N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1990- 2 maggio 1992

                                N. 269
 Ordinanza   emessa   l'11   giugno   1990   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il  2  maggio  1992)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, sezione terza-bis, sui ricorsi riuniti  proposti
 dall'Ente  siciliano  servizio  sociale (E.S.I.S.) ed altri contro il
 Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri.
 Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio
    di  professioni  o  di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi -
    Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia
    mediante  decreti  del   Presidente   della   Repubblica,   previa
    deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
    della  pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
    giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con  il
    quale   e'  stato  vietato  l'esercizio  ai  non  abilitati  della
    professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole
    non aventi i prescritti requisiti)  -  Mancanza,  nella  legge  di
    delega,  di  norme  nelle  quali  il decreto legislativo impugnato
    possa trovare fondamento.
 (D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28,
    art. 12, ultimo comma).
 (Cost., artt. 76 e 77).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 782/1987 e  n.
 869/1987, proposti:
      il  primo  dall'Ente  siciliano  servizio sociale (E.S.I.S.), in
 persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  ed  altri  come  da
 elenco  allegato  alla  decisione, tutti rappresentati e difesi dagli
 avv.ti Girolamo Rubino, Maria Giovanna Vittorelli e  Domenico  Arlini
 ed  elettivamente  domiciliati  presso  quest'ultimo  in Roma, via G.
 Ferrari, 11;
      il secondo dall'Ente italiano di  servizio  sociale  (E.I.S.S.),
 dall'Ente  fondazione  di religione cenacolo domenicano, dalla Scuola
 superiore servizi sociali di Salerno  e  dall'Associazione  comunita'
 nuova,    in    persona    dei    rispettivi    rappresentanti   pro-
 tempore,rappresentati e difesi  dall'avv.  Valente  Simi  (l'E.I.S.S.
 rappresentato   e   difeso  altresi'  dall'avv.  Paris  Carretta)  ed
 elettivamente  domiciliati  presso  il  medesimo  in  Roma,  via   A.
 Bertoloni n. 1/E.  contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 i  Ministri  di  grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e della
 pubblica istruzione (quest'ultimo costituitosi solo per il ricorso n.
 782/1987), rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura  generale  dello
 Stato  e  domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n.
 12, nonche' contro il Presidente della Repubblica,  il  Ministro  del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il  Ministro  della  funzione
 pubblica e l'Istituto pareggiato "Maria Santissima Assunta" di  Roma,
 non  costituitisi  in giudizio, con l'intervento ad adiuvandum quanto
 al ric. n. 869/1987, dell'Istituto di servizio  sociale  "Giorgio  La
 Pira"  di  Catania, della Scuola superiore di servizio sociale "Padre
 Pio" di Foggia e  della  Scuola  superiore  di  servizio  sociale  di
 Acireale,   rappresentati   e  difesi  dall'avv.  Paris  Carretta  ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma,  via
 Salvatore  di  Giacomo  n.  66,  con  l'intervento  ad opponendum per
 entrambi i ricorsi:
       a) di Polsoni Alfonso, in proprio e quale segretario  nazionale
 dell'Associazione   nazionale   assistenti   sociali   (Ass.   naz.),
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Lessona,  Paolo  Mercuri  e
 Sergio Panunzio ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in
 Roma, piazza Borghese n. 3;
       b)  di Draghi Liliana, Montanari Maria Cristina, Fusaro Orsola,
 Pellegrini Elena, Cascelli Bruna,  Schiaffelli  Maria  Paola  e  Lezi
 Maria  Annunziata, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Gonnelli ed
 elettivamente domiciliate presso  il  medesimo  in  Roma,  via  della
 Giuliana n. 58; quanto al ric. n. 869/1987:
       a)  di  Cintura  Domenica,  Bianchi Graziella, Benedetti Ivana,
 Verdini Paola, Cimini Angela e  Barbieri  Fiorella,  rappresentate  e
 difese  dall'avv.  Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliate presso
 il medesimo in Roma, via della Giuliana n. 58;
       b) di Grieco Giuseppe in proprio  e  quale  segretario  per  la
 Basilicata   dell'Ass.   naz.,  di  Gorgoni  Luisa  quale  segretaria
 regionale per la Puglia dell'Ass. naz. e di Dini Ciacci Margherita in
 proprio e quale segretaria regionale per la Campania dell'Ass.  naz.,
 rappresentati  e  difesi  dall'avv. Riccardo Soprano ed elettivamente
 domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuliano  Feliciani  in  Roma,
 viale  Giulio  Cesare n. 47; per l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio
 1987, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
 1987;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  delle  amministrazioni
 resistenti e degli interventori sopramenzionati;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data per letta alla  pubblica  udienza  dell'11  giugno  1990,  la
 relazione  del consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, in detta
 udienza i difensori delle parti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con il ricorso  n.  782/1987  l'ESIS  -  Ente  siciliano  servizio
 sociale  ed alcuni assistenti sociali (specificati in epigrafe) hanno
 impugnato il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,  "valore  abilitante  del
 diploma  di  assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto
 del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162",  deducendo  i
 seguenti motivi:
    1.  -  Violazione  dell'art.  9  del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162.
