N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1990- 2 maggio 1992
N. 269 Ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-bis, sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente siciliano servizio sociale (E.S.I.S.) ed altri contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri. Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi - Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con il quale e' stato vietato l'esercizio ai non abilitati della professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole non aventi i prescritti requisiti) - Mancanza, nella legge di delega, di norme nelle quali il decreto legislativo impugnato possa trovare fondamento. (D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma). (Cost., artt. 76 e 77).(GU n.21 del 20-5-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 782/1987 e n. 869/1987, proposti: il primo dall'Ente siciliano servizio sociale (E.S.I.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed altri come da elenco allegato alla decisione, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino, Maria Giovanna Vittorelli e Domenico Arlini ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via G. Ferrari, 11; il secondo dall'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), dall'Ente fondazione di religione cenacolo domenicano, dalla Scuola superiore servizi sociali di Salerno e dall'Associazione comunita' nuova, in persona dei rispettivi rappresentanti pro- tempore,rappresentati e difesi dall'avv. Valente Simi (l'E.I.S.S. rappresentato e difeso altresi' dall'avv. Paris Carretta) ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via A. Bertoloni n. 1/E. contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione (quest'ultimo costituitosi solo per il ricorso n. 782/1987), rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' contro il Presidente della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica e l'Istituto pareggiato "Maria Santissima Assunta" di Roma, non costituitisi in giudizio, con l'intervento ad adiuvandum quanto al ric. n. 869/1987, dell'Istituto di servizio sociale "Giorgio La Pira" di Catania, della Scuola superiore di servizio sociale "Padre Pio" di Foggia e della Scuola superiore di servizio sociale di Acireale, rappresentati e difesi dall'avv. Paris Carretta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, via Salvatore di Giacomo n. 66, con l'intervento ad opponendum per entrambi i ricorsi: a) di Polsoni Alfonso, in proprio e quale segretario nazionale dell'Associazione nazionale assistenti sociali (Ass. naz.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Lessona, Paolo Mercuri e Sergio Panunzio ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Roma, piazza Borghese n. 3; b) di Draghi Liliana, Montanari Maria Cristina, Fusaro Orsola, Pellegrini Elena, Cascelli Bruna, Schiaffelli Maria Paola e Lezi Maria Annunziata, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliate presso il medesimo in Roma, via della Giuliana n. 58; quanto al ric. n. 869/1987: a) di Cintura Domenica, Bianchi Graziella, Benedetti Ivana, Verdini Paola, Cimini Angela e Barbieri Fiorella, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliate presso il medesimo in Roma, via della Giuliana n. 58; b) di Grieco Giuseppe in proprio e quale segretario per la Basilicata dell'Ass. naz., di Gorgoni Luisa quale segretaria regionale per la Puglia dell'Ass. naz. e di Dini Ciacci Margherita in proprio e quale segretaria regionale per la Campania dell'Ass. naz., rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Soprano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuliano Feliciani in Roma, viale Giulio Cesare n. 47; per l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e degli interventori sopramenzionati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza dell'11 giugno 1990, la relazione del consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, in detta udienza i difensori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con il ricorso n. 782/1987 l'ESIS - Ente siciliano servizio sociale ed alcuni assistenti sociali (specificati in epigrafe) hanno impugnato il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, "valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162", deducendo i seguenti motivi: 1. - Violazione dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere. Lamentano i ricorrenti che, in contrasto con quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 1962 (norme sulla cui base e' stato emanato il d.P.R. n. 14/1987), il provvedimento imputato sia stato emanato senza il concerto del Ministro della sanita' e senza il preventivo parere del Consiglio sanitario nazionale. 2. - Violazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 76 della Costituzione e del principio della divisione dei poteri. Violazione, sotto altri profili, dell'art. 76 della Costituzione. Gli istanti assumono che: c) una regolamentazione, come quella dettata con il provvedimento impugnato, la quale, secondo quanto lamentano i ricorrenti stessi, "ha compiutamente regolato la professione di assistente sociale, ne ha vietato l'esercizio ai non abilitati, ha disposto la prossima chiusura di circa ottanta scuole, ha privato del loro titolo di studio faticosamente conseguito centinaia di lavoratori", avrebbe dovuto - in quanto incidente su diritti fondamentali protetti dalla Costituzione - essere stabilita con legge e non con un atto di governo; b) il provvedimento impugnato non potrebbe considerarsi previsto ed autorizzato dall'art. 9 del decreto legislativo delegato 10 marzo 1982, n. 162 "riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", giacche' tale norma autorizza il governo a determinare quali diplomi delle scuole dirette a fini speciali abbiano valore abilitante per l'esercizio di determinate professioni, ma non l'autorizzerebbe affatto a subordinare al possesso di quei diplomi l'esercizio delle professioni stesse; c) se poi, si volesse ritenere che il citato art. 9 abbia inteso dare quest'ultima autorizzazione, se ne dovrebbe dedurre che detta norma abbia violato l'art. 76 della Costituzione, avendo operato, in sede di attivita' legislativa delegata, una nuova delega ed affidando in tal modo al governo - senza predeterminazione di indirizzi, di limiti e di tempo - il compito di provvedere in una materia che, attinendo a diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dei cittadini, e' certamente riservata al legislatore; d) l'art. 9 del d.P.R. n. 162/1982, sarebbe costituzionalmente illegittimo perche' emanato sulla base di una delega legislativa contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale non avrebbe conferito alcuna potesta' di legiferare in ordine all'efficacia del titolo rilasciato da una scuola a fini speciali e, tantomeno, in ordine al divieto di esercitare, senza quel titolo, determinate professioni, disponendo lo stesso "entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca". 3. - Violazione dell'art. 33 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 33, dell'art. 3 e dell'art. 97, primo comma, della Costituzione. Disparita' di trattamento. Con il provvedimento impugnato sarebbe stato violato l'art. 33 della Costituzione sia per quanto riguarda il diritto delle scuole private di continuare a funzionare e di ottenere, se ne ricorrano le condizioni, la parita', sia per quanto riguarda la riserva di legge in ordine alle condizioni imposte per il loro temporaneo funzionamento. Inoltre sarebbe certamente lesivo dello stesso art. 33, nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il provvedimento impugnato che stabilisce, tra i titoli rilasciati dalle scuole universitarie e quelli rilasciate dalle scuole private, una disparita' di trattamento del tutto irrazionale. 4. - Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione. Disparita' di trattamento. Violazione dell'art. 4 e dell'art. 35 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicita' manifesta. Le disposizioni concernenti l'efficacia giuridica dei titoli rilasciati dalle scuole non universitarie sarebbero irrazionali e discriminatorie, in quanto il valore dei titoli non viene in alcun modo fatto dipendere dalla serieta' della scuola che lo ha rilasciato, ne' dal programma svolto o dalla durata del corso, ma da circostanze del tutto diverse e casuali, certamente inidonee ad influire sulla preparazione professionale del diplomato. Inoltre si sarebbe violato il diritto quesito di coloro che gia' avevano ottenuto il diploma di assistente sociale di svolgere tale attivita'. Infine il provvedimento impugnato, nel disporre che i titoli gia' ottenuti debbano essere convalidati dalle scuole speciali universitarie entro tre anni, non ha assegnato a tali scuole un termine minimo entro il quale predisporre le operazioni necessarie alla convalida, sicche' presumibilmente il termine triennale trascorrera' interamente, con conseguente lesione del diritto al lavoro dei diplomati. 5. - Violazione della legge 16 luglio 1962, n. 1085, della legge 26 luglio 1975, n. 118, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, della legge 18 marzo 1968, n. 431, della legge 18 marzo 1968, n. 444, della legge 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e della legge regione Sicilia 13 agosto 1979, n. 200. Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con le suddette leggi, che, nel prevedere l'assunzione di assistenti sociali, hanno ritenuto (esse stesse o i relativi regolamenti di esecuzione) che a detti posti potessero concorrere coloro che, muniti di licenza superiore, avessero conseguito il diploma di assistente sociale in esito ad un corso biennale o triennale. Si sono costituiti in giudizio per resistere a tale ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione. Sono intervenuti ad opponendum il sig. Alfonso Polsoni, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante dell'Associazione nazionale assistenti sociali, nonche' le assistenti sociali Liliana Draghi, Maria Cristina Montanari, Orsola Fusaro, Elena Pellegrini, Bruna Cascelli, Maria Paola Schiaffelli e Maria Annunziata Lezi. Con il ricorso n. 869/1987 l'Ente italiano di servizio sociale (EISS), l'Ente di fondazione di religione cenacolo domenicano, la Scuola superiore servizi sociali di Salerno, l'Associazione comunita' nuova hanno proposto un'identica impugnativa, chiedendo l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, per i medesimi motivi che erano stati gia' dedotti con il ric. n. 782/1987. Si sono costituiti in giudizio per resistere a quest'ultimo ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro. Sono intervenuti ad opponendum, oltre ai medesimi soggetti