N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1992
N. 277 Ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Curello Giovanni Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al p.m., dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, gia' giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facolta' di non rispondere - Lamentata disparita' di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente. (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 20-5-1992 )
IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio; Sulle richieste del pubblico ministero; Sentito il difensore dell'imputato; Premesso che il pubblico ministero svolgeva indagini preliminari nei confronti di Curello Giovanni e Carbone Alfio in ordine al delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo attribuite, rispettivamente, al Curello, le condotte di detenzione e cessione a Carbone Alfio di eroina, ed al Carbone le condotte di acquisto e detenzione della predetta sostanza; che il giudice dell'udienza preliminare, con decreto del 3 luglio 1991 disponeva il giudizio nei confronti di Curello Giovanni mentre la posizione del Carbone veniva definita con sentenza ex artt. 444 e segg. del c.p.p.; che nel decreto ex art. 429 del c.p.p., venivano indicate, tra le fonti di prova, le dichiarazioni accusatorie rese, nei confronti del Curiello, da Carbone Alfio, giudicato separatamente; che, all'udienza dibattimentale del 24 ottobre 1991, il Carbone, sebbene citato dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., non compariva si' che ne veniva ordinato l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 12 novembre 1991 alla quale il Carbone, avvertito, ex art. 210, quarto comma, del c.p.p., della facolta' di non rispondere, dichiarava che intendeva avvalersene; che, in conseguenza di cio', il pubblico ministero chiedeva darsi lettura delle dichiarazioni rese dal Carbone nel corso delle indagini preliminari ed acquisirvi il relativo verbale al fascicolo per il dibattimento ai sensi degli artt. 513, primo e secondo comma, e 515 del c.p.p.; che il tribunale, con ordinanza allegata al verbale di udienza, rigettava la richiesta ritenendo non applicabile, con riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. nel corso delle indagini preliminari, il disposto del primo comma dell'art. 513 del c.p.p.; Atteso che, a quanto argomentato nella motivazione della succitata ordinanza va aggiunta l'ulteriore considerazione che l'assenza di una espressa previsione, nel secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., circa la leggibilita' delle precedenti dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso, nel caso di rifiuto di quest'ultimo di rispondere, non autorizza una interpretazione estensiva della norma contenuta nel primo comma dell'articolo in questione, che costituisce deroga espressa al principio generale della formazione della prova in dibattimento, tant'e' che l'art. 514 del c.p.p. vieta la lettura degli atti che non sono espressamente dichiarati leggibili; Ritenuto, pertanto, che le argomentazioni svolte dal pubblico ministero ed illustrate nella memoria depositata all'udienza del 18 febbraio 1992, in gran parte gia' esaminate e disattese dal collegio, non giustificano la revoca dell'ordinanza sopra richiamata; Rilevato pero' che dalla soluzione interpretativa adottata, che appare l'unica aderente al dettato normativo, discende un'evidente disparita' di trattamento tra l'imputato del processo cumulativo e quello del processo separato stante il diverso regime di leggibilita' cui vengono assoggettate le dichiarazioni rese, nei confronti del suddetto, dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato a seconda della trattazione simultanea o separata dei rispettivi processi; Atteso che ad evitare la sudescritta situazione il vigente codice di rito - orientato nel senso di favorire il frazionamento dei processi salvi i casi di assoluta necessita' di trattazione unitaria dei medesimi (art. 18, primo comma, del c.p.p. - non appresta efficaci rimedi, giacche' l'incidente probatorio della persona sottoposta alle indagini o di quelle indicate nell'art. 210 del c.p.p. non puo' essere richiesto, all'infuori dei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 392 del c.p.p., si' che la medesima non puo' ascriversi ad errata strategia processuale del pubblico ministero; Ritenuto che l'evidenziata disparita' di trattamento appare del tutto ingiustificata, derivando la separazione dei processi da cause occasionali (quali la malattia del coimputato, l'impedimento del suo difensore, la maturita' di una indagine e non di un'altra e cosi' via) o dal verificarsi di circostanze che la rendano inevitabile (come nel caso di specie) giacche' non e' contestabile, (anche alla luce della sentenza in data 15 febbraio 1991, della Corte costituzionale), l'illegittimita' di un dissenso del pubblico ministero motivato dalla "rilevanza che, all'esito del giudizio, puo' assumere il diverso regime di utilizzabilita' degli atti" anziche' da ragioni attinenti alla specifica posizione processuale di cui si chiede la definizione anticipata ai sensi degli artt. 438 e segg. e 444 e segg. del c.p.p.; Ritenuto dunque che, una volta sancita la leggibilita' e la conseguente acquisibilita', al fascicolo per il dibattimento, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari (o all'udienza preliminare), dall'imputato che si rifiuti di sottoporsi ad esame, in deroga al principio della formazione della prova nel dibattimento, non appare comprensibile la ragione della non estensione di detta deroga al caso dell'imputato "connesso" nei confronti del quale si procede o si e' proceduto separatamente, posto che l'esigenza di garantire quest'ultimo da dichiarazioni autoincriminanti viene soddisfatta con la previsione e l'esercizio, da parte di questo, della facolta' di non rispondere, giacche' le dichiarazioni gia' rese, frutto di una libera scelta precedente sono gia' state o saranno comunque separatamente valutate a carico dello stesso e verrebbero utilizzate, nel processo cui egli e' estraneo, ai soli fini della emissione del giudizio nei confronti dell'imputato di detto processo; Ritenuto che il diverso trattamento che all'imputato viene riservato a cagione del diverso regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni (favorevoli o sfavorevoli che siano) rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, a seconda che nei confronti di quest'ultimo si proceda simultaneamente o si sia proceduto o si proceda separatamente, costituisce violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione che vieta disparita' di trattamento ricollegate a condizioni personali o sociali in assenza di una razionale giustificazione; Considerato che la questione prospettata appare rilevante ai fini della decisione per come si desume dai termini della contestazione che indicano Carbone Alfio quale cessionario della sostanza stupefacente la cui detenzione e' ascritta a Curello Giovanni;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal coimputato, dall'imputato di reato connesso o collegato nei confronti del quale si procede o si e' proceduto separatamente, che si sia avvalso della facolta' di non rispondere; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati; Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato. Prato, addi' 18 marzo 1992 Il presidente: LOCHE I giudici: MOLLAME - SINGLITICO 92C0592