N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 aprile 1992

                                 N. 14
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24
                              aprile 1992
                        (della regione Toscana)
 Patrocinio legale - Criteri generali in materia di affidamento di
    incarichi  di  difesa  da  parte  della regione a legali esterni -
    Obbligo di motivare di volta in volta il ricorso a legali  esterni
    con  riferimento  all'entita'  della  lite  -  Annullamento  della
    delibera della giunta n. 356 del 27 gennaio 1992 avente ad oggetto
    l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un
    avvocato  esterno   -   Asserita   menomazione   della   posizione
    costituzionale  della  regione sotto il profilo della pienezza del
    suo diritto alla tutela giurisdizionale, attesa anche  la  diversa
    disciplina  della  materia  stabilita  con  la  legge  regionale 6
    settembre 1973, cosi' come modificata con la legge regionale n. 22
    del 24 aprile 1984.
 (Decisioni commissione di controllo regione Toscana nn. 999, 1000,
    1001 e 935 del 29 gennaio 1992).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.20 del 13-5-1992 )
   Ricorso della regione  Toscana,  in  persona  del  presidente  pro-
 temporedella  giunta  regionale, a ci'o autorizzato con deliberazione
 della giunta regionale n. 02361 del 23 marzo  1992,  rappresentata  e
 difesa   dall'avv.   Carlo   Mezzanotte   presso  il  cui  studio  e'
 elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n.    16  in
 virtu' di procura speciale autenticata nella firma con atto del dott.
 Marcello  Calamari  notaio  in  Firenze in data 9 aprile 1992 rep. n.
 20006 per conflitto di attribuzione in relazione alle decisioni della
 commissione di controllo sull'amministrazione regionale della regione
 Toscana nn.  999, 1000, 1001, 935 assunte nella seduta del 29 gennaio
 1992 con le quali sono stati dettati "criteri generali in materia  di
 affidamento  della  difesa  della  regione" nonche' in relazione alla
 decisione n.  1086 assunta nella seduta del 6 febbraio  1992  con  la
 quale,   sul  presupposto  della  violazione  dei  predetti  "criteri
 generali", e' stata annullata la delibera di Giunta n.  356,  del  27
 gennaio  1992,  avente  ad  oggetto  l'affidamento  della  difesa  in
 giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno.
                               F A T T O
    Con le decisioni nn. 999, 1000,  1001  e  935  la  commissione  di
 controllo sull'amministrazione della regione Toscana, nel valutare la
 conformita'  a  legge  di  altrettante  delibere  regionali aventi ad
 oggetto la costituzione in diversi procedimenti  giurisdizionali  per
 il  tramite  di  avvocati  del  libero  foro,  ha ritenuto di dettare
 direttive in ordine all'affidamento  da  parte  della  regione  degli
 incarichi di difesa a legali esterni.
    Con  successiva  decisione  n.  1086  adottata  nella seduta del 6
 febbraio 1992, la stessa commissione di  controllo  -  in  dichiarata
 applicazione  dei  "criteri  generali in materia di affidamento della
 difesa della regione enunciati (. . .) con atto n. 999,  in  data  29
 gennaio  1992"  -  ha  annullato  la delibera di Giunta n. 356 del 27
 gennaio  1992,  concernente  la  costituzione  della  regione  in  un
 giudizio  col  patrocinio  di legali estranei al servizio contenzioso
 della regione.
    Sia le decisioni nn. 999, 1000, 1001 e 935 - con le  quali  si  e'
 preteso  di  assoggettare  l'attivita'  della  regione  in materia di
 difesa  nei  procedimenti  giurisdizionali  a  specifiche   direttive
 contenenti  criteri  generali  -  sia  la  decisione  n.  1086 - che,
 confermando il valore di enunciazione di  criteri  generali  connesso
 alle  sue  predette  determinazioni,  ha  preteso  di  dare  ad  esse
 attuazione   annullando  una  delibera  regionale  di  nomina  di  un
 difensore - comportano la violazione di competenze costituzionalmente
 tutelate della regione Toscana che vengano fatte valere  mediante  il
 presente ricorso per conflitto di attribuzione.
