N. 206 ORDINANZA 15 - 29 aprile 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successione ereditaria - Beni immobili - Imposte - Valutazione automatica - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra situazioni identiche senza specificazione del tertium comparationis - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 3- ter, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 6-5-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154 ("Norme in materia tributaria per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani") promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Anfosso Maria Paola entro l'Ufficio del Registro di Sanremo iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 2 novembre 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Sanremo - adita da Anfosso Maria con ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore dell'Ufficio del registro relativo alla denuncia di successione di Anfosso Pietro - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 "nella parte in cui detta norma non ha esteso la previsione della valutazione automatica anche ai trasferimenti mortis causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1 luglio 1986 al 12 maggio 1988"; che secondo il giudice rimettente e' "evidente" la disparita' di trattamento tra situazioni identiche e della conseguente violazione del principio di eguaglianza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato sostenendo l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' atteso che l'ordinanza di rimessione non riferisce compiutamente i termini della vicenda processuale e non indica il tertium comparationis rispetto al quale e' denunciata la disparita' di trattamento; nel merito ritiene la non fondatezza della questione perche' il limite massimo di valore accertabile ai fini dell'imposta di successione trova applicazione anche ai trasferimenti mortis causa di beni immobili presi in considerazione dal giudice rimettente (ossia quelli intervenuti nel periodo dal 1 luglio 1986 al 12 maggio 1988); Considerato in diritto che il giudice rimettente non indica quando si sia aperta la successione de qua; e - pur invocando la disparita' di trattamento tra situazioni identiche - non specifica il tertium comparationis; ne' inoltre articola alcuna motivazione a sostegno dell'affermazione secondo cui ai trasferimenti mortis causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1 luglio 1986 al 12 maggio 1988 non si estende la previsione della valutazione automatica di cui all'art. 8 legge 17 dicembre 1986 n. 880 (e quindi il limite massimo di valore accertabile ai fini dell'imposta di successione), affermazione che costituisce la premessa interpretativa della prospettata violazione del principio di eguaglianza; che pertanto la questione di costituzionalita', cosi' prospettata, e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 (Norme in materia tributaria per la semplificazione delle proce- dure di accatastamento degli immobili urbani), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0550