intervenuti con riferimento al ric. 782/1987, Giuseppe Grieco, in proprio e quale segretario regionale per la Basilicata dell'Associazione nazionale assistenti sociali (Ass. naz.), Luisa Gorgoni, quale segretaria regionale per la Puglia dell'Ass. naz., Margherita Dini Ciacci, in proprio e quale segretaria regionale per la Campania dell'Ass. naz., Domenica Cintura, Graziella Bianchi, Ivana Benedetti, Paola Verdini, Angela Cimini e Fiorella Barbieri. Sono, invece, intervenuti per sostenere le ragioni dei ricorrenti l'Istituto di servizio sociale "Giorgio La Pira" di Catania, la Scuola superiore di servizio sociale "Padre Pio" e la Scuola superiore di servizio sociale di Acireale. Ha presentato un'articolata memoria difensiva l'avvocatura generale dello Stato. Hanno presentato memorie difensive anche i difensori di Alfonso Polsoni e di Liliana Draghi ed altri. Il primo difensore ha, tra l'altro, eccepito che il ricorso non e' stato notificato anche a tutti quegli assistenti sociali che hanno tratto beneficio dal provvedimento impugnato, mentre il secondo difensore ha eccepito l'inammissibilita' delle censure proposte dalle scuole per assistenti sociali nei confronti di quelle disposizioni del provvedimento impugnato che riguardano direttamente solo i diplomati presso dette scuole. D I R I T T O Con separata sentenza il collegio ha provveduto a disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, nonche' a dichiarare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilita' dei ricorsi. Con la medesima sentenza si e' altresi' rilevato che, tra le censure dedotte nei ricorsi, assume un valore logicamente pregiudiziale quella con la quale si contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", giacche' l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 "Valore abilitante del di- ploma di assistente sociale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162", e' stato emanato in esecuzione di tale norma e, conseguentemente, l'eventuale venir meno del suo fondamento legislativo condurrebbe alla caducazione totale dello stesso, senza alcuna possibilita' di esaminare le ulteriori censure attinenti al suo contenuto. Nella sentenza in parola si e' anche anticipato che, ritendosi non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalita', si sarebbe provveduto con la presente ordinanza a rimettere la questione stessa all'esame della Corte costituzionale. Al riguardo va innanzitutto osservato che appare evidente la rilevanza della questione, perche' - come si e' gia' sottolineato - l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162 porterebbe - in accoglimento della richiesta rivolta in tal senso dei ricorrenti alla caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, va rilevato quanto segue. L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che "il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria". L'art. 76 della Costituzione prevede a sua volta che "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti". Orbene, nella fattispecie il Governo ha emanato una disposizione legislativa: l'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, senza che vi fosse stata una apposita delega da parte delle Camere. Tale articolo dispone infatti: "Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale". Senonche', l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla cui base e' stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, prevede: "Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedre gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca". E' dunque evidente che una delega rivolta semplicemente "a rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali" non consentiva al Governo di dettare anche una norma diretta sostanzialmente ad incidere sul libero esercizio di una determinata professione (quella di assistente sociale), rendendo necessario un titolo di studio dapprima non richiesto. In tal senso si e' del resto espressa l'adunanza generale del Consiglio di Stato allorquando ha formulato, con parere 30 ottobre 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che e' poi divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14. Se poi si volesse ritenere che l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980 debba essere interpretato nel senso che la delega comprendeva anche la possibilita' di disciplinare la professione di assistente sociale, detta disposizione dovrebbe considerarsi, sotto questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non aver posto a tal riguardo alcun principio e criterio direttivo (con conseguente illegittimita' derivata dall'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162).
P. Q. M. In relazione ai ricorsi in epigrafe, ritiene nei sensi di cui in motivazione rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 1990 Il presidente: DI NAPOLI Il consigliere estensore: MONTICELLI ELENCO NOMINATIVI ALLEGATO ALLA DECISIONE Lucia Fontana, Paola Buzzola, Maddalena Diliberto, Teresa Sciortino, Valentina Trizzino, Licia Masi, Ficarra Maria Domenica, Chiarchiaro Francesca Antonina, Di Benedetto Francesca, Sarancino Francesca, Ancona Anna, Fiandaca Elide, Carbone Luciana, Corbo Giuseppina, Sciartino Maria Rosaria, Bucellato Caterina. Pubblicata mediante deposito in segreteria, il 5 novembre 1990 Il segretario di sezione: (firma illeggibile) 92C0584