N. 211 SENTENZA 4 - 11 maggio 1992

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Zone di confine
 -  Sussidi,  premi  ed assegni alle scuole - Concessione - Disciplina
 delle modalita' di erogazione - Competenza ed autonomia finanziaria -
 Violazione  -  Ritiro  del  provvedimento  impugnato  da  parte   del
 Ministero  della  pubblica  istruzione - Cessazione della materia del
 contendere
 
 (D.M., Ministro della pubblica istruzione, 10 luglio 1991, n. 199).
 
 (Stat. spec. Trentino- Alto Adige, artt. 8, n. 4, 16, primo  comma  e
 9, nn. 2 e 11, Cost. art. 3 e L.386/1989, art. 5).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato il 18 dicembre  1991,  depositato  in  Cancelleria  il  20
 dicembre  successivo,  per  conflitto di attribuzione sorto a seguito
 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n.
 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
 nelle  materie di competenza della Direzione Generale del Personale e
 degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi
 ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine
 delle regioni a statuto speciale), iscritto al  n.  47  del  registro
 conflitti 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice  relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  depositato  il 20 dicembre 1991, la Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione
 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991,  n.
 199  (Applicazione  dell'art.  12  della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale  e
 degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi
 ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine
 delle regioni a statuto speciale).
    Secondo  la  ricorrente,  il  decreto  contrasterebbe con le norme
 costituzionali che riconoscono parita' di diritti ai cittadini  della
 Regione  e  violerebbe  competenze  ed  autonomia  finanziaria  della
 Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva,
 di concedere sussidi, premi ed  assegni  nelle  materie  indicate  e,
 quindi,  disciplinarne  autonomamente  le  modalita'  di  erogazione.
 Risulterebbero pertanto violati gli  artt.  2;  4;  8,  primo  comma,
 numero  4  e  numero  29;  9,  primo comma, numero 2 e numero 11; 15,
 ultimo comma; 16, primo comma; 19;  50,  quarto  comma;  84,  secondo
 comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
 attuazione  (dd.P.R.  1›  novembre 1973, n. 689; 1› novembre 1973, n.
 691; 28 marzo 1975, n. 475, e  10  febbraio  1983,  n.  89),  nonche'
 l'art.  5  della  legge  30  novembre  1989, n. 386, e l'art. 3 della
 Costituzione.
    Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso  e'  stato
 emanato  in  applicazione  dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
 241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente  e,
 in   particolare,   l'art.   12  di  essa  non  prevederebbe  affatto
 l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine.  Nell'ambito
 della  Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i
 princip/' fondamentali della legge n. 241  del  1990  e  non  le  sue
 singole  disposizioni,  qual'e'  l'art. 12 cui si richiama il decreto
 impugnato:  decreto,  dunque,  che  sarebbe   privo   di   fondamento
 legislativo.
    Secondo  la  ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le
 competenze attribuitele dallo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
 Adige (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11,
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
    Inoltre,   i   criteri   di   erogazione   stabiliti  dal  decreto
 violerebbero i princip/' di eguaglianza  fra  i  gruppi  etnici,  col
 prevedere  unicamente  iniziative  che  valorizzino  la  lingua  e la
 cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche
 e culturali in lingua italiana, "per mantenere vivo lo sviluppo della
 cultura della lingua italiana  e  dei  dialetti  locali,  soprattutto
 nelle zone mistilingue".
    Assume  infine  la  Provincia  ricorrente che il decreto impugnato
 violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia  finanziaria  della
 Provincia,  riconosciute  dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.  Con-
 clude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua  del
 decreto impugnato.
    2.  -  Si  e'  costituita,  in  rappresentanza  del Presidente del
 Consiglio dei ministri,  l'Avvocatura  dello  Stato,  contestando  in
 primo  luogo  la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato
 non potrebbe perseguire a Bolzano finalita' di  valorizzazione  della
 lingua e della cultura italiana che puo' perseguire all'estero.
    Non  sembrano  all'Avvocatura  pertinenti  le argomentazioni della
 Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8,  numero
 4  e  numero  29,  ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine
 all'obiettivo di non creare "corsie preferenziali  per  l'uno  o  per
 l'altro  gruppo"  (destinatari  di interventi per la diffusione della
 cultura italiana potrebbero essere proprio  i  cittadini  del  gruppo
 linguistico  tedesco). Ne' le disposizioni di legge di cui all'art. 5
 della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.
    L'Avvocatura  dello  Stato  conclude  pertanto  chiedendo  che  il
 ricorso sia dichiarato non fondato.
                        Considerato in diritto
    Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con
 decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo
 ravvisato  "la  necessita'  di procedere ad una revisione complessiva
 della  normativa  in   materia,   anche   in   considerazione   delle
 diversificate  situazioni  nelle  zone  di  confine  delle  regioni a
 statuto speciale".
    Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato  nel
 corso dell'udienza pubblica.
    E' conseguentemente venuta meno la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
                        Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0596