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt. 117 e 118 della Costituzione, menomazione
 della posizione costituzionale della regione sotto il  profilo  della
 pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale.
    E'  innazitutto  da rilevare che dagli atti che hanno dato origine
 al presente conflitto di  attribuzione  emerge  l'intendimento  della
 commissione  di  controllo  di  dettare,  in  sede  di  controllo  di
 legittimita'  di  singoli  atti  della  regione,   criteri   generali
 vincolanti  in materia di affidamento di incarichi di difesa a legali
 esterni. Il valore obiettivo di tali decisioni (direttive orientate a
 vincolare la futura attivita' della regione: nn. 999,  1000,  1001  e
 935  di  identico  tenore)  e'  stato esplicitamente dichiarato nella
 successiva decisione n. 1086 del 1992 con la  quale  si  e'  disposto
 l'annullamento  dell'atto  di  nomina  di  un  difensore  sulla  base
 dell'esplicito rilievo che  la  Regione  non  si  fosse  attenuta  ai
 "criteri  generali  in  materia  di  affidamento  della  difesa della
 regione enunciati da questa commissione con atto n. 999  in  data  29
 dicembre 1992".
    In  particolare,  ritiene  la  commissione  che  sulla  base della
 normativa regionale il ricorso a legali esterni non sia configurabile
 come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione  della
 regione  ma  debba  costituire  evento  eccezionale  che  impone alla
 regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'hanno
 indotta a non avvalersi dei propri uffici interni.
    L'impostazione data dall'organo statale  di  controllo  menoma  la
 posizione  costituzionale  di  autonomia  della regione nei confronti
 dello Stato.
    E' evidentemente sfuggito alla commissione  di  controllo  che  la
 scelta  del difensore in giudizio si attiene ad un profilo essenziale
 della autonomia  della  regione  sicche'  impedirla,  restringerla  o
 condizionarla   equivale  ad  impedire,  restringere  o  condizionare
 l'attivita', amministrativa o legislativa, che la regione  stessa  e'
 chiamata a sostenere e difendere in sede giurisdizionale. Allo stesso
 modo,  comporterebbe sempre una vulnerazione dell'autonomia regionale
 (se questa viene intesa nella pienezza del suo valore giuridico) ogni
 limitazione imposta dallo Stato al diritto  di  difesa  (comprendente
 anche  il diritto di scelta del difensore) quante volte gli interessi
 della regione siano minacciati da terzi in sede giurisdizionale.  Non
 importa  se  tali  terzi  siano  lo Stato ovvero altri enti o singoli
 cittadini: nell'un caso e nell'altro il diritto ad una  piena  tutela
 giurisdizionale  (che  viene  qui  in  considerazione come diritto di
 libera  scelta  del  difensore   di   fiducia)   si   atteggia   come
 prolungamento  necessario  dello  statuto di autonomia costituzionale
 dell'ente. Ed ogni ingerenza su questo piano da parte dello Stato non
 puo' assumere la connotazione di atto menomante.
    Ad  una  sola  condizione  sarebbe  possibile  immaginare  che  il
 controllo  statale  sugli atti della regione possa spingersi al punto
 di sindacare i motivi della scelta di un difensore piuttosto  che  di
 un  altro  ovvero  del  ricorso  a  legali  esterni  piuttosto che ad
 appartenenti all'ufficio legale interno: a condizione di ritenere che
 la  materia della difesa in giudizio della regione riguardi interessi
 nazionali, si attenga ad esigenze unitarie cosi' che  lo  Stato  o  i
 suoi organi di controllo siano legittimati ad impartire direttive o a
 enunciare criteri generali con pretese di vincolativita'.
    Ma  cosi'  non  e'.  E'  questa  una  materia  in  cui l'autonomia
 dell'ente e la pienezza del suo diritto alla  tutela  giurisdizionale
 assumono   un   rilievo  assolutamente  preminente  e  non  tollerano
 attenuazioni connesse a supposte ed inesistenti esigenze unitarie.