 Eccesso di potere.
    Lamentano i ricorrenti  che,  in  contrasto  con  quanto  disposto
 dall'art.  9  del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 1962 (norme sulla cui base
 e' stato emanato il d.P.R. n. 14/1987), il provvedimento imputato sia
 stato emanato senza il concerto del Ministro della sanita' e senza il
 preventivo parere del Consiglio sanitario nazionale.
    2. - Violazione dell'art. 9 del d.P.R.  10  marzo  1982,  n.  162.
 Eccesso  di  potere. Violazione dell'art. 76 della Costituzione e del
 principio  della  divisione  dei  poteri.  Violazione,  sotto   altri
 profili, dell'art. 76 della Costituzione.
    Gli istanti assumono che:
       c)   una   regolamentazione,   come   quella   dettata  con  il
 provvedimento  impugnato,  la  quale,  secondo  quanto  lamentano   i
 ricorrenti  stessi,  "ha  compiutamente  regolato  la  professione di
 assistente sociale, ne ha vietato l'esercizio ai  non  abilitati,  ha
 disposto la prossima chiusura di circa ottanta scuole, ha privato del
 loro   titolo   di   studio  faticosamente  conseguito  centinaia  di
 lavoratori",  avrebbe  dovuto  -  in  quanto  incidente  su   diritti
 fondamentali protetti dalla Costituzione - essere stabilita con legge
 e non con un atto di governo;
       b)   il   provvedimento  impugnato  non  potrebbe  considerarsi
 previsto ed autorizzato dall'art. 9 del decreto legislativo  delegato
 10  marzo  1982,  n.  162  "riordinamento delle scuole dirette a fini
 speciali,  delle  scuole  di  specializzazione   e   dei   corsi   di
 perfezionamento",   giacche'   tale  norma  autorizza  il  governo  a
 determinare quali  diplomi  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali
 abbiano valore abilitante per l'esercizio di determinate professioni,
 ma  non  l'autorizzerebbe  affatto  a subordinare al possesso di quei
 diplomi l'esercizio delle professioni stesse;
       c) se poi, si volesse ritenere  che  il  citato  art.  9  abbia
 inteso  dare  quest'ultima autorizzazione, se ne dovrebbe dedurre che
 detta norma  abbia  violato  l'art.  76  della  Costituzione,  avendo
 operato,  in sede di attivita' legislativa delegata, una nuova delega
 ed affidando in tal modo al  governo  -  senza  predeterminazione  di
 indirizzi,  di  limiti  e  di tempo - il compito di provvedere in una
 materia che, attinendo a diritti  fondamentali  e  costituzionalmente
 garantiti dei cittadini, e' certamente riservata al legislatore;
       d)  l'art. 9 del d.P.R. n. 162/1982, sarebbe costituzionalmente
 illegittimo perche' emanato sulla  base  di  una  delega  legislativa
 contenuta  nell'art.  12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980,
 n. 28, il quale non avrebbe conferito alcuna potesta'  di  legiferare
 in  ordine  all'efficacia  del titolo rilasciato da una scuola a fini
 speciali e, tantomeno, in ordine al divieto di esercitare, senza quel
 titolo, determinate  professioni,  disponendo  lo  stesso  "entro  il
 termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo e' delegato ad
 emanare   norme   per  rivedere  gli  ordinamenti  degli  osservatori
 astronomici, astrofisico e vesuviano, delle  scuole  dirette  a  fini
 speciali  e  delle  scuole  di perfezionamento e di specializzazione,
 tenendo  conto  per  queste  ultime  dell'istituzione  dei  corsi  di
 dottorato di ricerca".
