N. 209 ORDINANZA 16 aprile - 4 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Polizia  giudiziaria  -  Divieto  di deporre sul
 contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Richiamo  alla
 sentenza della Corte costituzionale n. 24/1992 dichiarativa
 della illegittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo
 periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 195, quarto
 comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p., art. 195,
 quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 112).
(GU n.20 del 13-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
    prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 31,  della
 legge  16  febbraio  1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
 Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura  penale)  e
 dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi
 con  ordinanze  emesse  da diverse autorita' giudiziarie, iscritte ai
 nn. 28, 54 e 81  del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicate  nelle
 Gazzette  Ufficiali  della  Repubblica  nn.  6,  7  e 10, prima serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e
 il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze  sostanzialmente  analoghe
 emesse  rispettivamente  il  29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre
 1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2,  n.  31,  della  legge  16
 febbraio  1987,  n.  81  e 195, quarto comma, del codice di procedura
 penale, nella parte in  cui  vietano  agli  ufficiali  ed  agenti  di
 polizia  giudiziaria  di  deporre  sul  contenuto delle dichiarazioni
 acquisite da testimoni;
      che, ad avviso dei remittenti, le  norme  impugnate  violano  il
 principio   di   ragionevolezza   e  di  uguaglianza  (art.  3  della
 Costituzione), il diritto alla prova  (art.  24  dela  Costituzione),
 nonche',   secondo   il   Pretore   di   Pistoia,   il  principio  di
 obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.);
      che nel giudizio  promosso  con  l'ordinanza  del  Tribunale  di
 Pistoia  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 concludendo per l'infondatezza della questione.
    Considerato che, per  l'identita'  della  questione  sollevata,  i
 giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  24  del  1992,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  n.   31,
 secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in
 cui  vieta  l'utilizzazione  agli  effetti  del  giudizio, attraverso
 testimonianza della stessa polizia giudiziaria,  delle  dichiarazioni
 ad  essa  rese  da  testimoni  -,  e dell'art. 195, quarto comma, del
 codice di procedura penale;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 31,  della
 legge  16  febbraio  1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
 Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura  penale)  e
 195,  quarto  comma,  del  codice di procedura penale - sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di
 assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal  Tribunale  di  Pistoia
 con le ordinanze in epigrafe -, norme gia' dichiarate illegittime (la
 prima  nella  parte  indicata  in motivazione) con sentenza n. 24 del
 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0565