N. 231 ORDINANZA 7 - 25 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Catasto  -  Imposta  di registro - Immobili censiti e non - Contratti
 relativi  -  Stipula  -   Agevolazioni   -   Applicabilita'   -   Jus
 superveniens: legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53 - Previsione di
 modalita'  di definizione agevolata delle controversie di valutazione
 - Necessita' di riesame in ordine alla rilevanza  della  questione  -
 Restituzione degli atti al giudice   a quo.
 
 (Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, terzo comma,  recte, d.-l. 14
 marzo 1988, n. 70)
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.12, terzo comma,
 della  legge  13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo
 1988,  n.  70  (Norme  in   materia   tributaria   nonche'   per   la
 semplificazione  delle  procedure  di  accatastamento  degli immobili
 urbani), promosso con ordinanza emessa  il  19  novembre  1990  dalla
 Commissione  tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti
 proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro
 di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
 dell'anno 1992.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  6  maggio  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
   Ritenuto   che   con  ordinanza  emessa  il  19  novembre  1990  la
 Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti
 proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro
 di Sora, ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.12,
 terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154  recte  del  decreto-
 legge  14  marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonche' per
 la semplificazione delle procedure di accatastamento  degli  immobili
 urbani),  convertito  in  legge  con modificazioni dall'art. 1, primo
 comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;
      che il giudice a quo osserva  che  la  norma  impugnata  non  ha
 sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla
 legge  26  aprile 1986, n.131, art. 52 (Disparita' di trattamento tra
 soggetti che stipulano atti aventi  ad  oggetto  immobili  censiti  e
 soggetti  che  stipulano contratti relativi ad immobili non censiti),
 poiche' le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154 del  1988
 sanciscono  l'applicazione  di tali agevolazioni solo ad atti formati
 successivamente alla sua entrata in vigore, creando - come deduce  il
 ricorrente - un periodo di rottura (1986-1988) le cui conseguenze non
 possono  farsi  ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro
 secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,
 n.  413 prevede modalita' di definizione agevolata delle controversie
 di valutazione;
      che pertanto si rende necessaria la restituzione degli  atti  al
 giudice  remittente  per un nuovo esame della rilevanza alla luce del
 citato jus superveniens;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone la restituzione degli atti.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
                 Il Presidente e redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0647