    3.  -  Violazione  dell'art.  33  della  Costituzione.  Eccesso di
 potere. Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 33, dell'art. 3  e
 dell'art.   97,   primo  comma,  della  Costituzione.  Disparita'  di
 trattamento.
    Con il provvedimento impugnato sarebbe  stato  violato  l'art.  33
 della  Costituzione  sia  per quanto riguarda il diritto delle scuole
 private di continuare a funzionare e di ottenere, se ne ricorrano  le
 condizioni,  la  parita', sia per quanto riguarda la riserva di legge
 in  ordine  alle  condizioni   imposte   per   il   loro   temporaneo
 funzionamento.
    Inoltre  sarebbe  certamente  lesivo dello stesso art. 33, nonche'
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il provvedimento impugnato che
 stabilisce, tra i titoli  rilasciati  dalle  scuole  universitarie  e
 quelli rilasciate dalle scuole private, una disparita' di trattamento
 del tutto irrazionale.
    4.  -  Violazione  dell'art.  97, primo comma, della Costituzione.
 Disparita' di trattamento. Violazione  dell'art.  4  e  dell'art.  35
 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicita' manifesta.
    Le  disposizioni  concernenti  l'efficacia  giuridica  dei  titoli
 rilasciati dalle scuole non  universitarie  sarebbero  irrazionali  e
 discriminatorie,  in  quanto  il valore dei titoli non viene in alcun
 modo  fatto  dipendere  dalla  serieta'  della  scuola  che   lo   ha
 rilasciato,  ne' dal programma svolto o dalla durata del corso, ma da
 circostanze del tutto  diverse  e  casuali,  certamente  inidonee  ad
 influire sulla preparazione professionale del diplomato.
    Inoltre  si  sarebbe violato il diritto quesito di coloro che gia'
 avevano ottenuto il diploma di assistente sociale  di  svolgere  tale
 attivita'.
    Infine  il provvedimento impugnato, nel disporre che i titoli gia'
 ottenuti   debbano   essere   convalidati   dalle   scuole   speciali
 universitarie  entro  tre  anni,  non  ha  assegnato a tali scuole un
 termine minimo entro il quale predisporre  le  operazioni  necessarie
 alla   convalida,   sicche'   presumibilmente  il  termine  triennale
 trascorrera' interamente, con  conseguente  lesione  del  diritto  al
 lavoro dei diplomati.
    5.  -  Violazione della legge 16 luglio 1962, n. 1085, della legge
 26 luglio 1975, n. 118, della legge 12 febbraio 1968, n.  132,  della
 legge 18 marzo 1968, n. 431, della legge 18 marzo 1968, n. 444, della
 legge 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e
 della legge regione Sicilia 13 agosto 1979, n. 200.
    Il  provvedimento  impugnato  si  porrebbe  in  contrasto  con  le
 suddette  leggi,  che,  nel  prevedere  l'assunzione  di   assistenti
 sociali,  hanno  ritenuto  (esse  stesse  o i relativi regolamenti di
 esecuzione) che a detti posti potessero concorrere coloro che, muniti
 di licenza superiore, avessero conseguito il  diploma  di  assistente
 sociale in esito ad un corso biennale o triennale.
    Si  sono  costituiti  in  giudizio per resistere a tale ricorso il
 Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  i  Ministri  di  grazia  e
 giustizia, dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.
