N. 197 SENTENZA 15 - 28 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Regione Sicilia -  Consorzio  autostrada  Messina-
 Palermo - Assunzione di personale - Copertura dei posti con i giovani
 precari    assunti    ai   sensi   delle   disposizioni   legislative
 sull'occupazione giovanile - Ente rientrante nell'ambito della p.a. -
 Ragionevolezza   -   Corretto   esercizio   della    discrezionalita'
 legislativa - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39, art. 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.19 del 6-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 regionale siciliana 25 ottobre 1985, n. 39,  (Sistemazione  in  ruolo
 del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale
 2  dicembre  1980,  n.  125  e  successive  modifiche ed integrazioni
 nonche' del personale di cui all'art.  5  della  legge  regionale  30
 gennaio 1981, n. 8), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dal
 Tribunale  amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata
 di Catania  sul  ricorso  proposto  dal  Consorzio  per  l'autostrada
 Messina-Palermo  contro la Regione Siciliana ed altri, iscritta al n.
 658 del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di  costituzione  del  Consorzio  per  l'autostrada
 Messina-Palermo e della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  febbraio  1992  il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi  gli  avvocati  Nazareno  Saitta  per   il   Consorzio   per
 l'autostrada  Messina-Palermo  nonche'  Salvatore  Pensabene Lionti e
 Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia  -
 Sezione  staccata  di  Catania,  adito dal Consorzio per l'autostrada
 Messina-Palermo (che ha  impugnato  il  provvedimento  della  Regione
 Siciliana  di determinazione dei posti disponibili in organico presso
 il Consorzio stesso e da utilizzare per la sistemazione in ruolo  del
 personale  risultato  idoneo agli esami previsti per l'inserimento di
 giovani nella pubblica amministrazione), ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge regionale 25
 ottobre 1985, n. 39, (Sistemazione in ruolo del  personale  risultato
 idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125
 e  successive  modifiche ed integrazioni nonche' del personale di cui
 all'art. 5 della legge regionale  30  gennaio  1981,  n.  8)  che  ha
 modificato  ed  integrato la legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125,
 (Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro  nella
 pubblica  amministrazione  nelle  attivita' produttive e sociali). La
 disposizione e' stata denunciata nella parte in cui dispone che il 75
 per cento dei posti in organico disponibili alla data di  entrata  in
 vigore   della   legge  n.  39  del  1985  anche  nel  Consorzio  per
 l'autostrada Messina-Palermo (oltre che nelle province, nei comuni ed
 in altri enti) siano attribuiti, per qualifiche funzionali e  profili
 professionali  uguali  o  equiparabili  a quelli per i quali e' stata
 conseguita l'idoneita', a giovani che hanno fruito  di  contratti  di
 formazione  e  lavoro e, superati gli esami di idoneita', siano stati
 collocati in un contingente unico regionale.
    2.  -  Il  giudice  rimettente  ha  prospettato  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  con riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il Consorzio
 per l'autostrada Messina-Palermo, istituito  ai  sensi  dell'art.  13
 della  legge  regionale  27  febbraio  1965, n. 4, sia da qualificare
 consorzio  amministrativo  con   personalita'   giuridica   pubblica,
 soggetto alla vigilanza ed alla tutela della Regione, ma non compreso
 tra  gli  enti  regionali  strumentali.  Esso  ha difatti per compito
 statutario  la  progettazione,  la  costruzione  e  la  gestione   di
 un'autostrada,  con  contributi versati anche dallo Stato. Si sarebbe
 quindi in presenza di funzioni  relative  a  materia  ultraregionale,
 giacche'  tra  le  grandi  opere  pubbliche  di  prevalente interesse
 nazionale, ai sensi dell'art. 14 lettere g) ,  ed  i)  dello  Statuto
 della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
 455),  le norme di attuazione dello Statuto comprendono espressamente
 la costruzione e la manutenzione di strade statali (art. 3 del d.P.R.
 30 luglio 1950, n. 878) e, si deve a  maggior  ragione  ritenere,  di
 autostrade.
