N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 aprile 1992
N. 14 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 aprile 1992 (della regione Toscana) Patrocinio legale - Criteri generali in materia di affidamento di incarichi di difesa da parte della regione a legali esterni - Obbligo di motivare di volta in volta il ricorso a legali esterni con riferimento all'entita' della lite - Annullamento della delibera della giunta n. 356 del 27 gennaio 1992 avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno - Asserita menomazione della posizione costituzionale della regione sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale, attesa anche la diversa disciplina della materia stabilita con la legge regionale 6 settembre 1973, cosi' come modificata con la legge regionale n. 22 del 24 aprile 1984. (Decisioni commissione di controllo regione Toscana nn. 999, 1000, 1001 e 935 del 29 gennaio 1992). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.20 del 13-5-1992 )
Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente pro- temporedella giunta regionale, a ci'o autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 02361 del 23 marzo 1992, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mezzanotte presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 16 in virtu' di procura speciale autenticata nella firma con atto del dott. Marcello Calamari notaio in Firenze in data 9 aprile 1992 rep. n. 20006 per conflitto di attribuzione in relazione alle decisioni della commissione di controllo sull'amministrazione regionale della regione Toscana nn. 999, 1000, 1001, 935 assunte nella seduta del 29 gennaio 1992 con le quali sono stati dettati "criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione" nonche' in relazione alla decisione n. 1086 assunta nella seduta del 6 febbraio 1992 con la quale, sul presupposto della violazione dei predetti "criteri generali", e' stata annullata la delibera di Giunta n. 356, del 27 gennaio 1992, avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno. F A T T O Con le decisioni nn. 999, 1000, 1001 e 935 la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, nel valutare la conformita' a legge di altrettante delibere regionali aventi ad oggetto la costituzione in diversi procedimenti giurisdizionali per il tramite di avvocati del libero foro, ha ritenuto di dettare direttive in ordine all'affidamento da parte della regione degli incarichi di difesa a legali esterni. Con successiva decisione n. 1086 adottata nella seduta del 6 febbraio 1992, la stessa commissione di controllo - in dichiarata applicazione dei "criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione enunciati (. . .) con atto n. 999, in data 29 gennaio 1992" - ha annullato la delibera di Giunta n. 356 del 27 gennaio 1992, concernente la costituzione della regione in un giudizio col patrocinio di legali estranei al servizio contenzioso della regione. Sia le decisioni nn. 999, 1000, 1001 e 935 - con le quali si e' preteso di assoggettare l'attivita' della regione in materia di difesa nei procedimenti giurisdizionali a specifiche direttive contenenti criteri generali - sia la decisione n. 1086 - che, confermando il valore di enunciazione di criteri generali connesso alle sue predette determinazioni, ha preteso di dare ad esse attuazione annullando una delibera regionale di nomina di un difensore - comportano la violazione di competenze costituzionalmente tutelate della regione Toscana che vengano fatte valere mediante il presente ricorso per conflitto di attribuzione. D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, menomazione della posizione costituzionale della regione sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale. E' innazitutto da rilevare che dagli atti che hanno dato origine al presente conflitto di attribuzione emerge l'intendimento della commissione di controllo di dettare, in sede di controllo di legittimita' di singoli atti della regione, criteri generali vincolanti in materia di affidamento di incarichi di difesa a legali esterni. Il valore obiettivo di tali decisioni (direttive orientate a vincolare la futura attivita' della regione: nn. 999, 1000, 1001 e 935 di identico tenore) e' stato esplicitamente dichiarato nella successiva decisione n. 1086 del 1992 con la quale si e' disposto l'annullamento dell'atto di nomina di un difensore sulla base dell'esplicito rilievo che la Regione non si fosse attenuta ai "criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione enunciati da questa commissione con atto n. 999 in data 29 dicembre 1992". In particolare, ritiene la commissione che sulla base della normativa regionale il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della regione ma debba costituire evento eccezionale che impone alla regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'hanno indotta a non avvalersi dei propri uffici interni. L'impostazione data dall'organo statale di controllo menoma la posizione costituzionale di autonomia della regione nei confronti dello Stato. E' evidentemente sfuggito alla commissione di controllo che la scelta del difensore in giudizio si attiene ad un profilo essenziale della autonomia della regione sicche' impedirla, restringerla