N. 201 SENTENZA 15 - 28 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Regione Sicilia - Recinzioni - Legislazione nazionale
 e  regionale  -  Concessioni e autorizzazioni - Differenziato regime
 sanzionatorio   penale   -   Specificazione   chiarificatrice   della
 previsione piu' generale - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.19 del 6-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo,
 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in
 materia  di  controllo  dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino
 urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promosso con  ordinanza
 emessa il 5 luglio 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di
 Scicli  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Selvaggio Giuseppe,
 iscritta al n. 667 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
    Udito nella camera di consiglio  del  18  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli nel corso
 di un procedimento penale contro  Giuseppe  Selvaggio,  imputato  del
 reato  previsto  dall'art.  20,  lett.  b della legge del 28 febbraio
 1985, n.  47,  per  avere  eseguito  opere  edili  consistenti  nella
 soprelevazione e realizzazione di un muro di recinzione, ha sollevato
 con   ordinanza   del   5   luglio  1991  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'articolo 5, primo comma,  della  legge  regionale
 siciliana  10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria
 delle    opere   abusive),   nella   parte   in   cui   prevede   che
 "l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ( ..) per la
 costruzione di recinzioni,  con  l'esclusione  di  quelle  dei  fondi
 rustici  di  cui  all'art. 6". Il giudice rimettente ritiene che tale
 costruzione  sia  soggetta  in  base  alla  normativa   nazionale   a
 concessione  edilizia,  si' che la sua edificazione senza concessione
 integrerebbe il reato contestato. In base della  normativa  regionale
 siciliana,  sospettata  di  illegittimita' costituzionale, l'opera e'
 invece soggetta al regime delle autorizzazioni  e  per  il  combinato
 disposto dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10
 agosto  1985,  n. 37 e dell'art. 10, secondo comma, legge 28 febbraio
 1985, n. 47, il fatto in contestazione sarebbe  penalmente  privo  di
 rilevanza.
    Il  dubbio  di legittimita' costituzionale e' stato prospettato in
 relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3  della  Costituzione.  Il
 Pretore  ritiene  violato il principio della riserva di legge statale
 in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione,  in  quanto
 sarebbero  sottratte  al  regime della concessione opere sottoposte a
 tale regime secondo la legge nazionale: essendo previsto  per  queste
 opere il regime dell'autorizzazione, ne risulterebbero penalmente non
 sanzionati  fatti  che  costituiscono  reato  secondo la legislazione
 nazionale.
    Sotto altro profilo il giudice rimettente ritiene violato l'art. 3
 della Costituzione, in quanto la norma denunziata verrebbe  a  creare
 una  situazione  di  diseguaglianza  tra  cittadini,  sottraendo alla
 sanzione penale chi edifica nel territorio  della  Regione  Siciliana
 recinzioni di fondi urbani senza concessione edilizia, compiendo atti
 che, nel resto del territorio nazionale, costituiscono reato.
    L'ordinanza   e'   stata  ritualmente  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,  del  6
 novembre 1991.
    2.  -  E'  intervenuta  in  giudizio  la  Regione Siciliana che ha
 sottolineato come nonostante nella materia de  qua  sia  riconosciuta
 alla Regione potesta' legislativa esclusiva, il legislatore regionale
 ha  sottoposto  al  regime  autorizzatorio  tutte  le  opere edilizia
 previste dalla normativa  statale,  confermando  la  gratuita'  delle
 stesse (art. 5, ultimo comma) e facendo rinvio al sistema di sanzioni
 previsto  dall'art.  10 della legge del 1985, n. 47 (cfr. artt. 1 e 5
 legge regionale n. 37 del 1985).
    La Regione ritiene che l'assunto del Pretore secondo il  quale  la
 costruzione  di  recinzioni,  contrariamente  a  quanto espressamente
 previsto dalla norma regionale  impugnata,  nel  restante  territorio
 nazionale  sarebbe  soggetta  a concessione edilizia, sia palesemente
 infondato,  alla  luce  della   dottrina   e   della   giurisprudenza
 amministrativa    e    penale.    La    consolidata   interpretazione
 giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 1 della legge n.
 10 del 1977, 48 della legge n. 457 del 1978 e 7 della legge n. 94 del
 1982 e' nel senso che la costruzione di recinzioni  sia  soggetta  al
 regime   delle  autorizzazioni.  Ne  segue  che  e'  da  disattendere
 l'interpretazione prospettata dal giudice  a  quo,  dovendosi  invece
 prendere  atto  del  consolidato orientamento giurisprudenziale della
 Corte  di  cassazione  e  della  magistratura   amministrativa,   che
 costituisce diritto vivente.
    Cadono  pertanto,  ad avviso della Regione, entrambe le censure di
 incostituzionalita'   sollevate   dal   giudice   a   quo,    essendo
 perfettamente  uguale  il  regime  giuridico (cioe' di non soggezione
 alla sanzione penale ex art. 10, secondo comma della legge n. 47  del
 1985) tanto per chi edifica opere di recinzione nell'isola quanto per
 chi le edifica nel resto del territorio nazionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli, dubita
 della legittimita' costituzionale dell'art.  5  della  legge  Regione
 Siciliana del 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui comprende tra
 le opere edilizie da eseguire previa autorizzazione la costruzione di
 recinzioni,  escluse  quelle  di fondi rustici. Non essendo richiesta
 per la realizzazione  di  tali  opere  nel  territorio  siciliano  la
 concessione di edificare, ritenuta necessaria secondo la legislazione
 dello   Stato,  ma  essendo  richiesta  la  sola  autorizzazione,  ne
 seguirebbe un differenziato regime sanzionatorio.
