N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1992

                                N. 270
 Ordinanza  emessa  il  19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione
 distaccata di Portici, nel procedimento penale a carico  di  Montella
 Carmela
 Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive
    in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura -
    Eccessiva  afflittivita'  dei  minimi  edittali  previsti  (trenta
    milioni di ammenda) - Conseguente impossibilita' di  concedere  la
    sospensione  condizionale  della pena - Possibilita' di concederla
    solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura  contravvenzionale)
    concorra   con  altro  (delitto),  oggettivamente  piu'  grave  ma
    sanzionato  in  misura  minore  -  Ingiustificata  disparita'   di
    trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                            IL VICE PRETORE
    All'udienza  dibattimentale  del  19  marzo 1992, nel procedimento
 penale nn. 151/AP/18/1992 e  36966/1990  not.  Reato,  a  carico  di:
 Montella Carmela nato a Portici 14 settembre 1942 e res. Ercolano via
 Marconi, 77 Imputato:
       a)  del  reato p. e p. della lett. c) dell'artt. 20 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 e 81 del c.p. per aver iniziato continuato ed
 eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a
 vincolo ( ex legge n. 1497/1939 d.m. l. n. 431/1985,  d.m.  28  marzo
 1985):  muratura  perimetrale con blocchi in lapilcemento e solaio di
 copertura con travetti in ferro e laterizzi che occupa una superficie
 di 15 mq.
       b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14  della  legge  5  novembre
 1971,  n.  1086,  81  del  c.p.  perche' in esecuzione di un medesimo
 disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato  non  in
 base  a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio
 civile e senza la  direzione  dei  lavori  da  parte  di  un  tecnico
 competente;
       c)  agli  artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2
 della legge reg. 7 gennaio 1983, n. 9  per  aver  eseguito  i  lavori
 relativi  alle  opere  di cui al capo a) in zona sismica omettendo di
 depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso
 l'ufficio del genio civile competente;
       d) del reato p. e p. dell'art.  20  lett.  c)  della  legge  n.
 47/1985  in  relazione  all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per
 avere eseguito le opere di cui  al  capo  a)  in  area  sottoposta  a
 vincolo  di  inedificabilita',  imposto con la misura di salvaguardia
 prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge  o  comunque
 in   assenza   del   prescritto   nulla-osta   rilasciato   da  parte
 dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo;
       e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del  c.p.  per  avere,
 mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze
 naturale  dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorita'
 ex r.-d. n. 1497/1939.
    Reati accertati in Ercolano il 29 marzo 1989.
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza della quale ha dato lettura
 in dibattimento.
    Rilevato che la seconda parte della lettera c) dell'art. 20  legge
 28  febbraio 1985, n. 47, prevede un'ipotesi autonoma di reato, e non
 gia' una mera circostanza aggravante, sanzionata con l'arresto fino a
 due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, e che  il
 giudice  nel  comminare la pena pur nel minimo massimo consentito non
 puo' sospendere  la  pena  ai  sensi  dell'art.  163,  c.p.,  perche'
 nell'operare  il  ragguaglio  con la pena pecuniaria si arriva ad una
 determinazione della pena detentiva oltre i limiti che consentono  ex
 lege la concessione del beneficio;
    Considerato  che  tale  previsione  normativa - che apparentemente
 potrebbe sembrare una precisa scelta legislativa - che  persegue  una
 finalita'   generalpreventiva   della  pena  per  una  situazione  di
 abusivismo specializzato dall'intervento edilizio  senza  concessione
 in  zone sottoposte a vincoli - in realta' si traduce in una sorte di
 terrorismo  sanzionatorio  che   pregiudica   il   conseguimento   di
 risocializzazione  del  condannato,  data  la  irragionevolezza della
 previsione  sanzionatoria,  agevolmente  superabile   del   resto   -
 paradossalmente  -  soltanto  dalla  possibilita'  del concorso della
 norma incriminatrice in parola con altra piu'  grave  che,  nel  caso
 della  unificazione  sotto il vincolo della continuazione ex art. 81,
 cpv, c.p., consentirebbe in astratto  -  se  il  minimo  edittale  lo
 consente,  come  nella  maggior  parte  dei  casi  ipotizzabili  - di
 concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
   E' il caso ricorrente nella  prassi  giudiziaria  della  violazione
 dell'art. 20, lettera c), legge n. 47/1985, a cui concorre il delitto
 della  violazione dei sigilli per la prosecuzione dei lavori vietati:
 in questo caso, infatti, dato per certo che la violazione piu'  grave
 e'  quella  prevista  dalla fattispecie astratta dell'art. 349, c.p.,
 che prevede un'ipotesi delittuosa rispetto a  quella  concorrente  di
 natura contravvenzionale, il giudice nell'applicare gli effetti della
 continuazione  ha  l'astratta  possibilita'  di  sospendere  la pena,
 diversamente dal caso - come detto  -  della  sola  violazione  della
 lett. c), art. 20, legge n. 47/1985.
