N. 18 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 maggio 1992

                                 N. 18
 Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7
 maggio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazone del piano
    nazionale di assegnazione  delle  radiofrequenze  per  l'emittenza
    televisiva  -  Suddivisione  del territorio nazionale in bacini di
    utenza che risultano dalla aggregazione di una pluralita' di  aree
    di   servizio  degli  impianti  e  localizzazione  degli  impianti
    nell'ambito di ciascuna area - Mancata preventiva  intesa  tra  lo
    Stato  e  le  province  autonome di Bolzano e Trento relativamente
    alla localizzazione degli impianti - Violazione del  principio  di
    leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome)
    nonche'  della  sfera  di  competenza  provinciale  in  materia di
    urbanistica e  piani  regolatori,  tutela  del  paesaggio,  usi  e
    costumi  locali  ed  istituzionali  culturali,  manifestazioni  ed
    attivita'   artistiche,   culturali   ed   educative   locali   ed
    espropriazioni per pubblica utilita'.
 (D.P.R. 20 gennaio 1992).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17,
    18 e 22; 14 e 16, primo comma).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente p.t.  della  giunta  provinciale  dott.  Luis  Durnwalder,
 giusta  deliberazione  della giunta provinciale n. 2057 del 27 aprile
 1992, rappresentata e difesa - giusta procura speciale del 27  aprile
 1992  Crep.  n.  16407)  rogata  dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli,
 segretario della giunta provinciale  ed  ufficiale  rogante  -  dagli
 avv.ti  proff.ri  Sergio  Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di
 essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3  contro
 la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
 del Consiglio in carica per il regolamento di competenza in relazione
 al  d.P.R. 20 gennaio 1992, recante "Applicazione del piano nazionale
 di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva".
                               F A T T O
    1. - La legge 6 agosto 1990,  n.  223,  ("Disciplina  del  sistema
 radiotelevisivo  pubblico  e  privato") reca all'art. 3 la disciplina
 relativa alla  "Pianificazione  delle  radiofrequenze".  Esso  regola
 infatti  la  predisposizione  e l'approvazione del piano nazionale di
 ripartizione  e   del   piano   nazionale   di   assegnazione   delle
 radiofrequenze.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  il piano di
 assegnazione, vi si prevede che esso deve contenere  la  suddivisione
 del  territorio  nazionale  in  bacini  di utenza (ottavo comma), che
 risultano dalla aggregazione di una pluralita' di  aree  di  servizio
 degli impianti, ed anche la localizzazione degli impianti nell'ambito
 di ciascuna area (settimo comma).
    La  procedura  per  l'approvazione  del  piano  di assegnazione e'
 disciplinata dai commi da 14 a 17 dell'art. 3. Vi si prevede  che  lo
 schema  di  piano,  predisposto  dal  Ministero  delle  poste,  venga
 sottoposto al parere delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
 Trento e Bolzano (quattordicesimo comma).
    Queste  ultime,  nell'esprimere  il  parere possono anche proporre
 ipotesi diverse di bacini di utenza (quindicesimo comma). Acquisiti i
 pareri (e le eventuali proposte) il Ministero delle poste  redige  un
 nuovo schema di piano di assegnazione che e' sottoposto al parere del
 Consiglio  superiore  tecnico  delle poste, delle telecomunicazioni e
 dell'automazione (sedicesimo  comma),  ed  infine,  su  proposta  del
 Ministero  delle  poste  e  previa  deliberazione  del  Consiglio dei
 Ministri, e' approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica
 (diciassettesimo comma).
    E'  ben  noto  che  codesta  ecc.ma  Corte, avendo riconosciuto la
 incidenza della suddetta disciplina su varie  competenze  provinciali
 riassuntivamente  afferenti  al governo del territorio, nei suoi vari
 aspetti  (geografici,  urbanistici,  economici   e   culturali),   in
 accoglimento di due ricorsi delle province autonome, ha dichiarato la
 incostituzionalita' del quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge
 n.  223/1990  "nella  parte  in  cui  non prevede l'intesa, nei sensi
 espressi in motivazione, fra lo  Stato  e  le  province  autonome  di
 Bolzano  e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti
 di cui al settimo comma dello stesso art. 3".
    2. - Cio' premesso, nell'agosto del  1991  il  Ministero  p.t.  ha
 attivato  la  procedura  di  cui  all'art.  3 della legge n. 223/1990
 inviando alle regioni ed alle province autonome una bozza  del  piano
 di assegnazione. Il 18 ottobre 1991 veniva convocata a Roma presso il
 Ministero p.t. una riunione fra i rappresentanti dell'amministrazione
 p.t. e della provincia di Bolzano per l'esame della bozza del piano.
