N. 193 ORDINANZA 13 - 22 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e   assistenza  -  UU.SS.LL.  -  Dirigente  sanitario  -
 Mantenimento in servizio finalizzato al  raggiungimento  del  massimo
 della pensione anche oltre il sessantacinquesimo anno di
 eta'  -  Analoga  questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n.
 440/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3; d.-l. 27 dicembre  1989,
 n.   413,   convertito   in  legge  28  febbraio  1990,  n.  37,  con
 modificazioni).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e  97,  primo
 comma).
(GU n.18 del 29-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge 28 febbraio
 1990, n. 37 (recte: decreto-legge 27 dicembre 1989, n.  413,  recante
 "Disposizioni   urgenti  in  materia  di  trattamento  economico  dei
 dirigenti dello Stato e delle categorie ed essi  equiparate,  nonche'
 in  materia  di  pubblico impiego", convertito, con modificazioni, in
 legge 28 febbraio 1990, n. 37), e della legge 19 febbraio 1991, n. 50
 (Disposizioni  sul  collocamento  a  riposo  del   personale   medico
 dipendente), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   21   marzo   1991  dal  Tribunale
 amministrativo regionale della Calabria - Sezione di  Catanzaro,  sul
 ricorso  proposto  da Pallone Mario contro U.S.L. n. 18 di Catanzaro,
 iscritta al n. 697 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  il   15   maggio   1991   dal   Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Puglia  -  Sezione  di Lecce, sul
 ricorso proposto da  Patera  Ettore  contro  U.S.L.  TA/4  ed  altra,
 iscritta  al  n.  705  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  48,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Patera Ettore nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  4  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
 - Catanzaro - sul ricorso presentato da Pallone Mario  nei  confronti
 della  U.S.L. n. 18 di Catanzaro per l'annullamento della delibera di
 rigetto della sua istanza di mantenimento in servizio, in qualita' di
 dirigente sanitario, oltre il sessantacinquesimo  anno  di  eta',  al
 fine  di  conseguire  il  massimo  della  pensione, ha sollevato, con
 ordinanza del 21 marzo 1991 (R.O. n.  697  del  1991),  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio
 1991,  n.  50,  nella  parte  in  cui non estendono anche al restante
 personale  medico  dirigente  la  facolta',  attribuita  ai   primari
 ospedalieri,  di  fruire  della  detta  protrazione  del  rapporto di
 impiego;
      che identica questione e' stata sollevata,  dal  T.A.R.  per  la
 Puglia  -  Sezione  di  Lecce  -  nel procedimento promosso da Patera
 Ettore nei confronti della U.S.L. TA/4, con ordinanza del  15  maggio
 1991  (R.O. n. 705 del 1991) che denuncia, in particolare, la mancata
 estensione della ripetuta facolta'  al  personale  con  qualifica  di
 dirigente  veterinario  ed  estende  la  censura al decreto- legge 27
 dicembre 1989, n. 413, convertito, con  modificazioni,  in  legge  28
 febbraio  1990,  n.  37,  istitutivo  del  medesimo  beneficio  per i
 dirigenti dello Stato;
      che, ad avviso dei giudici  remittenti,  risulterebbero  violati
 gli  artt.  3,  4,  38,  secondo  comma, 51, primo comma, e 97, primo
 comma,  della  Costituzione,  per  la   disparita'   di   trattamento
 sussistente   fra   varie   categorie   di  pubblici  dirigenti,  per
 l'ingiustificata limitazione del diritto al lavoro in danno di taluni
 di  questi,  di  conseguenza  privati  di  un  adeguato   trattamento
 previdenziale, per la compressione della piena liberta' di accesso ai
 pubblici  uffici  e  per  il danno prodotto all'andamento dell'azione
 amministrativa, privata di apporti di ancora utile collaborazione;
      che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i  giudizi
 in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ha
 concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della
 questione, mentre considerazioni di opposto tenore ha  rassegnato  la
 difesa  della  parte  privata  costituitasi nel giudizio promosso con
 l'ordinanza n. 705 del 1991;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  440  del  1991,  ha
 gia'  dichiarato  non fondata analoga questione, in base al principio
 per  cui,  nel  vigente  quadro  di  riferimento  normativo,  non  e'
 configurabile  una  regola generale, per tutti i pubblici dipendenti,
 di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo  anno
 per  il  conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo
 la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte
 dal  legislatore  in  virtu'  di  discrezionale  apprezzamento  delle
 ragioni  varie  e  diverse  che  di  volta in volta si presentano per
 ciascuna di esse (v. anche ord. n. 98 del 1992);
      che, in difetto di argomenti o motivi  diversi  da  quelli  gia'
 confutati  nella  suddetta  occasione,  l'esposto principio va ancora
 ribadito con conseguente declaratoria  della  manifesta  infondatezza
 della riproposta questione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50
 (Disposizioni  sul  collocamento  a  riposo  del   personale   medico
 dipendente)   e   del   decreto-legge   27   dicembre  1989,  n.  413
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trattamento  economico   dei
 dirigenti  dello  Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche'
 in materia di pubblico impiego), convertito,  con  modificazioni,  in
 legge  28  febbraio  1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3, 4, 38,
 secondo  comma,  51,  primo  comma,  e   97,   primo   comma,   della
 Costituzione, sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
 Calabria  -  Catanzaro,  e dal Tribunale Amministrativo della Puglia,
 Sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0501