    E cio' senza dire che ove mai si trattasse di materia suscettibile
 di tollerare incursioni da parte dello Stato, queste  non  potrebbero
 che  avvenire  nelle  forme  appropriate  e  da  parte  degli  organi
 competenti (atti legislativi ovvero atti di indirizzo del Governo)  e
 non  attraverso impoprie direttive da parte delle singole commissioni
 di  controllo,  che  non   potrebbero   peraltro   garantire   alcuna
 uniformita' dell'attivita' amministrativa delle regioni.
    Solo  la  regione  Toscana  avrevve  potuto  con una propria legge
 autolimitare il proprio diritto di scelta in  materia  di  difesa  in
 giudizio  senza con cio' intaccare il principio autonomistico. Ma una
 simile scelta la regione non ha compiuto.
    Consapevole del fatto che gli uffici regionali, data  la  vastita'
 del contenzioso alla quale la regione deve far fronte, non potrebbero
 sopperire  a  tutte  le  esigenze;  che  comunque  la possibilita' di
 avvalersi di difensori esterni deve  essere  mantenuta  costantemente
 aperta  anche  per una piu' adeguata difesa nei diversi procedimenti;
 che neppure in astratto  sarebbe  plausibile  l'adozione  di  criteri
 idonei  ad  una  automatica  scelta  dei difensori (anche una lite di
 modesto valore economico puo' coinvolgere, come accadeva nel caso  di
 specie,  questioni  di  princio di rilevante interesse nelle quali la
 Regione deve essere  libera  di  valutazione  l'opportunita'  di  una
 difesa  al  piu' alto livello); consapevole di tutto cio', la regione
 Toscana, nell'istituire con legge il servizio del contenzioso, non ha
 affatto riservato a questo la difesa dell'ente in  giudizio,  ne'  ha
 stabilito  che  a  tale  servizio  dovesse essere affidata normalmene
 l'attivita' di difesa sicche' l'apporto di legali  esterni  dovessero
 essere  eccezionale.  Al  contrario,  ha  stabilito  che  allo stesso
 servizio contenzioso  competesse  curare  i  rapporti  con  i  legali
 esterni   (cfr.  la  legge  regionale  6  settembre  1973  nel  testo
 risultante  dalle  successive  modificazioni  apportate  dalla  legge
 regionale 24 aprile 1984, n. 22).
    Attesa  la  inequivoca  scelta legislativa della regione nel senso
 della  piena  ed  incondizionata  facolta'  di  nomina  di  difensori
 esterni,  la diversa soluzione che la commissione pretende di imporre
 e' palesamente sprovvista di qualsivoglia base legale e si  configura
 come   invasione   dell'attribuzione   regionale   e   comunque  come
 menomazione della posizione  della  regione  stessa  che  ne  risulta
 ridotta  alla  stregua  di qualunque ente strumentale dello Stato. Di
 qui il rango costituzionale del proposto conflitto di attribuzione  e
 di qui pure la fondatezza del presente ricorso.
                               P. Q. M.
    Si  chiede  che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato e per esso alla commissione di controllo  sulla
 amministrazione  regionale  della  regione Toscana dettare criteri in
 materia di scelta di difensori da parte  della  regione  stessa,  ne'
 imporre  o pretendere che il ricorso a legali esterni debba essere di
 volta in volta motivato con riferimento anche all'entita' della lite;
 voglia conseguentemente annuallare gli atti indicati in epigrafe (per
 quanto  concerne  le  decisioni  nn. 999, 1000, 1001, 935, annullarle
 limitatamente alla parte in cui pretendono di stabilire  criteri  per
 la nomina di legali esterni).
    Unitamente  al  presente ricorso saranno depositati nei termini la
 procura speciale indicata in epigrafe, l'autorizzazione  a  stare  in
 giudizio  nonche'  gli  atti della commissione di controllo che hanno
 dato origine al presente conflitto.
                         Avv. Carlo MEZZANOTTE

 92C0518