N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1991- 18 maggio 1992

                                N. 300
      Ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 18 maggio 1992) dal tribunale di Padova
    nel procedimento civile vertente tra Vivian Nadia e Pessarello
                           Luigina ed altri
 Processo civile - Convenuto non costituito perche' in condizioni di
    abituale infermita' mentale che lo rende incapace di provvedere ai
    propri interessi - Lamentata omessa previsione di interruzione del
    processo e di segnalazione, ad opera del giudice, al p.m., perche'
    promuova  la  procedura  di  interdizione e la nomina di un tutore
    provvisorio - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., artt. 75 e 300).
 (Cost., art. 24).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile
 iscritta a ruolo il 1ยบ febbraio 1990 al n. 745/90 r.g.,  promossa  da
 Vivian Nadia, attrice, con il proc. e dom. avv. G.M. Balduin con stu-
 dio  in  Padova,  via  R.  Rinaldi  n. 25 contro Pessarello Luigina -
 Vivian Silvano convenuti, con il proc. e dom. avv. A. Clo' con studio
 in Padova, via S. Biagio n. 15, Vivian Amalia, convenuta con il proc.
 e dom. avv. B. Ceretta con studio in Padova, via E. Filiberto  n.  3,
 Vivian Lorenzo, convenuto contumace.
    Oggetto: divisione ereditaria.
    Il Collegio, atteso che:
      Vivian  Nadia  ha  convenuto  in  giudizio  i coeredi Pessarello
 Luigina, Vivian Amalia, Vivian Silvano e Vivian  Lorenzo,  proponendo
 domanda  di  divisione  dell'eredita'  relitta da Vivian Giovanni; si
 sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione di Vivian Lorenzo; dal
 certificato  dell'ANFFAS  di  Padova,  prodotto   dalla   difesa   di
 Pessarello  Luigina  e  Vivian Silvano, risulta che Vivian Lorenzo e'
 affetto da sindrome  di  Down  con  conseguente  grave  insufficienza
 mentale,  difficolta'  di  ragionamento  ed  incapacita' di stabilire
 relazioni complesse tra gli oggetti:
      l'art. 75 del c.p.c. stabilisce che  sono  capaci  di  stare  in
 giudizio le persone, che hanno il libero esercizio dei diritti che si
 fanno   valere;   la  norma  e'  comunemente  intesa  nel  senso  che
 l'incapacita' naturale non ha alcuna rilevanza ai fini processuali  e
 che  solamente  a  seguito  di sentenza di interdizione, ovvero della
 nomina durante il giudizio di un tutore provvisorio, il  soggetto  e'
 posto  in  stato  di  incapacita' legale e perde la propria capacita'
 processuale;
      poiche'  l'incapace  naturale  e'  considerato   processualmente
 capace, allo stesso non puo' essere nominato un curatore provvisorio,
 ai  sensi degli artt. 78 e seguenti del c.p.c., atteso che tali norme
 trovano applicazione solamente nei confronti  dei  soggetti  ritenuti
 incapaci, ai sensi del precedente art. 75 del c.p.c.;
      del  pari  inapplicabile nei confronti dell'incapace naturale e'
 il disposto dell'art. 182 del  c.p.c.,  che  prevede  pur  sempre  la
 sussistenza  di  una  situazione di incapacita' legale e che non puo'
 essere interpretato nel senso di attribuire al giudice istruttore  il
 potere di invitare l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei
 confronti  del  convenuto naturalmente incapace, ai fini della nomina
 di un tutore, nei confronti del quale rinnovare la citazione entro un
 dato termine (argomento ex Corte costituzionale 16 ottobre  1986,  n.
 220);
      ove  consti che il convenuto e' naturalmente incapace il giudice
 istruttore non ha neppure il potere di dichiarare l'interruzione  del
 processo,  ai  sensi degli artt. 299 o 300 del c.p.c., posto che alla
 stregua di tali norme l'interruzione consegue solamente alla  perdita
 della  capacita'  di stare in giudizio e tale perdita, come ricordato
 in precedenza, non si verifica in ipotesi di incapacita' naturale;
      colui che, non interdetto, versi in una situazione  di  abituale
 incapacita'  di  intendere  e  di volere si trova pertanto, allorche'
 venga convenuto in giudizio, in una situazione  di  menomata  difesa,
 alla  quale, in base alle norme processuali vigenti, non e' possibile
 ovviare, con la conseguenza che il processo, nel quale sia  convenuto
 un  soggetto,  che  risulti essere naturalmente incapace e che non si
 sia costituito, non risponde al modello di "processo giusto", che  il
 primo  e  secondo  comma  dell'art.  24  della  Costituzione mirano a
 garantire (Corte costituzionale 16 ottobre 1986, n. 220);  l'incapace
 naturale, infatti, non solo puo' non essere in grado di difendersi in
 modo  adeguato, ma puo' non essere neppure in grado di rendersi conto
 del fatto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio;
      la fattispecie in esame e' per  certi  versi  analoga  a  quella
 esaminata  dalla  Corte  costituzionale  con  la  citata  sentenza 16
 ottobre 1986, n. 220, sentenza  con  la  quale  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del c.p.c. nella
 parte  in cui non prevedono, ove emerga una situazione di "scomparsa"
 del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad  op-
 era  del  giudice, del caso al pubblico ministero perche' promuova la
 nomina  del  curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il
 giudizio; ove emerga che il convenuto, sibbene non interdetto,  versi
 in  condizioni di abituale infermita' di mente, che lo rende incapace
 di provvedere ai propri interessi, gli artt.  75  e  300  del  c.p.c.
 appaiono  costituzionalmente  illegittimi  nella  parte  in  cui  non
 prevedono l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del
 giudice, al pubblico  ministero  perche'  promuova  la  procedura  di
 interdizione  e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti
 l'attore debba riassumere il giudizio;
      la questione di  legittimita'  costituzionale,  come  detto  non
 manifestamente  infondata, e' rilevante nel caso di specie, in quanto
 dal citato certificato dell'ANFFAS di Padova emerge che il  convenuto
 non  costituito Vivian Lorenzo e' affetto da sindrome di Down, che lo
 rende incapace di provvedere ai propri interessi;
      la questione e' rilevante ancorche' l'attrice, in quanto sorella
 del convenuto incapace, sia legittimata, ai sensi dell'art.  417  del
 c.c.,  a  promuovere  la  procedura  di  interdizione,  non potendosi
 ravvisare a carico  di  chi  intenda  agire  in  giudizio  contro  un
 soggetto  naturalmente incapace l'onere di promuovere la procedura di
 interdizione  e  la  nomina  del  tutore,  al  fine   di   instaurare
 validamente il giudizio.
                               P. Q. M.
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e
 300 del c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono,  ove  emerga  che  il  convenuto  non
 costituito versa in condizioni di abituale infermita' di  mente,  che
 lo  rende  incapace di provvedere ai propri interessi, l'interruzione
 del processo e la segnalazione, ad opera  del  giudice,  al  pubblico
 ministero  perche'  promuova la procedura di interdizione e la nomina
 di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere
 il giudizio;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
 presente   ordinanza   unitamente  agli  atti  ed  alla  prova  delle
 notificazioni e delle comunicazioni di cui sopra;
    Ordina che il processo sia sospeso  fino  alla  definizione  della
 questione di legittimita' costituzionale sollevata.
      Padova, addi' 18 dicembre 1991
                         Il presidente: VERGER
    Depositata in cancelleria addi' 27 gennaio 1992.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

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