    Questa disfunsione del sistema sanzionatorio non appare certamente
 superabile  -  come  talora  afferma  il  s.c. - con l'argomentazione
 artificiosa che in questi casi il giudice  deve  tenere  conto  della
 violazione  che  risulta piu' grave in concreto: il che significa che
 nel caso esaminato il reato di natura contravvenzionale si sovrappone
 a quello di natura delittuosa.
    Ed invero, il valore della distinzione  dei  reati  in  delitti  e
 contravvenzioni  e'  dato  dalla  legge  proprio  per sottolineare la
 diversa gravita' degli stessi, ed in  nessun  caso  il  giudice  puo'
 prescindere   da   tale   dato  legislativamente  predeterminato  per
 esercitare una discrezionalita'  mirata  a  garantire  una  giustizia
 suppletiva  di  adeguamento, espressione di una qualsivoglia politica
 criminale (basti pensare che in un decreto d'amnistia  del  1911,  il
 legislatore  uso'  il termine "delitti" in luogo di "reati", di guisa
 che   rimasero    escluse    involontariamente    dall'amnistia    le
 "contravvenzioni":  V.  Atti  parl.,  Camera  dei deputati, 12 maggio
 1911).
    La considerazione  degli  effetti  penali  della  condanna,  della
 punibilita'   dei   reati  commessi  all'estero,  della  possibilita'
 dell'estradizione, dell'oblazione, dell'imputabilita', del  tentativo
 della pena, ecc .., toglie ogni ragionevole dubbio che la distinzione
 operata  dal legislatore ha la significazione fattuale di ritenere il
 delitto comunque piu' grave della contravvenzione.
    Se dunque cosi' stanno le cose, appare chiaro  allora  che  l'art.
 20,  lett.  c),  legge n. 47/1985, si pone in netto contrasto con gli
 artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede - per
 la entita' della pena minima edittale prevista - la  possibilita'  in
 astratto per il giudicante di sospendere la pena.
    Sotto il profilo del principio di eguaglianza espresso dall'art. 3
 della  Costituzione,  l'incostituzionalita'  della norma in parola si
 coglie immediatamente per la ingiustizia manifesta ch'essa  determina
 per  l'effetto  sanzionatorio posto a carico di chi commette un'unica
 violazione,  rispetto  a  chi  viola  la  stessa  norma  commettendo,
 nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche un delitto, con
 la  possibilita'  per  quest'ultimo  caso  offerta  dalla sistematica
 codicistica, di  beneficiare  della  sospensione  condizionale  della
 pena.
    Se l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si esprime con
 la  parita'  di  trattamento  di quelli che si trovano nelle medesime
 condizioni, cio' vuol dire per converso che tale eguaglianza  non  e'
 tutelata   anche   quando   una   norma   di  rango  inferiore  opera
 espressamente o consente soltanto, sia pure sul piano degli  effetti,
 una  iragionevole  disparita'  di  trattamento  in  peius  rispetto a
 situazioni diverse che risultano obiettivamente piu' gravose.
    L'istituto della sospensione condizionale della pena,  se  da  una
 parte  concreta  pienamente lo scopo repressivo, in quanto presuppone
 la  dichiarazione  di  colpevolezza  e  l'irrogazione   della   pena,
 dall'altra   esplica   un  "fine  eminentemente  preventivo"  poiche'
 evitando  gli  effeti  funesti  dell'esecuzione  della   condanna   e
 dimostrando   al  condannato  una  comprensione  umanitaria,  esplica
 indubbiamente un efficace ritegno a commettere nuovi reati.
    Sotto questo aspetto l'istituto si lega al precetto costituzionale
 (certamente non di natura programmabile) espresso dall'art. 27, terzo
 comma, che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
    Se tale tendenza deve  esprimersi  anche  come  processo  volto  a
 mettere  il  soggetto  in  condizione  di rispettare le regole di una
 ordinata  convivenza,  appare  chiaro  che  l'irragionevolezza  degli
 effetti   della   sistematica   normtiva   nelle  situazioni  innanzi
 prospettate si traduce in una manifesta ingiustizia che  vanifica  il
 precetto costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20l  lett. c), ultima parte,
 legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con gli artt.  3,  primo
 comma, e 27, terzo comma, della costituzione della Repubblica;
    Sospende  gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancellaria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Portici, addi' 19 marzo 1992
                           Il pretore: RUSSO

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