    Il giudice rimettente ha osservato che, operando il Consorzio come
 ente concessionario (dello Stato) del servizio autostradale, non puo'
 ammettersi  per  esso  un  regime  diverso da quello previsto per gli
 altri enti e societa' concessionari di analogo servizio.  Inoltre  la
 inclusione  del Consorzio stesso fra i soggetti obbligati ad assumere
 personale destinato dalla Regione trascenderebbe la titolarita' delle
 funzioni di controllo, sino ad invadere  attribuzioni  proprie  degli
 organi  consortili  e  ad  incidere  sulla  posizione di indipendenza
 dell'ente, con riflessi di carattere finanziario, giacche' rimarrebbe
 sottratta agli organi dell'ente le valutazioni della  opportunita'  o
 meno  di  coprire  i  posti  in  organico  e  della  esistenza  delle
 disponibilita' finanziarie occorrenti; ne segue che  si  verrebbe  ad
 incidere sullo stesso buon andamento della amministrazione.
    L'ordinanza   e'   stata  ritualmente  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,  del  6
 novembre 1991.
    3.   -   Il  Consorzio  per  l'autostrada  Messina-Palermo  si  e'
 costituito in giudizio, ribadendo sostanzialmente  le  argomentazioni
 dell'ordinanza  di  rimessione  e sottolineando che l'ente non poteva
 essere ritenuto destinatario della immissione in ruolo, previo  esame
 di  idoneita',  degli  iscritti  nelle liste speciali istituite dalle
 disposizioni per l'occupazione giovanile  di  cui  all'art.  4  della
 legge  1›  giugno  1977,  n.  285:  si  tratterebbe  di provvedimenti
 destinati  a  perseguire,  tramite  l'ente,  finalita'   proprie   ed
 esclusive della Regione.
    Il  Consorzio, che non si era avvalso dei giovani secondo le leggi
 predette, non era incluso tra quelli nominativamente  indicati  dalla
 legge  regionale  2  dicembre  1980,  n.  125, modificata dalla legge
 regionale 25 ottobre 1985, n. 39,  ne'  poteva  essere  genericamente
 individuato  in  base  al criterio della sottoposizione a vigilanza o
 tutela, da ritenere riferibile solo ad enti  sottordinati  agli  enti
 locali.  Il  Consorzio  assume  in  particolare  di  non poter essere
 considerato ente regionale, operando come concessionario del servizio
 autostradale e  quindi  con  carattere  ultraregionale.  L'intervento
 legislativo  regionale avrebbe determinato violazione della autonomia
 organizzativa e  finanziaria  dell'ente,  che  viene  sostanzialmente
 strumentalizzato  per  il perseguimento di finalita', di assistenza e
 di incremento della occupazione, proprie della Regione.
    4. - Anche la Regione Siciliana  si  e'  costituita  in  giudizio,
 affermando  che non puo' sussistere alcun dubbio sulla natura di ente
 regionale, e non certo statale, propria del Consorzio.  Si tratta  di
 un  ente istituito con legge regionale (art. 14 della legge regionale
 27 febbraio 1965, n. 4), dotato di personalita' giuridica pubblica  e
 comunque  non assimilabile alle societa' per azioni concessionarie di
 servizi autostradali;  ne  segue  che  non  possono  essere  messe  a
 confronto, facendo riferimento a tali societa', situazioni giuridiche
 non omogenee.
    Quanto alla denunciata lesione dell'art. 97 della Costituzione, la
 Regione  sottolinea  che  il  personale  da  inserire  nei  ruoli  e'
 qualificato  ed  ha  superato  un  giudizio  di  idoneita';  che   la
 normativa,  emanata  nell'ambito di discrezionalita' del legislatore,
 ha  finalita'  sociali  sicuramente  meritevoli  di  tutela;  che  la
 Regione,  la  quale  detiene  oltre  il  95 per cento delle quote del
 Consorzio, ha inoltre specifici poteri nei confronti di tale  ente  e
 puo',  tra  l'altro,  approvare  o meno i regolamenti consortili e le
 piante organiche.