    Sono intervenuti ad opponendum il sig. Alfonso Polsoni, in proprio
 e nella qualita' di legale rappresentante dell'Associazione nazionale
 assistenti  sociali,  nonche'  le  assistenti sociali Liliana Draghi,
 Maria Cristina Montanari,  Orsola  Fusaro,  Elena  Pellegrini,  Bruna
 Cascelli, Maria Paola Schiaffelli e Maria Annunziata Lezi.
    Con  il  ricorso  n.  869/1987 l'Ente italiano di servizio sociale
 (EISS), l'Ente di fondazione di  religione  cenacolo  domenicano,  la
 Scuola superiore servizi sociali di Salerno, l'Associazione comunita'
 nuova    hanno    proposto    un'identica    impugnativa,   chiedendo
 l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio 1987,  n.  14,  per  i  medesimi
 motivi che erano stati gia' dedotti con il ric. n. 782/1987.
    Si  sono  costituiti  in  giudizio  per  resistere  a quest'ultimo
 ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed  i  Ministeri  di
 grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro.
    Sono   intervenuti  ad  opponendum,  oltre  ai  medesimi  soggetti
 intervenuti con riferimento al ric.  782/1987,  Giuseppe  Grieco,  in
 proprio    e   quale   segretario   regionale   per   la   Basilicata
 dell'Associazione nazionale assistenti  sociali  (Ass.  naz.),  Luisa
 Gorgoni,  quale  segretaria  regionale  per la Puglia dell'Ass. naz.,
 Margherita Dini Ciacci, in proprio e quale segretaria  regionale  per
 la  Campania  dell'Ass.  naz.,  Domenica  Cintura, Graziella Bianchi,
 Ivana Benedetti, Paola Verdini, Angela Cimini e Fiorella Barbieri.
    Sono, invece, intervenuti per sostenere le ragioni dei  ricorrenti
 l'Istituto  di  servizio  sociale  "Giorgio  La  Pira" di Catania, la
 Scuola  superiore  di  servizio  sociale  "Padre  Pio"  e  la  Scuola
 superiore di servizio sociale di Acireale.
    Ha   presentato   un'articolata   memoria  difensiva  l'avvocatura
 generale dello Stato.
    Hanno presentato memorie difensive anche i  difensori  di  Alfonso
 Polsoni  e  di  Liliana  Draghi  ed altri. Il primo difensore ha, tra
 l'altro, eccepito che il ricorso non  e'  stato  notificato  anche  a
 tutti  quegli  assistenti  sociali  che  hanno  tratto  beneficio dal
 provvedimento  impugnato,  mentre  il  secondo  difensore ha eccepito
 l'inammissibilita' delle censure proposte dalle scuole per assistenti
 sociali  nei  confronti  di  quelle  disposizioni  del  provvedimento
 impugnato  che  riguardano direttamente solo i diplomati presso dette
 scuole.
                             D I R I T T O
    Con separata sentenza il collegio  ha  provveduto  a  disporre  la
 riunione dei ricorsi in epigrafe, nonche' a dichiarare l'infondatezza
 della sollevata eccezione di inammissibilita' dei ricorsi.
    Con  la  medesima  sentenza  si  e'  altresi' rilevato che, tra le
 censure  dedotte  nei   ricorsi,   assume   un   valore   logicamente
 pregiudiziale  quella  con  la  quale  si  contesta  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982,  n.
 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
 di   specializzazione  e  dei  corsi  di  perfezionamento",  giacche'
 l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 "Valore abilitante del  di-
 ploma  di assistente sociale in attuazione del decreto del Presidente
 della Repubblica  10  marzo  1982,  n.  162",  e'  stato  emanato  in
 esecuzione  di tale norma e, conseguentemente, l'eventuale venir meno
 del suo fondamento legislativo condurrebbe  alla  caducazione  totale
 dello  stesso,  senza  alcuna  possibilita' di esaminare le ulteriori
 censure attinenti al suo contenuto.
    Nella sentenza in parola si e' anche anticipato che, ritendosi non
 manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalita',
 si sarebbe provveduto  con  la  presente  ordinanza  a  rimettere  la
 questione stessa all'esame della Corte costituzionale.
