N. 18 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 maggio 1992
N. 18 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazone del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza che risultano dalla aggregazione di una pluralita' di aree di servizio degli impianti e localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area - Mancata preventiva intesa tra lo Stato e le province autonome di Bolzano e Trento relativamente alla localizzazione degli impianti - Violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome) nonche' della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi e costumi locali ed istituzionali culturali, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali ed espropriazioni per pubblica utilita'. (D.P.R. 20 gennaio 1992). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma).(GU n.21 del 20-5-1992 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente p.t. della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2057 del 27 aprile 1992, rappresentata e difesa - giusta procura speciale del 27 aprile 1992 Crep. n. 16407) rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 20 gennaio 1992, recante "Applicazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva". F A T T O 1. - La legge 6 agosto 1990, n. 223, ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") reca all'art. 3 la disciplina relativa alla "Pianificazione delle radiofrequenze". Esso regola infatti la predisposizione e l'approvazione del piano nazionale di ripartizione e del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. In particolare, per quanto riguarda il piano di assegnazione, vi si prevede che esso deve contenere la suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza (ottavo comma), che risultano dalla aggregazione di una pluralita' di aree di servizio degli impianti, ed anche la localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area (settimo comma). La procedura per l'approvazione del piano di assegnazione e' disciplinata dai commi da 14 a 17 dell'art. 3. Vi si prevede che lo schema di piano, predisposto dal Ministero delle poste, venga sottoposto al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (quattordicesimo comma). Queste ultime, nell'esprimere il parere possono anche proporre ipotesi diverse di bacini di utenza (quindicesimo comma). Acquisiti i pareri (e le eventuali proposte) il Ministero delle poste redige un nuovo schema di piano di assegnazione che e' sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione (sedicesimo comma), ed infine, su proposta del Ministero delle poste e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica (diciassettesimo comma). E' ben noto che codesta ecc.ma Corte, avendo riconosciuto la incidenza della suddetta disciplina su varie competenze provinciali riassuntivamente afferenti al governo del territorio, nei suoi vari aspetti (geografici, urbanistici, economici e culturali), in accoglimento di due ricorsi delle province autonome, ha dichiarato la incostituzionalita' del quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/1990 "nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3". 2. - Cio' premesso, nell'agosto del 1991 il Ministero p.t. ha attivato la procedura di cui all'art. 3 della legge n. 223/1990 inviando alle regioni ed alle province autonome una bozza del piano di assegnazione. Il 18 ottobre 1991 veniva convocata a Roma presso il Ministero p.t. una riunione fra i rappresentanti dell'amministrazione p.t. e della provincia di Bolzano per l'esame della bozza del piano. Come risulta dal verbale della riunione (che si deposita con il presente atto), all'inizio di essa l'amministrazione diede atto del fatto che, a seguito della sentenza n. 21/1991 di codesta ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1990 non era sufficiente un parere della provincia di Bolzano, ma occorreva invece che venisse raggiunta un'intesa fra la provincia e lo Stato. Dal verbale risulta anche che nel corso della riunione i rappresentanti della provincia formularono diversi rilievi in ordine alla bozza di piano, proponendo modifiche su vari punti, e presentando documenti e tabulati contenenti tali proposte. In particolare vennero proposte varie modifiche circa l'ubicazione degli impianti (risultanti dalla copia del relativo tabulato presentato dalla provincia in quella riunione che pure si deposita con il presente atto). Ovviamente la procedura di intesa richiedeva una trattativa ed un successivo incontro nel quale l'amministrazione p.t. avrebbe dovuto prendere posizione sulle proposte di modifica della provincia, eventualmente formulando proposte alternative, al fine di giungere, appunto, a stabilire l'intesa in ordine al contenuto del piano (ovvero a verificare l'impossibilita' di raggiungere l'intesa). La provincia, pertanto, e' rimasta in attesa della convocazione di una nuova riunione, o comunque di una risposta della amministrazione p.t. in ordine alle proposte di modifica da essa presentate. Attesa inutile, perche', inopinatamente, e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992 il d.P.R. 20 gennaio 1992 di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva. Tale decreto presidenziale, che ha approvato il piano senza che fosse stata previamente stabilita la necessaria intesa, e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano; ond'essa lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Violazione del principio di leale cooperazione in relazione all'intesa prescritta dall'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le attribuzioni provinciali che, in relazione al principio di leale cooperazione, risultano lese dal provvedimento impugnato sono quelle che (come riconosciuto dalla sentenza n. 21/1991 di codesta ecc.ma Corte) attengono ai vari aspetti del governo del territorio provinciale su cui incide la localizzazione degli impianti di radiodiffusione. Si tratta, specificamente, delle competenze esclusive che le norme sopra indicate attribuiscono alla provincia ricorrente in materia di "urbanistica e piani regolatori" (art. 8, n. 5 dello statuto), "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 6), nonche' di "usi e costumi locali ed istituzioni culturali .. aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi" (art. 8, n. 4, "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, n. 17), "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" (art. 8, n. 18), "espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale" (art. 8, n. 22), ed anche per le materie di cui all'art. 14 dello statuto. Cio' premesso, si deve intanto rilevare come il piano nazionale approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992 non abbia affatto recepito i contenuti delle proposte formulate, ai fini dell'intesa, dalla provincia nella riunione del 18 ottobre 1991. Il piano di assegnazione prevede numerosi impianti privati localizzati in zone sottoposte a vincoli e tutela paesaggistica (per i quali sono in corso procedimenti anche penali in conseguenza del loro carattere abusivo), che secondo le proposte della provincia ricorrente avrebbero dovuto essere ubicati in altre zone a cio' destinate dal piano territoriale di coordinamento provinciale. In particolare, per esempio, nella parte quarta del piano di assegnazione (Elenco di postazioni e canali per l'emittenza privata relativi ad impianti di potenza equivalente irradiata inferiore a 200 W), sono elencate, fra le altre, 39 postazioni delle quali 10 incidono con postazioni di servizio pubblico, e le altre sono state costruite abusivamente in zone abitate, o in zone paesaggisticamente tutelate, o senza il consenso dei proprietari del suolo o degli enti competenti, ecc. Si potrebbe proseguire, ma qui non rileva tanto di individuare i singoli punti di contrasto fra le richieste e proposte provinciali ed il piano come approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992. Infatti la lesione delle attribuzioni provinciali consegue in ogni caso alla circostanza che lo Stato ha approvato il piano non solo senza che si fosse prima stabilita l'intesa con la provincia, ma senza neppure cercare di addivenire ad una intesa. Con la sentenza n. 21/1991 codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la necessita' dell'intesa ai fini della approvazione del piano di assegnazione, al tempo stesso rilevando che - proprio perche' espressione del principio di cooperazione - tale intesa non puo' essere tale che il suo mancato raggiungimento costituisca un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento. Codesta ecc.ma Corte ha pero' anche precisato che la suddetta esigenza puo' essere validamente soddisfatta (dal legislatore) mediante la determinazione di termini certi per la conclusione del procedimento, e la previsione di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali atteggiamenti ostruzionistici; non potrebbe invece, quella esigenza, "giustificare, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante" (Cost. sentenza n. 351/1991). In altri termini, posto che l'intesa si sostanzia sempre e necessariamente in una "paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto all'intesa" (sentenza n. 351/1991, ma v. anche sentenze nn. 747/1988 e 337/1989), nella relativa procedura vi deve sempre essere un momento in cui si esprime l'accordo reciproco sul contenuto dell'atto, ovvero si verifica - anche mediante il superamento di un termine - la sussistenza di un disaccordo non superabile (nel qual caso potranno essere attivati i meccanismi sostitutivi). Ma proprio questo e' mancato nel caso in questione. Lo Stato ha inviato alla provincia la bozza del piano; poi, nella riunione del 18 ottobre 1991, ha ascoltato le valutazioni della Provincia ed ha ricevuto le sue proposte di modifica; dopo di che, senza che in alcun modo si fosse raggiunta una intesa, ma senza che si fosse neppure verificata la impossibilita' di raggiungerla, lo Stato ha approvato il piano. Lo ha approvato avendo "sentito" la provincia, ma senza che si fosse svolta una trattativa, ne' che si fosse fatto tentativo alcuno di superare le divergenze. Lo Stato, in realta', ha trasformato quella che doveva essere una intesa in una procedura di mera consultazione. Da cio' la denunciata violazione delle attribuzioni provinciali e del principio di leale cooperazione, in relazione alla prescritta intesa.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, e determinare con esso la localizzazione degli impianti, senza procedere all'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, e per l'effetto annullare in parte qua il d.P.R. 20 gennaio 1992. Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 92C0594