N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1992

                                N. 271
 Ordinanza  emessa  il  19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione
 distaccata di Portici, nel procedimento penale a carico  di  Frattura
 Giuseppe
 Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive
    in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura -
    Eccessiva  afflittivita'  dei  minimi  edittali  previsti  (trenta
    milioni di ammenda) - Conseguente impossibilita' di  concedere  la
    sospensione  condizionale  della pena - Possibilita' di concederla
    solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura  contravvenzionale)
    concorra   con  altro  (delitto),  oggettivamente  piu'  grave  ma
    sanzionato  in  misura  minore  -  Ingiustificata  disparita'   di
    trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                            IL VICE PRETORE
    All'udienza  dibattimentale  del  19  marzo 1992, nel procedimento
 penale n. 37192/90 r.g.n.r. a carico di Frattura  Giuseppe,  nato  ad
 Ercolano  (Napoli)  il  23  marzo  1915 ed ivi residente alla via San
 Vito, 15 imputato:
       a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della  legge
 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato
 ed   eseguito,   in  assenza  della  concessione  edilizia,  in  zona
 sottoposta a vincolo ( ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985  -
 d.m. 28 marzo 1985), un casotto, di tufo e malta, su 15 mq. circa con
 sottostante  locale  interrato  di  6  mq. circa. Il tutto allo stato
 grezzo per metri cubi 60 circa;
       b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14  della  legge  5  novembre
 1971,  n.  1086,  81  del  c.p., perche' in esecuzione di un medesimo
 disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato  non  in
 base  a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al genio
 civile e senza la  direzione  dei  lavori  da  parte  di  un  tecnico
 competente;
       c)  agli  artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2
 della legge regionale 7 gennaio 1983,  n.  9,  per  aver  eseguito  i
 lavori  relativi  alle  opere  di  cui  al  capo  a)  in zona sismica
 omettendo di depositare,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  gli  atti
 progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;
       d)  del  reato  p.  e  p. dell'art. 20, lett. c) della legge n.
 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge  n.  431/1985  per
 avere  eseguito  le  opere  di  cui  al  capo a) in area sottoposta a
 vincolo di inedificabilita', imposto con la  misura  di  salvaguardia
 prevista  dall'art.  1-quinquies della citata ultima legge o comunque
 in  assenza   del   prescritto   nulla-osta   rilasciato   da   parte
 dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo;
       e)  del  reato  p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere,
 mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze
 naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione  dell'autorita'
 ex r.-d. n. 1497/1939. Reati accertati in Ercolano il 26 marzo 1991;
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza della quale ha dato lettura
 in dibattimento.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 270/1992).
 92C0586