N. 223 ORDINANZA 7 - 25 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Ex combattenti - Pensioni - Periodo 1›
 gennaio 1985-31 dicembre 1988 - Benefici - Titolari del diritto
 a pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 -  Esclusione  -
 Identiche  questioni gia' dichiarate infondate (sentenza n. 101/1990)
 e manifestamente infondate (ordinanze nn.
 414 e 501/1990, 28 e 127/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140   (Miglioramento   e
 perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
 sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
 di Ancona nel procedimento civile vertente tra  Ferroni  Nazzareno  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  649  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991.
    Visti  l'atto  di costituzione di Ferroni Nazzareno nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento civile vertente tra
 Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona,  con  ordinanza
 del  17  maggio  1991  (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento
 all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 6,  secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
 cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544
 del 1988 - prevede che il  beneficio  accordato  agli  ex-combattenti
 spetti  per  il  periodo  1›  gennaio  1985-31  dicembre 1988 ai soli
 titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e  non
 anche  a  quelli  (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di
 pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
      che nel giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  mezzo  dell'Avvocatura
 Generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 manifestamente infondata;
      che  nel  giudizio  si  e' costituito Nazzareno Ferroni aderendo
 alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;
    Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla  presente
 sono  state  dichiarate  infondate  con  sentenza  n.  101 del 1990 e
 manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990,  28  e
 127 del 1991;
      che   pertanto  la  questione,  non  essendo  stati  prospettati
 argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, secondo  comma,  della  legge  15  aprile
 1985,   n.   140   (Miglioramento   e   perequazione  di  trattamenti
 pensionistici  e  aumento  della  pensione  sociale),  sollevata,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con
 ordinanza del 17 maggio 1991.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0637