N. 216 ORDINANZA 4 - 11 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   G.I.P.  -  Dichiarazione  di  incompetenza  -
 Trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anziche'
 al giudice medesimo - Contraddizione in  merito  al  petitum  rivolto
 alla   Corte   -   Richiesta   di   pronuncia  additiva  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 22, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 25, 101 e 111).
(GU n.21 del 20-5-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,  comma
 terzo,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 17 agosto  1991  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  nel
 procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas, iscritta al n. 670
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 1› aprile 1992 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura   circondariale   di   Verona   dubita   della   legittimita'
 costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura
 penale,  in  relazione  agli  articoli  25,  3,  101  e   111   della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il giudice per le
 indagini preliminari, il quale - dopo la chiusura di esse - riconosca
 la  propria   incompetenza,   dichiarandola   con   sentenza,   debba
 trasmettere   gli  atti  al  pubblico  ministero  presso  il  giudice
 competente anziche' a quest'ultimo;
      che la questione era sorta a causa di un giro  vizioso  compiuto
 dal  procedimento  penale  (per  il  reato  di emissione di assegni a
 vuoto)  a  carico  del  Pekarek,  in  quanto  il  Procuratore   della
 repubblica  presso  la  Pretura  circondariale  di Verona, in data 10
 aprile 1990,  aveva  richiesto  l'emissione  del  decreto  penale  di
 condanna  dell'imputato  e  il  giudice  per le indagini preliminari,
 investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza  d'incompetenza
 territoriale  trasmettendo  gli  atti al Procuratore della repubblica
 presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuto  competente,  ma
 quest'ultimo,  reputandosi a sua volta incompetente, aveva trasmesso,
 in data 20 febbraio 1991, gli atti al  Procuratore  della  repubblica
 presso  la  Pretura  circondariale  di Verona che, a sua volta, aveva
 rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al
 giudice per le indagini preliminari presso la pretura veronese;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'  Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto
 della questione perche' manifestamente infondata;
    Considerato   che   il   giudice   remittente   ha,  egli  stesso,
 correttamente indicato la soluzione del problema quando ha ipotizzato
 la  restituzione  degli  atti  al  pubblico  ministero  mittente  con
 l'esplicita  raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di
 conflitto di  competenza  avanti  alla  Corte  di  cassazione,  cosi'
 automaticamente  contraddicendo  il  petitum  rivolto a questa Corte,
 mirante a una pronuncia additiva con la quale si determini lo  stesso
 meccanismo   stabilito  per  i  casi  d'incompetenza  per  territorio
 dichiarata dal giudice di primo grado;
      che, pertanto, la pronuncia con la quale il giudice si dichiara,
 con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione  degli  atti  al
 pubblico   ministero   presso   il  giudice  ritenuto  competente  e'
 vincolante nei confronti dello stesso pubblico  ministero,  il  quale
 puo'  solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le
 proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto;
      che dunque la questione proposta dal giudice a quo  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  articoli 25, 3, 101 e 111
 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
                        Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0601