanato  ai  sensi
 dell'art.   8  della  legge  n.  1369  del  1960,  e  trovano  invece
 applicazione diretta le disposizioni di cui agli articoli  precedenti
 della stessa legge.
    L'Avvocatura dello Stato obietta che, in virtu' dell'art. 15 delle
 disposizioni  preliminari  al  codice civile, l'art. 1, quinto comma,
 della legge n. 1369 del 1960 non e' applicabile alle  Ferrovie  dello
 Stato,  in  quanto  incompatibile  con  la disposizione dell'art. 14,
 quarto comma, n. 4, della legge successiva n. 210 del  1985,  secondo
 cui  "il  reclutamento  del  personale  stabile dell'Ente deve sempre
 avvenire  mediante  procedure  concorsuali  pubbliche".   Ma   questa
 valutazione,  improntata  alla giurisprudenza amministrativa relativa
 all'art. 6, terzo comma, della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  non  e'
 trasferibile  all'ente  Ferrovie  dello  Stato.  Trattandosi  di ente
 pubblico economico, i cui  rapporti  col  personale  dipendente  sono
 soggetti  al  diritto  privato,  la  disposizione  richiamata  -  non
 assistita dalla sanzione di nullita'  delle  assunzioni  disposte  in
 deroga  alla  regola del concorso - ha soltanto il valore di norma di
 organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi.
    3. - In riferimento all'art. 97 della Costituzione l'ordinanza  di
 rimessione  non e' sufficientemente motivata, e pertanto la questione
 deve essere dichiarata, sotto questo profilo, inammissibile.
    4. - In riferimento agli altri parametri richiamati dal giudice  a
 quo,  la  questione  deve essere esaminata distinguendo i due periodi
 sopra delineati al punto 2:
       a) il periodo successivo  al  termine  del  regime  transitorio
 previsto  dall'art.  21 della legge n. 210 del 1985, cioe' successivo
 alla data del 5 febbraio 1988, alla quale  e'  divenuta  operante  la
 privatizzazione dei rapporti di lavoro del personale ferroviario;
       b)  il periodo anteriore alla data indicata, durante il quale i
 rapporti afferenti alla mano d'opera impiegata negli appalti concessi
 dalla cessata Amministrazione  autonoma  o,  in  vigenza  del  regime
 transitorio,  dall'ente  Ferrovie  dello  Stato,  erano soggetti alla
 disciplina del d.P.R. n. 1192 del 1961.
    5. - In relazione al periodo sub a) la questione non e' fondata.
    Nella parte in cui e' applicabile anche  all'ente  Ferrovie  dello
 Stato,  con  effetto  dal  5 febbraio 1988, l'art. 1, quarto e quinto
 comma, della legge n. 1369 del 1960 (mentre  e'  ormai  inapplicabile
 l'art. 8 della legge medesima) non viola l'art. 3 della Costituzione,
 ne'  sotto  il  profilo  del  principio  di  eguaglianza,  perche' la
 posizione dei  lavoratori  utilizzati  dall'Ente  in  violazione  del
 divieto  di  intermediazione  nelle  prestazioni  di  lavoro  non  e'
 confrontabile  con  quella  dei   lavoratori   assunti   direttamente
 dall'Ente  mediante  pubblico  concorso;  ne'  sotto  il  profilo del
 principio di razionalita', perche' non puo' addursi come argomento di
 irrazionalita' la  possibilita'  che  la  norma  fornisca  un  comodo
 espediente  per  assunzioni  di  lavoro  elusive  del  requisito  del
 pubblico  concorso:  siffatta  possibilita'  puo'   concretarsi,   in
 contrasto  con  la  ratio  normativa,  solo  per  il  tramite  di  un
 comportamento  illecito  (e  quindi  sanzionabile  anche  in  via  di
 responsabilita'  patrimoniale)  dei  dirigenti preposti alla gestione
 del personale dell'Ente.
    Palesemente inconsistente e' la  pretesa  violazione  dell'art.  4
 della  Costituzione,  scopo  delle  norme denunciate essendo una piu'
 forte  tutela  del  diritto  al   lavoro   dei   lavoratori   assunti
 dall'intermediario.
    Quanto  all'art. 81 della Costituzione, anche ad ammettere che, in
 ragione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 17  della  legge
 istitutiva,  il  nuovo  ente  Ferrovie  dello  Stato debba intendersi
 incluso nel settore  pubblico  allargato  al  medesimo  titolo  della
 cessata  Azienda  autonoma,  il  richiamo  di questo parametro e' pur
 sempre inappropriato. Nella specie non si tratta di spese programmate
 senza  copertura  finanziaria,  ma  di  un  onere   finanziario   che
 sopraggiunge  per  effetto dell'accertata violazione di un divieto di
 legge e in applicazione della sanzione prevista dalla legge stessa.
