N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 1991

                                N. 264
 Ordinanza  emessa  il  23  dicembre  1991  dal pretore di Isernia nel
 procedimento penale a carico di Sgarbi Massimo
 Processo penale - Dibattimento - Sentenza di incompetenza - Lamentata
    dovuta trasmissione degli atti al giudice competente  anziche'  al
    p.m.  presso  il giudice competente - Ingiustificata diversita' di
    disciplina rispetto a quanto previsto per la fase  delle  indagini
    preliminari   -  Disparita'  di  trattamento,  in  relazione  alla
    richiesta dei riti alternativi, tra imputati  -  Compressione  del
    diritto  di  difesa - Lesione del principio di precostituzione del
    giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Rilevato  che  il  tribunale  di  Isernia, con sentenza in data 23
 ottobre  1991  divenuta  irrevocabile  il  6   novembre   1991,   nel
 procedimento  penale  contro  Sgarbi  Massimo  imputato di: a) truffa
 aggravata commessa in data 6 giugno 1990; b) tentata truffa aggravata
 continuata commessa dal  20  ottobre  1989  al  21  maggio  1990,  ha
 dichiarato  n.d.p.  in  ordine  al  reato  sub b) relativamente ad un
 episodio del 20 ottobre 1989 perche' estinto il reato  per  amnistia,
 dichiarando la propria incompetenza per materia a conoscere del reato
 sub a) e dei restanti episodi sub b) e trasmettendo gli atti a questo
 pretore  per  competenza  ai sensi degli artt. 7, secondo comma, e 23
 del c.p.p.;
      che, conseguentemente, questo pretore dovrebbe emettere  decreto
 di citazione contro lo Sgarbi per i reati di cui sopra;
      che tuttavia a tal punto si pongono alcune questioni che rendono
 dubbia  la  legittimita'  costituzionale dell'art. 23 del c.p.p., per
 contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in
 cui dispone che il giudice del dibattimento allorquando "dichiara  la
 propria  incompetenza"  ordina "la trasmissione degli atti al giudice
 competente" e non al p.m. presso il giudice competente;
      che  detti  problemi  derivano   essenzialmente   dalla   natura
 complessa  del  decreto  di  citazione  pretorile  che  ha oltre alla
 funzione di vocatio in judicium anche quella di offrire  all'imputato
 la possibilita' di optare per i riti alternativi tra i quali vi e' il
 giudizio abbreviato non ammissibile innanzi al pretore dibattimentale
 (con eccezione del caso del giudizio direttissimo);
      che  conseguentemente  appare violata la norma di cui all'art. 3
 della  Costituzione  poiche'  si  determina  evidente  disparita'  di
 trattamento tra colui che e' citato a giudizio dal pretore in seguito
 a  dichiarazione  d'incompetenza  del  tribunale  e  chi invece viene
 citato dal p.m. pretorile, consentendosi solo al secondo  di  evitare
 il dibattimento col ricorso ai riti alternativi;
      che   la   predetta  situazione  differenziata  sembra  altresi'
 contrastare con l'art. 24 della Costituzione per la  menomazione  del
 diritto  di  difesa  dell'imputato  conseguente alla privazione della
 possibilita' di adire preventivamente i riti alternativi;
      che nel caso ci citazione in esito a declaratoria d'incompetenza
 non sembra  potersi  validamente  ritenere  che  l'imputato  gia'  in
 precedenza  sarebbe  stato  posto  nella possibilita' di adire i riti
 alternativi  innanzi  al  g.u.p.  del   Tribunale,   posto   che   la
 dichiarazione  d'incompetenza travolge tutti gli atti con la sanzione
 della nullita' e con le sole eccezioni di cui all'art. 26 del c.p.p.;
      che la emissione del decreto di citazione dell'imputato ad opera
 del  pretore  sembra  contrastare  altresi'   col   principio   della
 precostituzione  del  giudice  naturale  (art. 25 della Costituzione)
 poiche' comporterebbe la formazione del fascicolo per il dibattimento
 ad opera dello stesso pretore, il quale invece  -  ex  art.  558  del
 c.p.p.  - e' legittimamente investito dal processo solo in esito alla
 trasmissione del fascicolo stesso (che deve contenere,  tra  l'altro,
 il  decreto  di  citazione  gia'  notificato  ad opera del p.m. o del
 g.i.p. - per il caso di opposizione a decreto penale  -,  si  che  il
 pretore,  non  investito  legittimamente  del  processo, non potrebbe
 validamente esercitare alcun potere nemmeno  nella  fase  degli  atti
 preliminari  (assunzione  di  prova  urgente,  decisione  su liberta'
 personale);
      che  la questione posta appare non manifestamente infondata, per
 quanto sopra esposto, ed altresi'  rilevante,  dipendendo  dalla  sua
 risoluzione  la  possibilita' o meno che, nel caso de quo, il decreto
 di citazione sia emesso dal pretore;
      che  conseguentemente  gli  atti  vanno  trasmessi  alla   Corte
 costituzionale;
                                P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  23, primo comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3,
 24 e 25 della Costituzione;
    Sospende il presente processo;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della  cancelleria  ai
 Presidenti delle due camere del Parlamento.
      Isernia, addi' 23 dicembre 1991
                   Il consigliere pretore: DI NARDO

 92C0579