    Come  risulta  dal  verbale della riunione (che si deposita con il
 presente atto), all'inizio di essa l'amministrazione diede  atto  del
 fatto  che,  a  seguito  della  sentenza n. 21/1991 di codesta ecc.ma
 Corte,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  223/1990  non  era
 sufficiente un parere della provincia di Bolzano, ma occorreva invece
 che  venisse  raggiunta  un'intesa  fra  la provincia e lo Stato. Dal
 verbale risulta anche che nel corso della riunione  i  rappresentanti
 della  provincia  formularono diversi rilievi in ordine alla bozza di
 piano, proponendo modifiche su vari punti, e presentando documenti  e
 tabulati  contenenti  tali  proposte. In particolare vennero proposte
 varie  modifiche  circa l'ubicazione degli impianti (risultanti dalla
 copia del relativo tabulato  presentato  dalla  provincia  in  quella
 riunione che pure si deposita con il presente atto).
    Ovviamente  la procedura di intesa richiedeva una trattativa ed un
 successivo incontro nel quale l'amministrazione p.t.  avrebbe  dovuto
 prendere  posizione  sulle  proposte  di  modifica  della  provincia,
 eventualmente formulando proposte alternative, al fine  di  giungere,
 appunto,  a  stabilire  l'intesa  in  ordine  al  contenuto del piano
 (ovvero a verificare l'impossibilita' di raggiungere l'intesa).
    La provincia, pertanto, e' rimasta in attesa della convocazione di
 una nuova riunione, o comunque di una risposta della  amministrazione
 p.t.  in  ordine alle proposte di modifica da essa presentate. Attesa
 inutile, perche', inopinatamente, e' stato pubblicato sulla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  53  del  4  marzo  1992  il  d.P.R. 20 gennaio 1992 di
 approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze
 per l'emittenza televisiva.
    Tale decreto presidenziale, che ha approvato il  piano  senza  che
 fosse stata previamente stabilita la necessaria intesa, e' gravemente
 lesivo  delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di
 Bolzano; ond'essa lo impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione delle attribuzioni provinciali di  cui  agli  artt.  8,
 primo  comma,  nn.  4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma, dello
 statuto speciale per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670)  e,
 relative  norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 381). Violazione del principio di  leale  cooperazione  in  relazione
 all'intesa prescritta dall'art. 3, quattordicesimo comma, della legge
 6 agosto 1990, n. 223.
    Le  attribuzioni  provinciali  che,  in  relazione al principio di
 leale cooperazione, risultano lese dal provvedimento  impugnato  sono
 quelle  che  (come  riconosciuto dalla sentenza n. 21/1991 di codesta
 ecc.ma Corte) attengono ai vari aspetti del  governo  del  territorio
 provinciale  su  cui  incide  la  localizzazione  degli  impianti  di
 radiodiffusione.  Si   tratta,   specificamente,   delle   competenze
 esclusive  che  le  norme sopra indicate attribuiscono alla provincia
 ricorrente in materia di "urbanistica e piani regolatori" (art. 8, n.
 5 dello statuto), "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 6),  nonche'  di
 "usi  e  costumi  locali ed istituzioni culturali .. aventi carattere
 provinciale, manifestazioni ed  attivita'  artistiche,  culturali  ed
 educative  locali,  e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi
 radiotelevisivi" (art. 8, n.  4,  "viabilita',  acquedotti  e  lavori
 pubblici  di interesse provinciale" (art. 8, n. 17), "comunicazioni e
 trasporti di interesse provinciale" (art. 8, n. 18),  "espropriazione
 per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale"
 (art.  8,  n.  22),  ed anche per le materie di cui all'art. 14 dello
 statuto.
    Cio' premesso, si deve intanto rilevare come  il  piano  nazionale
 approvato  con il d.P.R. 20 gennaio 1992 non abbia affatto recepito i
 contenuti  delle  proposte  formulate,  ai  fini  dell'intesa,  dalla
 provincia nella riunione del 18 ottobre 1991.
