N. 194 SENTENZA 15 - 28 aprile 1992

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Gratuito patrocinio - Esecuzione forzata in forma specifica  -  Spese
 per  il  compimento  dell'opera  non eseguita o per la distruzione di
 quella compiuta - Anticipazione a carico dello Stato  anziche'  della
 parte   procedente  ammessa  al  beneficio  -  Mancata  previsione  -
 Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11)
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24).
(GU n.19 del 6-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11 del regio
 decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ("Approvazione del testo  di  legge
 sul  gratuito patrocinio") promosso con ordinanza emessa il 13 maggio
 1991 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto da De Carlo  Vittoria
 contro  il  Condominio  di Via Bergamo n. 11 in Torino iscritta al n.
 539 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un procedimento di esecuzione  forzata  in  forma
 specifica,  promosso da De Carlo Vittoria per la determinazione delle
 modalita' esecutive degli obblighi di  fare  imposti  con  precedente
 provvedimento  d'urgenza  emesso in suo favore, il Pretore di Torino,
 adito ex art. 612  del  codice  di  procedura  civile,  ha  sollevato
 d'ufficio, con ordinanza del 13 maggio 1991, questione incidentale di
 costituzionalita'  dell'art.  11,  regio  decreto 30 dicembre 1923 n.
 3282 ("approvazione del testo di legge sul gratuito  patrocinio")  in
 relazione agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.
    Assume  il  pretore  rimettente  che  in  tanto  possono ritenersi
 assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi nelle varie
 fasi, di cognizione e cautelare, in quanto l'ammissione  al  gratuito
 patrocinio  ricomprenda  tutti  i  possibili  esborsi  monetari a cui
 dovrebbe  in  ipotesi  far  fronte  in  via   anticipata   la   parte
 interessata.  Invece  il  cit. art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923
 non annovera - ne' con riferimento alle spese anticipate  dall'erario
 e  di  per  se'  di  spettanza  della  parte interessata, qualora non
 ammessa al gratuito patrocinio, ne' tra gli atti  che  devono  essere
 compiuti  gratuitamente  da  soggetti (generalmente da ricomprendersi
 nel  novero  degli  ausiliari  del  giudice)  estranei  al   rapporto
 processuale  - le opere da compiersi per il ministero della "persona"
 (diversa  dall'organo   dell'esecuzione,   e   cioe'   dall'ufficiale
 giudiziario  designato)  incaricata ai sensi dell'art. 612 del codice
 di procedura civile e da qualificarsi anch'essa quale  ausiliario  di
 giustizia.
    Quindi,  in mancanza di tale estensione della portata del gratuito
 patrocinio, si ha,  nel  caso  di  specie,  che,  pur  essendo  stata
 accertata  la  situazione  di  incapienza  patrimoniale  della  parte
 ricorrente, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per
 il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilita'  di
 accedere  alla  tutela  giurisdizionale, non e' conseguibile lo scopo
 tipico del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una
 situazione di per  se'  coincidente  con  il  contenuto  del  diritto
 accertato.
    L'art.  11  regio  decreto  n.  3282 del 1923 cit. appare quindi -
 secondo il giudice rimettente - porsi in contrasto con  il  principio
 sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, tanto piu' che
 sotto  altri aspetti (diversi da quello considerato) il beneficio del
 gratuito patrocinio riguarda anche la fase esecutiva.  Ed  infatti  i
 n.ri  2),  3)  e  7)  dell'art.  11  prevedono,  rispettivamente,  la
 prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti  al  processo,  il
 compimento   gratuito  dei  vari  atti  di  spettanza  dell'ufficiale
 giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, i conservatori
 dei pubblici registri e gli istituti autorizzati agli incanti ex art.
 534 del codice di procedura civile) che  possono  venire  in  rilievo
 nell'ambito  di  un  processo  esecutivo,  e l'anticipazione da parte
 dell'erario delle spese inerenti alla pubblicazione dell'ordinanza di
 vendita.