    La Regione ha ulteriormente illustrato, con una memoria depositata
 in prossimita' della udienza, le proprie  argomentazioni,  affermando
 che   la  distinzione  fra  enti  pubblici  statali  e  regionali  e'
 determinata  dalla  legge  che  li  istituisce.   Nella   specie   e'
 incontrovertibile  che  il  Consorzio in questione e' stato istituito
 con legge regionale e che  la  Regione,  esercitando  una  competenza
 esclusiva  ai sensi dell'art. 14, lettera p), dello Statuto speciale,
 ha approvato con proprio provvedimento lo statuto dell'ente.  Inoltre
 la  circostanza  che  il Consorzio sia concessionario, ai sensi della
 legge del 1961,  n.  729,  della  costruzione  e  della  gestione  di
 un'autostrada,  non  modifica  la natura dell'ente e la sua autonomia
 rispetto  al  concedente.  Infine,   l'intervento   del   legislatore
 regionale,  analogo  e  specifico  rispetto  a quello del legislatore
 nazionale per l'inserimento di giovani leve del lavoro nella pubblica
 amministrazione,si  sarebbe  mantenuto  nell'ambito  della   potesta'
 legislativa esclusiva della Regione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Sicilia -
 Sezione staccata di Catania, dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art. 2 della legge Regione Siciliana 25  ottobre  1985,  n.  39,
 nella  parte  in cui comprende il Consorzio per l'autostrada Messina-
 Palermo tra gli enti ai quali destinare, a copertura del 75 per cento
 dei posti in organico disponibili, idonei negli  esami  sostenuti  ai
 sensi   della   legge   regionale   2  dicembre  1980,  n.  125,  per
 l'inserimento nei ruoli della pubblica  amministrazione  dei  giovani
 assunti  in  via  precaria  ai  sensi  delle disposizioni legislative
 sull'occupazione giovanile.
    La questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata con
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    2.  -  La  questione, nei termini in cui e' stata proposta, non e'
 fondata.
    Preliminarmente si deve rilevare che il Consorzio per l'autostrada
 Messina-Palermo (il cui statuto e' stato approvato il 30 maggio  1968
 con   decreto   del   Presidente   della  Regione  Siciliana,  previa
 deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore
 regionale  ai  lavori pubblici) ha personalita' giuridica pubblica in
 forza dell'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1965,  n.  4.  Si
 tratta   di   un   consorzio   tra  enti  pubblici  che,  secondo  la
 interpretazione giurisprudenziale delle  norme  che  lo  disciplinano
 (Cass.  S.  U.  19 luglio 1976, n. 2849), non puo' essere qualificato
 ente pubblico economico, ma si configura come organismo non dissimile
 dai consorzi  tra  comuni  e  province,  previsti  per  provvedere  a
 determinati  servizi  ed  opere  di  comune interesse (art. 156 e ss.
 testo unico della legge comunale e provinciale  approvato  con  regio
 decreto   3   marzo   1934,   n.   383)   e   dai  consorzi  previsti
 dall'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  Regione
 Siciliana  (decreto del presidente della Regione Siciliana 29 ottobre
 1955, n. 6, art.  24  e  ss.).  Alla  forma  societaria,  solitamente
 adottata  per la costruzione e la gestione delle autostrade nazionali
 (legge 24 luglio 1961, n. 729), e' stata preferita la costituzione di
 un consorzio, quale proiezione degli enti che  ne  fanno  parte,  con
 riflessi  anche  sul  regime  giuridico  dell'ente.  Il  consorzio e'
 preposto alla realizzazione ed alla gestione dell'opera di  interesse
 degli  enti  pubblici consorziati, ed assume un modello organizzativo
 tradizionale, gia' previsto per le strade provinciali e comunali  sin
 dalla  remota legge sui lavori pubblici (artt. 37 e 39 della legge 20
 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
    Indipendentemente  dalla  piu'   puntuale   determinazione   della
 configurazione  giuridica  del  Consorzio  per  l'autostrada Messina-
 Patti, non si e' dunque in presenza  di  un  ente  assimilabile,  per
 struttura  e  per  regime  giuridico,  alle  societa' e ad altri enti
 pubblici economici concessionari  di  autostrade.  Ne'  la  attivita'
 esercitata  vale  a  connotare  in  modo necessitato l'ente, tanto da
 reagire sulla sua  configurazione  soggettiva  e  da  improntarne  la
 struttura e la disciplina.
    Le  specifiche  connotazioni  soggettive dell'ente ed il regime ad
 esso proprio non consentono, quindi, la comparazione con societa'  ed
 altri  enti  concessionari  di  autostrade che sono sottoposti, per i
 profili soggettivi, ad una diversa disciplina giuridica. Non si  puo'
 pertanto  ritenere  che  le norme in questione violino l'art. 3 della
 Costituzione.