o condizionarla equivale ad impedire, restringere o condizionare l'attivita', amministrativa o legislativa, che la regione stessa e' chiamata a sostenere e difendere in sede giurisdizionale. Allo stesso modo, comporterebbe sempre una vulnerazione dell'autonomia regionale (se questa viene intesa nella pienezza del suo valore giuridico) ogni limitazione imposta dallo Stato al diritto di difesa (comprendente anche il diritto di scelta del difensore) quante volte gli interessi della regione siano minacciati da terzi in sede giurisdizionale. Non importa se tali terzi siano lo Stato ovvero altri enti o singoli cittadini: nell'un caso e nell'altro il diritto ad una piena tutela giurisdizionale (che viene qui in considerazione come diritto di libera scelta del difensore di fiducia) si atteggia come prolungamento necessario dello statuto di autonomia costituzionale dell'ente. Ed ogni ingerenza su questo piano da parte dello Stato non puo' assumere la connotazione di atto menomante. Ad una sola condizione sarebbe possibile immaginare che il controllo statale sugli atti della regione possa spingersi al punto di sindacare i motivi della scelta di un difensore piuttosto che di un altro ovvero del ricorso a legali esterni piuttosto che ad appartenenti all'ufficio legale interno: a condizione di ritenere che la materia della difesa in giudizio della regione riguardi interessi nazionali, si attenga ad esigenze unitarie cosi' che lo Stato o i suoi organi di controllo siano legittimati ad impartire direttive o a enunciare criteri generali con pretese di vincolativita'. Ma cosi' non e'. E' questa una materia in cui l'autonomia dell'ente e la pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale assumono un rilievo assolutamente preminente e non tollerano attenuazioni connesse a supposte ed inesistenti esigenze unitarie. E cio' senza dire che ove mai si trattasse di materia suscettibile di tollerare incursioni da parte dello Stato, queste non potrebbero che avvenire nelle forme appropriate e da parte degli organi competenti (atti legislativi ovvero atti di indirizzo del Governo) e non attraverso impoprie direttive da parte delle singole commissioni di controllo, che non potrebbero peraltro garantire alcuna uniformita' dell'attivita' amministrativa delle regioni. Solo la regione Toscana avrevve potuto con una propria legge autolimitare il proprio diritto di scelta in materia di difesa in giudizio senza con cio' intaccare il principio autonomistico. Ma una simile scelta la regione non ha compiuto. Consapevole del fatto che gli uffici regionali, data la vastita' del contenzioso alla quale la regione deve far fronte, non potrebbero sopperire a tutte le esigenze; che comunque la possibilita' di avvalersi di difensori esterni deve essere mantenuta costantemente aperta anche per una piu' adeguata difesa nei diversi procedimenti; che neppure in astratto sarebbe plausibile l'adozione di criteri idonei ad una automatica scelta dei difensori (anche una lite di modesto valore economico puo' coinvolgere, come accadeva nel caso di specie, questioni di princio di rilevante interesse nelle quali la Regione deve essere libera di valutazione l'opportunita' di una difesa al piu' alto livello); consapevole di tutto cio', la regione Toscana, nell'istituire con legge il servizio del contenzioso, non ha affatto riservato a questo la difesa dell'ente in giudizio, ne' ha stabilito che a tale servizio dovesse essere affidata normalmene l'attivita' di difesa sicche' l'apporto di legali esterni dovessero essere eccezionale. Al contrario, ha stabilito che allo stesso servizio contenzioso competesse curare i rapporti con i legali esterni (cfr. la legge regionale 6 settembre 1973 nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 22). Attesa la inequivoca scelta legislativa della regione nel senso della piena ed incondizionata facolta' di nomina di difensori esterni, la diversa soluzione che la commissione pretende di imporre e' palesamente sprovvista di qualsivoglia base legale e si configura come invasione dell'attribuzione regionale e comunque come menomazione della posizione della regione stessa che ne risulta ridotta alla stregua di qualunque ente strumentale dello Stato. Di qui il rango costituzionale del proposto conflitto di attribuzione e di qui pure la fondatezza del presente ricorso.
P. Q. M. Si chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla commissione di controllo sulla amministrazione regionale della regione Toscana dettare criteri in materia di scelta di difensori da parte della regione stessa, ne' imporre o pretendere che il ricorso a legali esterni debba essere di volta in volta motivato con riferimento anche all'entita' della lite; voglia conseguentemente annuallare gli atti indicati in epigrafe (per quanto concerne le decisioni nn. 999, 1000, 1001, 935, annullarle limitatamente alla parte in cui pretendono di stabilire criteri per la nomina di legali esterni). Unitamente al presente ricorso saranno depositati nei termini la procura speciale indicata in epigrafe, l'autorizzazione a stare in giudizio nonche' gli atti della commissione di controllo che hanno dato origine al presente conflitto. Avv. Carlo MEZZANOTTE 92C0518