    Sarebbe  pertanto  ravvisabile,  per  il  giudice  rimettente  una
 diversa  ed  ingiustificata  disciplina di fattispecie omogenee e non
 differenziantisi  tra  loro  sotto  l'aspetto   sostanziale   essendo
 assicurati  al  soggetto ammesso al gratuito patrocinio gli strumenti
 per addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto sia  nelle
 forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi) sia
 in  quelle  relative  alla  consegna  di beni mobili e al rilascio di
 immobili.
    2. - E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  a
 mezzo   dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile perche' la pronuncia  invocata
 dal  giudice  rimettente  non e' a rime obbligate. In via subordinata
 l'Avvocatura  ritiene  la   non   fondatezza   della   questione   di
 costituzionalita',sostenendo  che la norma censurata e' frutto di una
 scelta  discrezionale  del  legislatore,  scelta  non   irragionevole
 potendo  ipotizzarsi,  in sede di esecuzione di obblighi di fare o di
 non fare, spese anche ingentissime e della piu' diversa natura,  che,
 ove  comprese  nel  beneficio  del  gratuito  patrocinio,  potrebbero
 comportare per lo Stato oneri incalcolabili ed imprevedibili.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E'  stata  sollevata  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923  n.  3282
 (approvazione  del  testo  di  legge  sul gratuito patrocinio), nella
 parte in cui non prevede l'anticipazione a carico dello Stato, invece
 che della parte procedente  ammessa  al  gratuito  patrocinio,  delle
 spese  inerenti  al compimento delle opere a cui devono provvedere le
 persone designate dal giudice ai sensi dell'art. 612  del  codice  di
 procedura civile in caso di esecuzione forzata degli obblighi di fare
 o di non fare.
    Il  giudice  rimettente  sospetta la violazione dell'art. 3, primo
 comma, della Costituzione,  sotto  il  profilo  della  disparita'  di
 trattamento  rispetto, in particolare, alla parte ammessa al gratuito
 patrocinio  nel   processo   esecutivo   svolto   sia   nelle   forme
 dell'espropriazione  mobiliare,  immobiliare  e  presso terzi, sia in
 quelle relativa alla  consegna  di  beni  mobili  e  al  rilascio  di
 immobili;  nonche'  la  violazione  dell'art.  24, terzo comma, della
 Costituzione, per lesione del diritto di  difesa  perche',  nel  caso
 della procedura esecutiva ex art. 612 del codice di procedura civile,
 la parte procedente, ancorche' ammessa al gratuito patrocinio, non e'
 posta  in condizione di conseguire l'effettiva tutela del suo diritto
 dovendo anticipare le spese suddette.
    2. - Va preliminarmente premesso che la  disciplina  di  base  del
 patrocinio dei non abbienti e' costituita, ancor oggi, dal cit. regio
 decreto  30  dicembre  1923 n. 3282 (che concerneva, e in buona parte
 concerne  ancora,  i  giudizi  civili,   commerciali   o   di   altra
 giurisdizione  contenziosa, gli affari di volontaria giurisdizione, i
 giudizi  penali,  i  giudizi  innanzi  ai   Tribunali   delle   acque
 pubbliche),  atteso  che  il legislatore successivo alla Costituzione
 repubblicana ha operato settorialmente, pur avendo come obiettivo una
 radicale  riforma  dell'istituto.   Settoriali   sono   infatti   gli
 interventi  in  materia  di  controversie  individuali di lavoro e di
 previdenza ed assistenza obbligatorie (artt. 10-16  legge  11  agosto
 1973  n. 533), di adozione ed affidamento dei minori (art. 75 legge 4
 maggio  1983  n.  184),   di   risarcimento   dei   danni   cagionati
 nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie (art. 15 legge 13 aprile
 1988 n.  117)  e,  da  ultimo,  nei  procedimenti  penali  (o  penali
 militari)   e   nei   giudizi   civili   relativamente  all'esercizio
 dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti
 da reato (legge 30 luglio  1990  n.  217).  Anche  quest'ultimo  piu'
 recente   (e   piu'  ampio)  intervento  del  legislatore  ha  questa
 connotazione di transitorieta' in vista della riforma  dell'istituto,
 prevedendosi  all'art.  1, settimo comma, legge n. 217 del 1990 cit.,
 che le disposizioni della legge medesima si applicano fino alla  data
 di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non
 abbienti  avanti  ad  ogni  giurisdizione  (in  termini analoghi gia'
 disponeva l'art. 15 della cit. legge n. 533 del 1973).