    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  e'  prospettato   in
 relazione all'art. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  premessa  dalla quale muove il giudice rimettente, consistente
 nella  ritenuta  difformita'  di  disciplina  in  ordine  al   regime
 (autorizzazione   o   concessione)  riservato  alla  edificazione  di
 recinzioni  dalla  legislazione  nazionale   e   dalla   legislazione
 regionale,  con  la  conseguente  diversita'  di  rilevanza penale di
 identiche situazioni di fatto, non trova riscontro  in  una  adeguata
 interpretazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalita'.
    La  legge  regionale  siciliana  10  agosto  1985, n. 37, adottata
 nell'ambito  delle  competenze  legislative  previste  dall'art.  14,
 lettera  f) dello Statuto della Regione (Regio Decreto legislativo 15
 maggio 1946, n. 455), nel dettare nuove norme in materia di controllo
 dell'attivita' urbanistica edilizia, prevede all'art. 5 le  opere  da
 eseguire  previa  autorizzazione del sindaco, senza che sia richiesta
 la concessione. Questa norma  disciplina  nella  regione  la  materia
 regolamentata specificamente dall'art. 7 del decreto legge 23 gennaio
 1982,  n.  9,  convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e di tale
 disposizione ripete il contenuto, con alcune integrazioni che non  ne
 mutano la portata sostanziale.
    Gia'  l'art.  7,  secondo  comma, del decreto legge n. 9 del 1982,
 prevede la non necessarieta' della concessione e la  gratuita'  della
 autorizzazione,  tra  l'altro,  per le opere costituenti pertinenze o
 impianti  tecnologici  al  servizio  di   edifici   gia'   esistenti,
 nell'evidente   considerazione   che  queste,  come  le  altre  opere
 menzionate nella medesima disposizione, non comportino trasformazione
 urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
    E' noto che l'esperienza ha visto emergere problemi in materia  di
 recinzioni:  opere  non espressamente previste dalla legge statale ma
 interpretativamente ritenute non soggette a concessione,  venendo  in
 considerazione muri di recinzione di modeste dimensioni o comunque di
 natura  pertinenziale, in quanto strumentalmente collegati al miglior
 uso  di  edifici  preesistenti.   Queste   conclusioni   sono   state
 generalmente accolte dalla giurisprudenza e talvolta rafforzate dalla
 considerazione  che  una recinzione non e' di per se' suscettibile di
 utilizzazione autonoma rispetto al bene principale, ne' ha un  carico
 urbanistico  diverso  da quello dell'immobile cui si riferisce. Si e'
 cosi' giunti a sottolineare la assurdita' delle  conclusioni  cui  si
 perverrebbe  ove  la  recinzione  fosse  assoggettata al regime delle
 concessioni, con la possibilita' di acquisto ope legis del  manufatto
 abusivo,  la  sola  recinzione,  al  patrimonio del comune in caso di
 inottemperanza alla sanzione dell'ordine di demolizione.
    In  questo  contesto  interpretativo  va  letta  la   disposizione
 regionale.  L'art.  5  della  legge  del  1985,  n. 37, nel prevedere
 espressamente la costruzione di recinzioni tra le opere  da  eseguire
 previa  autorizzazione  e  senza  che  sia  richiesta  la concessione
 edilizia, non introduce elementi di difformita' rispetto  alla  legge
 statale;  integra  piuttosto  la  formula  da  questa  adottata, alla
 ricerca di una maggiore chiarezza nel  contesto  di  previsioni  che,
 tutte,  escludono  un nuovo carico urbanistico. Il tenore complessivo
 della disposizione nella quale si  colloca  la  norma  sospettata  di
 illegittimita'  costituzionale  ne  consente una adeguata lettura nel
 piu' ampio e generale contesto delle pertinenze, pure  previste  come
 soggette  ad  autorizzazione  dalla  stessa disposizione. La espressa
 menzione  delle  recinzioni  costituisce  anzi   una   specificazione
 chiarificatrice   della   previsione  piu'  generale,  ancorata  alla
 funzione dell'opera e sotto questo aspetto idonea a connotarne  anche
 i limiti dimensionali.
    Mancano  dunque,  come  ha  rilevato  intervenendo  in giudizio la
 Regione, le  stesse  premesse  che  hanno  alimentato  il  dubbio  di
 legittimita' costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana  10  agosto
 1985,  n.  37  (Nuove  norme  in  materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e  sanatoria  delle  opere
 abusive),  nella  parte  in  cui  prevede  che  "l'autorizzazione del
 sindaco  sostituisce  la  concessione  ..  per  la   costruzione   di
 recinzioni,  con  esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui
 all'art. 6", in riferimento agli artt. 25, secondo comma  e  3  della
 Costituzione,  sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di
 Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0545