N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 1992
N. 48 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Molise - Impiego pubblico - "Interpretazione autentica" dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990 - Personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno transitato alle regioni - Conservazione dei diritti acquisiti all'atto del trasferimento sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti - Inquadramento, con legge regionale n. 5/1990, di detto personale in servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.), a decorrere dal 1 novembre 1983, ai fini giuridici e dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ai fini economici (attribuzione del maturato economico in godimento all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1990 derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza operanti a tale data) - Considerazione di detto personale, nella norma impugnata, fittiziamente, "come se" fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno e da questa fosse transitato non gia' alla regione bensi' alla Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e in un momento successivo alla regione (precisamente all'E.R.I.M.) - Ingiustificata disparita' di trattamento economico di dipendenti dello stesso ente a parita' di qualita' e quantita' di lavoro, a seconda della provenienza - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.21 del 20-5-1992 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 24 marzo 1992, comunicata al commissario del Governo il 13 aprile 1992, e recante "interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990". Con telegramma 4 marzo 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 3 febbraio 1992 poi riapprovata. L'art. 147 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nel prevedere il passaggio alle regioni del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere realizzate da detta Cassa, ha disposto che detto personale "conserva i diritti acquisiti (all'epoca) sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti .. e comunque le posizioni economiche e di carriera nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata". In attuazione (pervero parecchio tardiva) di tale disposizione l'art. 24 della legge regione Molise 7 febbraio 1990, n. 5 (in bollettino ufficiale n. 3 del 16 febbraio 1990), ha inquadrato "il personale ex dipendente della Cassa per il Mezzogiorno" in servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) "a far tempo dal 1 novembre 1983". Il secondo comma del citato art. 24 ha distinto "la decorrenza ai fini economici", fissando quest'ultima "alla data di inquadramento"; in pratica, la decorrenza economica e' stata posticipata, probabilmente per consentire agli interessati di fruire di un trattamento piu' favorevole. Il successivo art. 27 ha individuato nel "maturato economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge derivante dalla applicazione dei contratti di provenienza operanti alla suddetta data" il trattamento economico da conservare. La delibera legislativa ora sub judice, asseritamente di interpretazione autentica ed in realta' di sostanziale modifica anche retroattiva, intenderebbe sostituire l'art. 27 citato e migliorare ulteriormente il trattamento economico del personale in questione mediante una fictio e cio' considerandolo "come se" fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno, e da questa fosse transitato non gia' alla regione bensi' alla agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e in un momento logicamente successivo alla regione (anzi all'ente anzidetto da essa dipendente). In tal modo si intenderebbe colmare la distanza, anche concettuale, tra "maturato economico in godimento" e "contratti di provenienza operanti". In proposito nella relazione che accompagna la delibera e' scritto: "per oltre otto anni agli ex dipendenti della Cassa .. e' stato mantenuto lo stesso trattamento economico di cui godevano nel 1983". In realta', il riferito "blocco" delle retribuzioni ha sostanzialmente dato attuazione al "riassorbimento" previsto dal citato art. 147; sicche' rimuovere ora (e retroattivamente) detto "blocco", e per di piu' adottando parametri di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'E.R.I.M., oltre a sollecitare pesanti richieste di arretrati, contrasterebbe con il principio del "riassorbimento" e con i principi di omogeneizzazione e perequazione. Inoltre - ed a ben vedere si tratta di un secondo ed autonomo beneficio - la delibera legislativa in esame riempie di corposi contenuti pratici la messa in ombra del "riassorbimento" gia' ravvisabile all'art. 27 della legge regionale n. 5/1990. Anche quella disposizione recita "l'eventuale eccedenza .. concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianita'", ossia e' consolidata nella retribuzione mediante l'artificiosa attribuzione di scatti e/o altre similari modalita' di progressione economica; tuttavia in quel contesto, e dopo il riferito prolungato "blocco", la norma ha una incidenza pratica relativamente contenuta, e forse per questa ragione "tollerata" in sede di controllo. Del tutto diversa la portata concreta della norma nel contesto che si vorrebbe ora introdurre. E' appena il caso di osservare che la delibera in esame determinerebbe una compresenza nei ruoli dello E.R.I.M. di dipendenti con retribuzioni stabilmente differenziate a parita' di qualita' e quantita' di lavoro; situazione che, in un futuro non lontano e' prevedibile inneschi una turbolenta e costosa "rincorsa salariale". La delibera legislativa contrasta palesemente con gli artt. 97, primo comma, e 117 della Costituzione e con le "norme interposte" offerte dall'art. 4 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 (principi di omogeneizzazione) e dall'art. 147 sopra menzionato. La delibera contrasta altresi' con l'art. 3, n. 1, della citata legge n. 93/1983 dal momento che la legge si sostituirebbe all'accordo. La regione Molise non puo' addurre, a sostegno di una delibera legislativa che stravolge l'art. 147 citato, il grave ritardo da essa stessa accumulato nel dare attuazione del medesimo art. 147; il rapporto tra legislazione statale e conseguente legislazione regionale e' meccanismo troppo importante perche', in nome del "tempo trascorso" (o, addirittura, del "fatto compiuto", possa di fatto premiarsi il non adeguamento od il tardivo adeguamento. Per scrupolo di completezza, si osserva che - ove occorresse (ed a questa difesa non pare occorra) - codesta Corte potrebbe sollevare dinanzi a se stessa questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 27 della menzionata legge regionale n. 5/1990. Tale incidente non pare necessario se, come si auspica, la delibera oggi in esame e' dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi non ha modo di modificare e "potenziare" le disposizioni teste' menzionate della legge regionale n. 5/1990.
Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'intera delibera regionale impugnata; Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 24 aprile 1992 Franco FAVARA, avvocato dello Stato 92C0578