    Anche  in  ordine  agli  effetti   dell'ammissione   al   gratuito
 patrocinio  la  disciplina  e'  variegata  perche'  alla disposizione
 inizialmente dettata dall'art. 11 del regio decreto n. 3282 del 1923,
 come modificato dalla legge 21 gennaio 1943 n. 46, si  affiancano  le
 discipline di settore (art. 14 della legge n. 533 del 1973, cui fanno
 riferimento anche gli artt. 75 della legge n. 184 del 1983 e 15 della
 legge n. 117 del 1988; art. 4 della legge n. 217 del 1990).
    In particolare l'art. 11 - oltre a prevedere benefici fiscali o di
 natura  similare  (esenzione  dall'imposta  di bollo, diritti o altre
 spese relative al compimento di atti  giudiziari  od  amministrativi;
 annotazione   a   debito   dell'imposta   di  registro)  -  contempla
 fondamentalmente  due  distinti  effetti  dell'ammissione al gratuito
 patrocinio:  la  gratuita'  di  alcune  prestazioni  (la  difesa  del
 procuratore  o dell'avvocato, l'attivita' degli ufficiali giudiziari,
 dei  notai,  dei  periti;  inserzioni  in  giornali   incaricati   di
 pubblicazioni  giudiziarie)  e  l'anticipazione  a carico dell'erario
 pubblico di alcune  spese  (quelle  di  viaggio  e  di  soggiorno  di
 funzionari   e  pubblici  ufficiali;  le  spese  dei  periti;  quelle
 necessarie per  l'audizione  di  testimoni  o  per  l'inserzione  sui
 giornali  dei  provvedimenti  di  cui  agli  artt. 723, 727 e 729 del
 codice di procedura civile, nonche' della  decisione  di  merito  nel
 caso   di   cui  all'art.  120  del  codice  di  procedura  civile  e
 dell'ordinanza di vendita di cui agli artt. 534, 570 e 576 del codice
 di procedura civile).
    Una disciplina piu' avanzata -  che  all'opzione  di  fondo  della
 gratuita'  delle  prestazioni  essenziali al patrocinio ha sostituito
 quella dell'estensione anche ad esse dell'obbligo di anticipazione da
 parte dello Stato - e' contenuta nell'art. 14 della legge n. 533  del
 1973  che  prevede  l'anticipazione  da parte dello Stato delle spese
 effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici  e  periti
 anche  di  parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari,
 che abbiano prestato la loro  opera  nel  processo,  le  spese  e  le
 indennita' necessarie per l'audizione dei testimoni.
    Una  conferma  di  questa  opzione  -  ispirata  ad  una  maggiore
 effettivita' della garanzia del patrocinio in favore dei non abbienti
 - si ritrova da ultimo nell'art. 4 della legge n. 217 del  1990,  che
 pone  a  carico  dello  Stato  l'obbligo di anticipazione delle spese
 effettivamente sostenute dai difensori, dai consulenti tecnici, anche
 di parte, dagli ausiliari, notai e  pubblici  ufficiali  che  abbiano
 prestato  la  loro  opera  nel processo, le spese e le indennita' per
 l'audizione di testimoni e di quelle  da  corrispondersi  ad  imprese
 editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti.
