N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1992

                                N. 273
 Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura  di  Napoli,  sezione
 distaccata  di  Portici,  nel procedimento penale a carico di Sannino
 Antonio
 Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive
    in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura -
    Eccessiva  afflittivita'  dei  minimi  edittali  previsti  (trenta
    milioni  di  ammenda) - Conseguente impossibilita' di concedere la
    sospensione condizionale della pena - Possibilita'  di  concederla
    solo  nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale)
    concorra  con  altro  (delitto),  oggettivamente  piu'  grave   ma
    sanzionato   in  misura  minore  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                            IL VICE PRETORE
    All'udienza dibattimentale del 19  marzo  1992,  nel  procedimento
 penale  nn. 153/AP/18/1992 e 36199/90 not. Reato, a carico di Sannino
 Antonio nata a Resina il  24  giugno  1940  e  dom.  ivi  Aveta,  19.
 Imputato:
       a)  del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato
 ed  eseguito,  in  assenza  della  concessione  edilizia,   in   zona
 sottoposta  a vincolo ( ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985 -
 d.m. 28 marzo 1985): capannone con  pilastrini  in  ferro,  copertura
 lamiera zincata e chiusura laterale in blocchi di lapilcemento su una
 superficie di mq. 100;
       b)  contravv.  agli  artt.  2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre
 1971, n. 1086, 81 del c.p., perche'  in  esecuzione  di  un  medesimo
 disegno  criminoso,  realizzava le strutture in cemento armato non in
 base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al  genio
 civile  e  senza  la  direzione  dei  lavori  da  parte di un tecnico
 competente;
       c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64  e  2
 della  legge  regionale  7  gennaio  1983,  n. 9, per aver eseguito i
 lavori relativi alle  opere  di  cui  al  capo  a)  in  zona  sismica
 omettendo  di  depositare,  prima  dell'inizio  dei  lavori, gli atti
 progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;
       d) del reato p. e p. dell'art. 20,  lett.  c)  della  legge  n.
 47/1985  in  relazione  all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per
 avere eseguito le opere di cui  al  capo  a)  in  area  sottoposta  a
 vincolo  di  inedificabilita',  imposto con la misura di salvaguardia
 prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge  o  comunque
 in   assenza   del   prescritto   nulla-osta   rilasciato   da  parte
 dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo;
       e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del  c.p.  per  avere,
 mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze
 naturali  dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorita'
 ex r.-d. n. 1497/1939.
    Reati accertati in Ercolano il 28 aprile 1989;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha  dato  lettura
 in dibattimento.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 270/1992).
 92C0588