    Il   piano  di  assegnazione  prevede  numerosi  impianti  privati
 localizzati in zone sottoposte a vincoli e tutela paesaggistica  (per
 i  quali  sono  in corso procedimenti anche penali in conseguenza del
 loro carattere abusivo), che  secondo  le  proposte  della  provincia
 ricorrente  avrebbero  dovuto  essere  ubicati  in  altre zone a cio'
 destinate dal piano territoriale  di  coordinamento  provinciale.  In
 particolare,   per   esempio,   nella   parte  quarta  del  piano  di
 assegnazione (Elenco di postazioni e canali per  l'emittenza  privata
 relativi ad impianti di potenza equivalente irradiata inferiore a 200
 W),  sono  elencate,  fra  le  altre,  39  postazioni  delle quali 10
 incidono con postazioni di servizio pubblico, e le altre  sono  state
 costruite  abusivamente in zone abitate, o in zone paesaggisticamente
 tutelate, o senza il consenso dei proprietari del suolo o degli  enti
 competenti, ecc.
    Si  potrebbe  proseguire, ma qui non rileva tanto di individuare i
 singoli punti di contrasto fra le richieste e proposte provinciali ed
 il piano come approvato con il d.P.R. 20  gennaio  1992.  Infatti  la
 lesione  delle  attribuzioni  provinciali  consegue in ogni caso alla
 circostanza che lo Stato ha approvato il piano non solo senza che  si
 fosse  prima  stabilita  l'intesa  con la provincia, ma senza neppure
 cercare di addivenire ad una intesa.
    Con la sentenza n. 21/1991 codesta ecc.ma Corte ha  stabilito  che
 la  necessita'  dell'intesa  ai  fini della approvazione del piano di
 assegnazione,  al  tempo  stesso  rilevando  che  -  proprio  perche'
 espressione  del  principio  di  cooperazione  - tale intesa non puo'
 essere tale che il suo mancato raggiungimento costituisca un ostacolo
 insuperabile alla conclusione del procedimento. Codesta ecc.ma  Corte
 ha  pero'  anche  precisato  che  la  suddetta  esigenza  puo' essere
 validamente soddisfatta (dal legislatore) mediante la  determinazione
 di termini certi per la conclusione del procedimento, e la previsione
 di    meccanismi   sostitutivi   destinati   a   superare   eventuali
 atteggiamenti ostruzionistici; non potrebbe invece, quella  esigenza,
 "giustificare,  in  assenza  di tali termini e di tali meccanismi, un
 declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa  all'intesa
 in  una  mera attivita' consultiva non vincolante" (Cost. sentenza n.
 351/1991).
    In altri  termini,  posto  che  l'intesa  si  sostanzia  sempre  e
 necessariamente  in  una  "paritaria  codeterminazione  del contenuto
 dell'atto sottoposto all'intesa" (sentenza n. 351/1991, ma  v.  anche
 sentenze  nn.  747/1988 e 337/1989), nella relativa procedura vi deve
 sempre essere un momento in cui si esprime  l'accordo  reciproco  sul
 contenuto   dell'atto,   ovvero  si  verifica  -  anche  mediante  il
 superamento di un termine -  la  sussistenza  di  un  disaccordo  non
 superabile  (nel  qual  caso  potranno  essere  attivati i meccanismi
 sostitutivi).
    Ma proprio questo e' mancato nel caso in questione.  Lo  Stato  ha
 inviato alla provincia la bozza del piano; poi, nella riunione del 18
 ottobre  1991,  ha  ascoltato  le  valutazioni  della Provincia ed ha
 ricevuto le sue proposte di modifica; dopo di che, senza che in alcun
 modo si fosse raggiunta una intesa, ma senza  che  si  fosse  neppure
 verificata  la  impossibilita' di raggiungerla, lo Stato ha approvato
 il piano. Lo ha approvato avendo "sentito" la provincia, ma senza che
 si fosse svolta una trattativa, ne'  che  si  fosse  fatto  tentativo
 alcuno di superare le divergenze.
    Lo  Stato, in realta', ha trasformato quella che doveva essere una
 intesa in una procedura di mera consultazione. Da cio' la  denunciata
 violazione  delle  attribuzioni  provinciali e del principio di leale
 cooperazione, in relazione alla prescritta intesa.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  che  non  spetta  allo Stato approvare il piano
 nazionale  di  assegnazione  delle  radiofrequenze  per   l'emittenza
 televisiva,  e determinare con esso la localizzazione degli impianti,
 senza procedere all'intesa con la provincia autonoma  di  Bolzano,  e
 per l'effetto annullare in parte qua il d.P.R. 20 gennaio 1992.
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

 92C0594