    Da  questo  cosi'  delineato  quadro  di riferimento emerge da una
 parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta  una  tutela
 assicurata  ai  non  abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad
 ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con
 il dettato  costituzionale  del  terzo  comma  dell'art.  24  che  fa
 riferimento  ad  azioni  e  difese  "davanti  ad ogni giurisdizione";
 emerge altresi' una linea di  tendenza  -  maggiormente  aderente  al
 citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle
 spese  afferenti  al  patrocinio  dei non abbienti rispetto alla mera
 gratuita' delle prestazioni ad esso connesse.
    3.  -  Ancorche'  quindi  articolata  con  varia  gradualita'   ed
 intensita'  secondo scelte discrezionali del legislatore, la garanzia
 del patrocinio in favore dei non abbienti non  puo'  non  abbracciare
 ogni  forma  di  tutela  di  diritti  ed  interessi legittimi. E cio'
 risulta in termini ancor piu' ineludibili se si legge il terzo  comma
 dell'art.  24 della Costituzione in stretta connessione con il primo,
 secondo cui il diritto di difesa deve essere "garantito a tutti su un
 piano di eguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 149 del  1983,  n.
 188  del  1980;  n.  125  del 1979). L'ampio riconoscimento che tutti
 possono agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  e
 interessi  legittimi  rappresenta  anche l'ambito di attuazione della
 garanzia assicurata ai non abbienti per agire e  difendersi  "davanti
 ad    ogni    giurisdizione",    sicche',    ove   sia   riconosciuta
 dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio  od
 uno  strumento  processuale  di  tutela, il soggetto non abbiente non
 puo' esserne di fatto escluso perche' sprovvisto dei mezzi per  agire
 e  difendersi.  Questa  stretta  connessione  tra primo e terzo comma
 dell'art. 24 e' poi coerente con il principio di eguaglianza  di  cui
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione  e  con il compito -
 assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere
 gli ostacoli,  in  tal  caso  di  ordine  economico,  che  altrimenti
 limiterebbero  di  fatto  tale  eguaglianza  nella  realizzazione  di
 diritti ed interessi legittimi.
    Quindi, anche se l'inevitabile esigenza  di  progressivita'  nella
 piena  e  soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della
 Costituzione giustifica una disciplina non  ancora  omogenea,  bensi'
 variegata  e  differenziata  per settori, come appena si e' riferito,
 (sicche' "diversa questione, e non di legittimita' costituzionale, e'
 quella dell'adeguatezza di tale disciplina al  fine  garantito  della
 Costituzione":  v.  sent.  n.  114 del 1964), non di meno la garanzia
 costituzionale non puo' soffrire soluzione di continuita', perche' la
 mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere  ad
 una  specifica  tutela  e'  gia' essa stessa diniego della tutela con
 sostanziale vulnerazione anche del primo  comma  dell'art.  24.  Gia'
 infatti  questa  Corte,  nella  sentenza n. 149 del 1983, ha ritenuto
 l'illegittimita' costituzionale della medesima norma (art.  11  regio
 decreto  n. 3282 del 1923 cit.) nella parte in cui non prevede che il
 beneficio del gratuito patrocinio si estenda  alla  facolta'  per  le
 parti di farsi assistere da consulenti tecnici, avendo riscontrato la
 mancata  predisposizione  legislativa  di  tale  specifico  mezzo  di
 assistenza tecnica. Piu' in generale ha poi affermato la Corte (sent.
 n. 41 del 1972) che, in tanto puo' dirsi che gli  oneri  patrimoniali
 che  condizionano  l'azione  e  la difesa giuridica non costituiscono
 ostacoli che limitano  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
 cittadini,  in  quanto l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito
 patrocinio.  Risulta quindi esaltata la funzione centrale  di  questo
 istituto  e  la conseguente esigenza di continuita' della sua area di
 applicazione a tutta l'attivita' di giurisdizione  nel  quadro  della
 tutela  di valori primari ed inviolabili quali il diritto di difesa e
 il principio di eguaglianza.