    3. - Non risulta neppure violato l'art. 97 della Costituzione.
    La legge regionale 25 ottobre 1985,  n.  39,  opera  nel  contesto
 della  normativa  nazionale  volta  a dare sistemazione definitiva ai
 titolari di contratti stipulati  sulla  base  dei  provvedimenti  per
 l'occupazione giovanile (legge 1› giugno 1977, n. 285), i quali hanno
 superato  l'esame  di  idoneita'  per  l'ammissione  nei  ruoli delle
 amministrazioni pubbliche, in relazione alla  qualifica  iniziale  di
 ciascuna  carriera  cui e' equiparabile la qualifica professionale in
 base alla quale e' avvenuta l'assunzione (art. 26- ter  del  decreto-
 legge  30  dicembre  1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio
 1980, n. 33). La gia' menzionata legge regionale del 1985, n. 39,  il
 cui   art.   2   e'   denunciato   come  sospetto  di  illegittimita'
 costituzionale,  tende  a  dare  attuazione  alle   disposizioni   di
 principio  e  di  indirizzo stabilite con la legge 16 maggio 1984, n.
 138.
    Quanto ai diversi profili concernenti i soggetti da  inserire  nei
 ruoli,  va  rilevato  che  si tratta di personale ammesso a sostenere
 esami per specifiche qualifiche professionali;  che  tali  qualifiche
 sono  quelle iniziali di ciascuna carriera; che i giovani da assumere
 hanno conseguito la idoneita' in un vaglio di tipo concorsuale e sono
 iscritti in  apposite  graduatorie  alle  quali  si  attinge  secondo
 l'ordine in esse previsto.
    Quanto  ai  profili oggettivi e' da rilevare che le assunzioni non
 eccedono la misura dell'organico; anzi possono essere  disposte  solo
 per  il  75  per  cento  dei  posti previsti dall'organico stesso che
 risultino scoperti. Quindi nell'ambito  della  indicazione  numerica,
 distinta  per  qualifiche,  del  personale  che,  secondo la funzione
 propria  delle  piante  organiche,   serve   per   le   esigenze   di
 funzionamento ordinario e continuativo dell'ente. Inoltre, secondo un
 corretto  programma  di  gestione  amministrativa,  all'organico  che
 definisce la  struttura  organizzativa  dell'ente  si  accompagna  la
 ordinaria  previsione  delle spese fisse che esso comporta, mentre la
 discrezionalita' nei tempi di copertura dell'organico stesso cede  in
 presenza  di  un  vincolo  legislativo,  che, ragionevolmente, non ne
 impone neanche la copertura totale.
    Posto che il Consorzio  per  l'autostrada  Messina-Palermo,  quale
 ente  pubblico  che unisce per la realizzazione di un'opera comune la
 Regione ed altri enti locali, non si colloca  fuori  dell'area  della
 pubblica  amministrazione,  soggetta  all'intervento della disciplina
 legislativa egualmente rivolta alle altre amministrazioni  pubbliche,
 non  si  riscontrano  aspetti  di  irragionevolezza,  ne' lesione del
 principio di buon andamento della  amministrazione  nelle  previsioni
 della norma sospettata di illegittimita' costituzionale.
    Gli  altri  profili,  attinenti  eventualmente alla modifica delle
 piante organiche, alla determinazione dei posti, dei livelli e  delle
 qualifiche  da  ricoprire,  come  pure  ad  ogni  altro  aspetto  del
 provvedimento di attuazione della legge suscettibile  di  valutazione
 con    riferimento    a   criteri   di   corretto   esercizio   della
 discrezionalita'  amministrativa,  non  attingono  al  livello  delle
 questioni di legittimita' costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  2  della  legge  regionale  25   ottobre   1985,   n.   39
 (Sistemazione  in  ruolo del personale risultato idoneo agli esami di
 cui alla legge  regionale  2  dicembre  1980,  n.  125  e  successive
 modifiche  ed  integrazioni  nonche'  del personale di cui all'art. 5
 della legge regionale 30 gennaio 1981, n.  8)  con  riferimento  agli
 artt.   97   e   3   della   Costituzione,  sollevata  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania
 con ordinanza dell'8 marzo 1988.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0541