    Al  riguardo  va  innanzitutto  osservato  che  appare evidente la
 rilevanza della questione, perche' - come si e' gia'  sottolineato  -
 l'eventuale  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 9 del decreto legislativo 10 marzo  1982,  n.  162  porterebbe  -  in
 accoglimento della richiesta rivolta in tal senso dei ricorrenti alla
 caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987.
    Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione,
 va rilevato quanto segue.
    L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che "il Governo
 non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
 valore di legge ordinaria".
    L'art.  76 della Costituzione prevede a sua volta che "l'esercizio
 della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
 con determinazione di principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per
 tempo limitato e per oggetto definiti".
    Orbene,  nella  fattispecie il Governo ha emanato una disposizione
 legislativa: l'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n.  162,
 senza che vi fosse stata una apposita delega da parte delle Camere.
    Tale  articolo  dispone infatti: "Con decreti del Presidente della
 Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta  del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
 Ministro di grazia e giustizia ed  i  Ministri  interessati,  possono
 essere  determinati  i  diplomi  delle scuole dirette a fini speciali
 che, in relazione a specifici  profili  professionali,  hanno  valore
 abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di
 titolo  per  l'accesso  a determinati livelli funzionali del pubblico
 impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
    I  decreti  di  cui  al  precedente  comma,  attinenti  al settore
 sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale".
    Senonche', l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio  1980,
 n.  28,  sulla  cui  base  e' stato emanato il decreto legislativo 10
 marzo 1982, n. 162, prevede:
    "Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1  il  Governo
 e'  delegato  ad  emanare  norme  per  rivedre  gli ordinamenti degli
 osservatori  astronomici,  astrofisico  e  vesuviano,  delle   scuole
 dirette  a  fini  speciali  e  delle  scuole  di perfezionamento e di
 specializzazione, tenendo conto per  queste  ultime  dell'istituzione
 dei corsi di dottorato di ricerca".
    E'  dunque  evidente  che  una  delega  rivolta  semplicemente  "a
 rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a  fini  speciali"  non
 consentiva   al   Governo   di   dettare   anche  una  norma  diretta
 sostanzialmente ad incidere sul libero esercizio di  una  determinata
 professione  (quella  di  assistente sociale), rendendo necessario un
 titolo di studio dapprima non richiesto.
    In tal senso si e' del  resto  espressa  l'adunanza  generale  del
 Consiglio  di  Stato  allorquando ha formulato, con parere 30 ottobre
 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che e' poi
 divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.
    Se poi si volesse ritenere che  l'art.  12,  ultimo  comma,  della
 legge  n.  28/1980  debba essere interpretato nel senso che la delega
 comprendeva anche la possibilita' di disciplinare la  professione  di
 assistente  sociale,  detta disposizione dovrebbe considerarsi, sotto
 questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non
 aver posto a tal riguardo alcun principio e criterio  direttivo  (con
 conseguente   illegittimita'   derivata   dall'art.   9  del  decreto
 legislativo 10 marzo 1982, n. 162).
                               P. Q. M.
    In relazione ai ricorsi in epigrafe, ritiene nei sensi di  cui  in
 motivazione rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli  artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9 del  decreto  legislativo  10
 marzo  1982,  n.  162,  e  dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21
 febbraio 1980, n. 28;
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio dell'11 giugno
 1990
                       Il presidente: DI NAPOLI
                                  Il consigliere estensore: MONTICELLI
               ELENCO NOMINATIVI ALLEGATO ALLA DECISIONE
    Lucia  Fontana,  Paola  Buzzola,   Maddalena   Diliberto,   Teresa
 Sciortino,  Valentina  Trizzino,  Licia Masi, Ficarra Maria Domenica,
 Chiarchiaro Francesca Antonina,  Di  Benedetto  Francesca,  Sarancino
 Francesca,  Ancona  Anna,  Fiandaca  Elide,  Carbone  Luciana,  Corbo
 Giuseppina, Sciartino Maria Rosaria, Bucellato Caterina.
    Pubblicata mediante deposito in segreteria, il 5 novembre 1990
             Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

 92C0584