N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 1992

                                 N. 48
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 6  maggio  1992  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione Molise - Impiego pubblico - "Interpretazione autentica"
    dell'art.  27  della  legge  regionale  n. 5 del 7 febbraio 1990 -
    Personale periferico della Cassa  per  il  Mezzogiorno  transitato
    alle  regioni  -  Conservazione dei diritti acquisiti all'atto del
    trasferimento sotto forma di  assegno  personale  assorbibile  dai
    futuri  miglioramenti  -  Inquadramento,  con  legge  regionale n.
    5/1990, di detto personale in servizio alla data del  17  febbraio
    1990  nei  ruoli  dell'Ente  risorse  idriche Molise (E.R.I.M.), a
    decorrere dal 1› novembre 1983, ai fini giuridici e dalla data  di
    entrata   in  vigore  della  predetta  legge,  ai  fini  economici
    (attribuzione del maturato economico in godimento  all'entrata  in
    vigore  della  legge  17 febbraio 1990 derivante dall'applicazione
    dei  contratti  di   provenienza   operanti   a   tale   data)   -
    Considerazione   di   detto   personale,  nella  norma  impugnata,
    fittiziamente, "come se" fosse rimasto in servizio  per  oltre  un
    decennio  presso  la  Cassa  per  il Mezzogiorno e da questa fosse
    transitato non gia'  alla  regione  bensi'  alla  Agenzia  per  la
    promozione   e  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  in  un  momento
    successivo   alla   regione    (precisamente    all'E.R.I.M.)    -
    Ingiustificata  disparita'  di trattamento economico di dipendenti
    dello stesso ente a parita' di qualita' e quantita' di  lavoro,  a
    seconda   della   provenienza   -   Incidenza   sui   principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
    Ricorso  per   il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
 della  regione  Molise,  in  persona  del  presidente  della   giunta
 regionale  in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal
 consiglio regionale il 24 marzo 1992, comunicata al  commissario  del
 Governo  il  13  aprile  1992,  e  recante "interpretazione autentica
 dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990".
    Con telegramma 4 marzo 1992 il Governo  ha  rinviato  la  delibera
 legislativa 3 febbraio 1992 poi riapprovata.
    L'art.  147  del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n.
 218, nel prevedere il passaggio alle regioni del personale periferico
 della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio  delle  opere
 realizzate  da detta Cassa, ha disposto che detto personale "conserva
 i  diritti  acquisiti  (all'epoca)  sotto  forma di assegno personale
 assorbibile dai futuri  miglioramenti  ..  e  comunque  le  posizioni
 economiche  e  di  carriera  nonche'  la  complessiva  anzianita'  di
 servizio maturata". In attuazione (pervero parecchio tardiva) di tale
 disposizione l'art. 24 della legge regione Molise 7 febbraio 1990, n.
 5 (in bollettino ufficiale n. 3 del 16 febbraio 1990), ha  inquadrato
 "il  personale  ex  dipendente  della  Cassa  per  il Mezzogiorno" in
 servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli  dell'Ente  risorse
 idriche  Molise  (E.R.I.M.)  "a  far  tempo dal 1› novembre 1983". Il
 secondo comma del citato art. 24 ha distinto "la decorrenza  ai  fini
 economici",  fissando  quest'ultima  "alla data di inquadramento"; in
 pratica, la decorrenza economica e' stata posticipata,  probabilmente
 per  consentire  agli  interessati  di  fruire di un trattamento piu'
 favorevole. Il  successivo  art.  27  ha  individuato  nel  "maturato
 economico  in  godimento  all'entrata  in vigore della presente legge
 derivante dalla applicazione dei contratti  di  provenienza  operanti
 alla suddetta data" il trattamento economico da conservare.
    La   delibera   legislativa   ora  sub  judice,  asseritamente  di
 interpretazione autentica ed in realta' di sostanziale modifica anche
 retroattiva, intenderebbe sostituire l'art. 27  citato  e  migliorare
 ulteriormente  il  trattamento  economico  del personale in questione
 mediante una fictio e cio' considerandolo "come se" fosse rimasto  in
 servizio  per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno, e
 da questa fosse transitato non gia' alla regione bensi' alla  agenzia
 per  la  promozione  e  lo  sviluppo  del Mezzogiorno e in un momento
 logicamente successivo alla regione (anzi all'ente anzidetto da  essa
 dipendente).  In  tal modo si intenderebbe colmare la distanza, anche
 concettuale, tra "maturato economico in godimento"  e  "contratti  di
 provenienza operanti".