    6. - In relazione al periodo sopra indicato al punto 3, sub b), la
 questione  -  che,  sotto  questo profilo, investe, in ordine logico,
 anzitutto l'art. 8 della legge n. 1369 del 1960 - non e' fondata  nei
 sensi appresso precisati.
    La  concisa ordinanza di rimessione interpreta l'art. 8 come norma
 che, pur nel silenzio dell'art.  1  del  d.P.R.  n.  1192  del  1961,
 comporta  l'applicabilita'  alle Amministrazioni autonome dello Stato
 non solo del divieto di cui ai primi  due  comma  dell'art.  1  della
 legge   n.   1369,   ma  anche  della  sanzione  automatica  prevista
 nell'ultimo comma. La Corte non condivide questa interpretazione, che
 non e' confortata da specifici precedenti giurisprudenziali.  Nessuna
 delle  decisioni  della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato,
 che hanno ritenuto applicabile  ad  enti  pubblici  il  quinto  comma
 dell'art. 1 della legge da ultimo citata, riguarda le Amministrazioni
 autonome  dello Stato, alle quali l'art. 8 riserva una considerazione
 speciale. D'altro lato, un indice contrario,  seppure  indiretto,  si
 puo' ravvisare nella sentenza n. 2050/1989 della Corte di cassazione,
 che  ha  ritenuto  l'inapplicabilita'  dell'art. 13 dello statuto dei
 lavoratori ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato durante il regime
 transitorio.
    Dal secondo comma dell'art. 8 della legge  n.  1369  del  1960  si
 argomenta  che  le  Amministrazioni autonome dello Stato sono escluse
 dal campo di applicazione della legge a  condizione  che  il  Governo
 provveda,  come in effetti ha provveduto col d.P.R. n. 1192 del 1961,
 a emanare le  norme  previste  nel  primo  comma  per  la  disciplina
 dell'impiego  di  mano  d'opera  negli  appalti  concessi dalle dette
 Amministrazioni.  Pertanto,  in  ordine  all'Azienda  autonoma  delle
 ferrovie  dello  Stato,  alla quale e' poi succeduto l'Ente istituito
 dalla legge del 1985, questa materia, per il periodo ora considerato,
 e' stata regolata esclusivamente dal citato decreto presidenziale, il
 cui art. 1, come gia' si e' osservato,  applica  il  divieto  di  cui
 all'art.  1  della  legge  n.  1369 tralasciando la sanzione prevista
 nell'ultimo comma. Che il silenzio sul punto abbia il significato  di
 esclusione  di una sanzione di questo tipo si argomenta con sicurezza
 dal successivo art. 4 del decreto.
    Non varrebbe obiettare che, a  norma  dell'art.  8,  primo  comma,
 della  legge  n.  1369,  la  disciplina  del  decreto  deve porsi "in
 conformita' con le disposizioni di cui ai  precedenti  articoli".  E'
 vero  che il decreto ha natura regolamentare (sent. n. 205 del 1981),
 ma, ai sensi del secondo comma dell'art.  8,  non  si  tratta  di  un
 regolamento di esecuzione, bensi' di un regolamento al quale la legge
 rimette  in  via esclusiva la disciplina dell'impiego di mano d'opera
 negli appalti concessi dalle Amministrazioni  autonome  dello  Stato.
 Percio'  il  requisito  espresso nel primo comma va interpretato come
 direttiva di armonizzazione del decreto con i principi della legge n.
 1369, che lascia al potere regolamentare del Governo  un  margine  di
 discrezionalita' piu' ampio di quello (puramente tecnico) concesso ai
 regolamenti di esecuzione.
    Che   questo  margine  di  discrezionalita'  includesse  anche  la
 facolta' di mettere in disparte la sanzione automatica  dell'art.  1,
 quinto  comma, della legge, a salvaguardia del principio del pubblico
 concorso nell'assunzione dei dipendenti dello  Stato,  e'  confermato
 dai ripetuti interventi legislativi (leggi 29 ottobre 1971, n. 880; 6
 giugno 1975, n. 197) che hanno disposto l'inquadramento nei ruoli del
 personale  ferroviario,  mediante  concorsi  speciali per titoli, dei
 dipendenti delle imprese appaltatrici di una  serie  di  servizi  poi
 assunti  in  gestione  diretta  dall'Azienda  autonoma,  compreso  il
 servizio di ricerca e coordinamento dei documenti  di  trasporto,  di
 cui  e'  causa  nel giudizio a quo (n. 19 della tabella allegata alla
 legge n. 880 del 1971).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara, in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988, non
 fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,   la   questione   di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8
 della  legge  23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
 interposizione  nelle  prestazioni  di  lavoro  e  nuova   disciplina
 dell'impiego  di  mano  d'opera negli appalti di opere e di servizi),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e  81  della  Costituzione,
 dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara non fondata la medesima questione in relazione al periodo
 successivo al 5 febbraio 1988;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt.  1, quarto e quinto comma, e 8 della legge sopra citata,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione,   dal
 nominato Pretore con la medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0499