N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1992

                                N. 275
 Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura  di  Napoli,  sezione
 distaccata  di  Portici  nel procedimento penale a carico di Ciriello
 Maria
 Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive
    in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura -
    Eccessiva  afflittivita'  dei  minimi  edittali  previsti  (trenta
    milioni  di  ammenda) - Conseguente impossibilita' di concedere la
    sospensione condizionale della pena - Possibilita'  di  concederla
    solo  nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale)
    concorra  con  altro  (delitto),  oggettivamente  piu'  grave   ma
    sanzionato   in  misura  minore  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                            IL VICE PRETORE
    All'udienza dibattimentale del 19  marzo  1992,  nel  procedimento
 penale nn. 147/AP/18/1992 e 36337/90 not. Reato, a carico di Ciriello
 Maria,  nata  ad  Ercolano  il  24 aprile 1961 e res. ivi via Cortile
 Ausiello, 1. Imputato:
       a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della  legge
 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato
 ed   eseguito,   in  assenza  della  concessione  edilizia,  in  zona
 sottoposta a vincolo ( ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985  -
 d.m.  28 marzo 1985): immobile in c.a. e muratura in piano rialzato e
 primo piano con due solai di copertura alla via S.  Vito  nei  pressi
 del n. 130 per 260 mq. per piano;
       b)  contravv.  agli  artt.  2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre
 1971, n. 1086, 81 del c.p., perche'  in  esecuzione  di  un  medesimo
 disegno  criminoso,  realizzava le strutture in cemento armato non in
 base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al  genio
 civile  e  senza  la  direzione  dei  lavori  da  parte di un tecnico
 competente;
       c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64  e  2
 della  legge  regionale  7  gennaio  1983,  n. 9, per aver eseguito i
 lavori relativi alle  opere  di  cui  al  capo  a)  in  zona  sismica
 omettendo  di  depositare,  prima  dell'inizio  dei  lavori, gli atti
 progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;
       d)  del  reato  p.  e  p. dell'art. 20, lett. c) della legge n.
 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge  n.  431/1985  per
 avere  eseguito  le  opere  di  cui  al  capo a) in area sottoposta a
 vincolo di inedificabilita', imposto con la  misura  di  salvaguardia
 prevista  dall'art.  1-quinquies della citata ultima legge o comunque
 in  assenza   del   prescritto   nulla-osta   rilasciato   da   parte
 dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo;
       e)  del  reato  p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere,
 mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze
 naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione  dell'autorita'
 ex r.-d. n. 1497/1939.
    Reati accertati in Ercolano l'8 agosto 1989;
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza della quale ha dato lettura
 in dibattimento.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 270/1992).
 92C0590