    In  proposito  nella  relazione  che  accompagna  la  delibera  e'
 scritto: "per oltre otto anni agli ex dipendenti della  Cassa  ..  e'
 stato  mantenuto  lo stesso trattamento economico di cui godevano nel
 1983".  In  realta',  il  riferito  "blocco"  delle  retribuzioni  ha
 sostanzialmente  dato  attuazione  al  "riassorbimento"  previsto dal
 citato art. 147; sicche' rimuovere  ora  (e  retroattivamente)  detto
 "blocco",  e  per di piu' adottando parametri di riferimento estranei
 ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'E.R.I.M., oltre a
 sollecitare pesanti richieste di  arretrati,  contrasterebbe  con  il
 principio del "riassorbimento" e con i principi di omogeneizzazione e
 perequazione.
    Inoltre  -  ed  a  ben  vedere si tratta di un secondo ed autonomo
 beneficio - la delibera  legislativa  in  esame  riempie  di  corposi
 contenuti  pratici  la  messa  in  ombra  del  "riassorbimento"  gia'
 ravvisabile all'art. 27 della legge regionale n. 5/1990. Anche quella
 disposizione   recita   "l'eventuale   eccedenza   ..   concorre   ad
 incrementare  la  retribuzione  individuale  di anzianita'", ossia e'
 consolidata nella retribuzione mediante l'artificiosa attribuzione di
 scatti  e/o  altre  similari  modalita'  di  progressione  economica;
 tuttavia in quel contesto, e dopo il riferito prolungato "blocco", la
 norma  ha  una incidenza pratica relativamente contenuta, e forse per
 questa ragione "tollerata" in sede di controllo. Del tutto diversa la
 portata concreta  della  norma  nel  contesto  che  si  vorrebbe  ora
 introdurre.
    E'   appena  il  caso  di  osservare  che  la  delibera  in  esame
 determinerebbe una compresenza nei ruoli dello E.R.I.M. di dipendenti
 con retribuzioni stabilmente differenziate a parita'  di  qualita'  e
 quantita'  di  lavoro;  situazione  che,  in un futuro non lontano e'
 prevedibile inneschi una turbolenta e costosa "rincorsa salariale".
    La delibera legislativa contrasta palesemente con  gli  artt.  97,
 primo  comma,  e  117  della Costituzione e con le "norme interposte"
 offerte dall'art. 4 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 (principi
 di omogeneizzazione) e dall'art. 147 sopra menzionato.
    La delibera contrasta altresi' con l'art. 3, n.  1,  della  citata
 legge   n.   93/1983  dal  momento  che  la  legge  si  sostituirebbe
 all'accordo.
    La regione Molise non puo' addurre, a  sostegno  di  una  delibera
 legislativa che stravolge l'art. 147 citato, il grave ritardo da essa
 stessa  accumulato  nel  dare  attuazione  del  medesimo art. 147; il
 rapporto  tra  legislazione  statale   e   conseguente   legislazione
 regionale e' meccanismo troppo importante perche', in nome del "tempo
 trascorso"  (o,  addirittura,  del  "fatto  compiuto", possa di fatto
 premiarsi il non adeguamento od il tardivo adeguamento.
    Per scrupolo di completezza, si osserva che - ove occorresse (ed a
 questa difesa non pare occorra) - codesta  Corte  potrebbe  sollevare
 dinanzi   a   se   stessa   questione   incidentale  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 24, secondo  comma,  e  dell'art.  27  della
 menzionata  legge  regionale  n.  5/1990.  Tale  incidente  non  pare
 necessario se,  come  si  auspica,  la  delibera  oggi  in  esame  e'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima  e  quindi non ha modo di
 modificare e "potenziare" le  disposizioni  teste'  menzionate  della
 legge regionale n. 5/1990.
   Per  quanto  precede,  si  chiede  di  dichiarare la illegittimita'
 costituzionale dell'intera delibera regionale impugnata;
    Si produrranno il testo della delibera legislativa, il  telegramma
 di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.
      Roma, addi' 24 aprile 1992
                  Franco FAVARA, avvocato dello Stato

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