N. 207 ORDINANZA 15 - 29 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Invim  straordinaria  - Accertamento - Limite
 massimo di valore accertabile - Estensione della disciplina anche per
 i trasferimenti a titolo gratuito - Mancata previsione
 -  Jus superveniens, art. 12, comma 3 -ter, d.-l. 14 marzo 1988,  n.
 70,  convertito  nella  legge  13  maggio 1988, n. 154 - Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11)
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.19 del 6-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 17 dicembre 1986, n.  880  ("Revisione  delle  aliquote  dell'imposta
 sulle  successioni  e  donazioni") promosso con ordinanza emessa il 2
 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo  grado  di  Firenze
 sul  ricorso  proposto  da  Azienda  agricola  di  Sorbigliano contro
 l'Ufficio del Registro iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 1› aprile il Giudice  relatore
 Renato Granata;
    Ritenuto  in  fatto che con ordinanza del 2 giugno 1987 (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  20  dicembre  1991)  la  Commissione
 tributaria di primo grado di Firenze - adita dall'Azienda Agricola di
 Sobigliano con ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore per
 INVIM   straordinaria   -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  via  incidentale  dell'art.  11  della  legge  17
 dicembre 1986 n. 880 nella parte in cui non estende la disciplina del
 limite  massimo  di  valore  accertabile  ai  fini  dell'INVIM, quale
 dettata dal precedente art. 8, anche all'applicazione della  medesima
 imposta  dovuta  per  trasferimenti  a  titolo gratuito o (in caso di
 societa' od enti) per decorso del decennio in  relazione  ad  atti  o
 denunce il cui presupposto di imposta si sia verificato anteriormente
 al 1› luglio 1986;
      che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei Ministri a
 mezzo dell'Avvocatura dello Stato  chiedendo  la  restituzione  degli
 atti alla Commissione rimettente per jus superveniens (art. 12, comma
 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n.70, convertito nella legge 13 maggio 1988
 n. 154);
    Considerato   in  diritto  che  successivamente  all'ordinanza  e'
 intervenuto l'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14  marzo  1988
 n.  70,  convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 che ha aggiunto
 il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prev-
 edendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della  legge  medesima
 (sul  limite  massimo  di  valore  accertabile ai fini dell'INVIM) si
 applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni  poste  in
 essere  anteriormente  al  1›  luglio  1986,  per  i  quali  non  sia
 intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;
      che  pertanto  gli  atti  vanno  restituiti   alla   commissione
 tributaria rimettente;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli atti alla Commissione tributaria di
 primo grado di Firenze.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0551