N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992
N. 219 Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Capacchi Domenico e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidita' e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidita' - Possibilita' di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidita' - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia gia' adottato provvedimenti - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, in base ad un elemento estrinseco dipendente dalla maggiore o minore solerzia dell'ufficio I.N.P.S. territorialmente competente - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' - Incidenza sulla funzione giurisdizionale, attesa l'introduzione di norma innovativa con disposizione di legge sedicente "interpretativa" - Riferimento alle sentenze nn. 123/1987, 233/1988, 283/1989 e 155/1990. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma). (Cost., artt. 3, 38 e 101).(GU n.19 del 6-5-1992 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza osservando in F A T T O Con ricorso del 4 ottobre 1990 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, il sig. Capacchi Domenico conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) dichiararsi tenuto a condannarsi l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al sig. Capacchi Domenico nato a Palanzano il 15 aprile 1909 la pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118/1971 con tutti i relativi arretrati a far tempo dal 1 giugno 1985 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), o comunque da quel diverso giorno che venisse eventualmente stabilito a norma dell'art. 149 delle disposizioni attuative del c.p.c., oltre i danni di mora (art. 1224 del c.c.) sui singoli ratei dalla data di ogni scadenza al saldo. 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (oltre maggiorazioni CNPA e rimborso IVA) di distrarsi in favore del difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. e con compensazione di tutte le spese ed onorari in caso di soccombenza di parte ricorrente (art. 152 delle disp. att. del c.p.c.). Sentenza provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 447 del c.p.c.". All'uopo il ricorrente esponeva che con provvedimento del C.P.A.B.P. di Parma in data 15 gennaio 1988 veniva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilita' civile, senza avere pero' riscosso i ratei della pensione sociale sostitutiva a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/1971. L'INPS, costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva eccepiva la improponibilita'/improcedibilita' della domanda attrice e nel merito la infondatezza della medesima. Poiche' nel corso del giudizio e' sopravvenuta la nuova norma di cui all'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' stata sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della medesima, sulla quale il pretore si e' riservato di decidere. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO Nella specie veniva riconosciuta la totale invalidita' in base alla legge n. 118/1971 e quindi interveniva il riconoscimento del diritto a pensione con provvedimento del C.P.A.B.P. in data 15 gennaio 1988 a decorrere dal 1 giugno 1985. Copia dello stesso provvedimento veniva trasmesso all'I.N.P.S. agli effetti dell'art. 19 della legge n. 118/1971 ai fini della erogazione della pensione sociale sostitutiva. Quest'ultima disposizione, infatti, non consente un'autonoma valutazione da parte dell'I.N.P.S. ai fini dell'ammissione al godimento della detta pensione, la quale e' collegata automaticamente e in modo diretto al compimento del 65 anno di eta' da parte del titolare della pensione di inabilita'. (Cfr. in tal senso: Cass. 27 febbraio 1990, n. 1530, in foro it. 1990, 2209).
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 218/1992). 92C0510