N. 229 ORDINANZA 7 - 25 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e   assistenza   -   Indennita'   di  accompagnamento  -
 Riconoscimento giudiziale - Maggior danno  eventualmente  subito  dal
 titolare   per  la  diminuzione  di  valore  del  credito  -  Mancata
 previsione -  Jus superveniens: legge 30 dicembre 1991, n. 412,  art.
 16, sesto comma - Nuova disciplina in materia - Necessita' di riesame
 in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (C.P.C.,  art. 442, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto
 1973, n. 533)
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  Guizzi,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 442 codice
 di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 legge 11  agosto
 1973,  n.  533,  (Disposizioni in materia di finanza pubblica), quale
 risulta per effetto della sentenza di questa Corte, n. 156 del  1991,
 promosso  con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Modena
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Bondi   Ada   e   Ministero
 dell'Interno  iscritta  al  n.  752  del  registro  ordinanze  1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Bondi Ada;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 aprile 1992 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso del procedimento civile  promosso  da  Ada
 Bondi   ved.   Pinelli   contro  il  Ministero  dell'interno  per  il
 riconoscimento del  diritto  all'indennita'  di  accompagnamento  per
 invalidi  civili  di  cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
 18, il Pretore di Modena,  con  ordinanza  dell'8  ottobre  1991,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.
 proc.  civ., quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte
 n. 156 del 1991, nella parte in cui non prevede che il  giudice,  nel
 pronunziare  sentenza  di  condanna  al  pagamento  di prestazioni di
 assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli interessi nella
 misura legale, il maggior danno eventualmente  subi'to  dal  titolare
 per la diminuzione di valore del suo credito;
      che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
 l'art. 3 Cost., stante l'omogeneita' della situazione dei destinatari
 della pubblica assistenza con quella di coloro a favore dei quali sia
 stato  costituito  un rapporto di assicurazione sociale, e l'art. 38,
 primo comma, Cost., il quale, al pari del secondo comma,  impone  che
 le   prestazioni  assistenziali  agli  invalidi  siano  sottratte  al
 deprezzamento della moneta;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituita  la
 ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;
    Considerato  che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
 stata emanata la legge 30 dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni  in
 materia  di  finanza  pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato
 una  nuova  disciplina  in  materia  di  rivalutazione  dei   crediti
 previdenziali  disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi
 e' portato  in  detrazione  dalle  somme  eventualmente  spettanti  a
 ristoro  del maggior danno subi'to dal titolare della prestazione per
 la diminuzione del valore del suo credito";
      che, pertanto, si rende necessario il  riesame  della  rilevanza
 della  questione  da  parte  del  giudice remittente, al quale, a tal
 fine, vanno restituiti gli atti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0643