    4.  -  Nella  fattispecie  all'esame  del  giudice  rimettente  la
 specifica  tutela  che  viene  in  rilievo e' l'esecuzione forzata di
 obblighi di fare e di non fare (artt. 612-614 del codice di procedura
 civile). La parte  che  ha  ottenuto  la  sentenza  di  condanna  per
 violazione di tali obblighi puo' chiedere al pretore che siano deter-
 minate  le  modalita'  dell'esecuzione;  il pretore adito designa, in
 particolare,  le  persone  che  debbono   procedere   al   compimento
 dell'opera  non  eseguita  o  alla distruzione di quella compiuta. La
 parte  istante  e'  tenuta  ad  anticipare  le  spese  e  al  termine
 dell'esecuzione o nel corso della stessa presenta al pretore una nota
 vistata   dall'ufficiale   giudiziario   e   puo'   chiedere  decreto
 d'ingiunzione. Il presupposto di fatto di esperibilita'  in  concreto
 di  questa speciale procedura e' costituito quindi dalla possibilita'
 per la parte istante di anticipare le spese dell'esecuzione anche nei
 suoi aspetti materiali, possibilita' che, in ipotesi, non ha la parte
 non abbiente, la quale pertanto non  puo'  accedere  alla  tutela  in
 ragione delle sue condizioni economiche e - non risultando approntato
 dall'art.  11  censurato  (che  per altro verso pur considera la fase
 dell'esecuzione forzata) alcun obbligo anticipatorio a  carico  dello
 Stato  -  sarebbe posta nella condizione di rinunciare all'esecuzione
 in forma specifica,  che  rientra  a  pieno  titolo  nell'area  della
 giurisdizione.
    Tanto   e'   sufficiente   per   ritenere  vulnerato  il  precetto
 costituzionale, sancito dal terzo comma dell'art. 24, che, per quanto
 sopra esposto, non soffre eccezioni.
    L'art.  11  censurato  va  quindi  dichiarato   costituzionalmente
 illegittimo   nella  parte  in  cui  non  prevede,  tra  gli  effetti
 dell'ammissione al  gratuito  patrocinio,  l'anticipazione  a  carico
 dello  Stato  delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o
 per  la  distruzione   di   quella   compiuta;   anticipazione   che,
 nell'attuale   contesto  normativo,  e'  l'unico  criterio  idoneo  a
 consentire alla parte non  abbiente  di  accedere  all'esecuzione  in
 forma specifica de qua.
    Rimane   allo  Stato  il  diritto  alla  ripetizione  dalla  parte
 esecutata o anche dalla stessa parte ammessa al  gratuito  patrocinio
 qualora  venga a cessare il suo stato di non abbienza (accertato, nel
 regime del regio decreto n. 3282 del 1923, secondo le prescrizioni di
 cui ai successivi artt. 15 e 16).
    5. - Ne' alla pronuncia che si viene ad emettere  puo'  costituire
 ostacolo  la  specialita'  dell'esecuzione  forzata degli obblighi di
 fare e di non fare per essere  essa  strutturata  in  modo  tale  che
 l'entita'  delle  spese  per  l'accesso  alla  tutela e' strettamente
 connessa  al  bene  della  vita  oggetto  della  pretesa  sostanziale
 incorporata nel titolo esecutivo azionato.
    Trattasi  invero  di  un  mero inconveniente pratico, in ordine al
 quale un qualche indiretto  contenimento  puo'  gia'  discendere  dai
 limiti  stessi  dell'esecuzione  in  forma  specifica. In particolare
 viene in rilievo il disposto del secondo comma  dell'art.  2058  c.c.
 che prevede che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga
 solo  per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti
 eccessivamente onerosa per  il  debitore:  il  canone  dell'eccessiva
 onerosita' per il debitore impedisce di riflesso anche che allo Stato
 possano farsi carico, in via di anticipazione, spese di considerevole
 importo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  11,  regio
 decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (approvazione del testo di legge sul
 gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli  effetti
 dell'ammissione  al  gratuito  patrocinio,  l'anticipazione  a carico
 dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non  eseguita  o
 per la distruzione di quella compiuta.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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