N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1992
N. 306 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra L.O.C.A.F.I.T. - Locazione macchinari industriali S.p.a. e il Servizio riscossione tributi, provincia di Genova, ambito "A" concessionario Cassa di risparmio di Genova ed Imperia ed altra. Riscossione delle imposte - Esecuzione forzata - Pignoramento mobiliare - Opposizione di terzo - Onere di proposizione prima della data fissata per il primo incanto - Mancata previsione della possibilita' di proporre l'opposizione anche oltre tale termine nel caso di esito infruttuoso del secondo incanto - Ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio per la difesa di un proprio diritto e violazione del diritto di proprieta' senza il previsto indennizzo. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52). (Cost., artt. 24 e 42).(GU n.25 del 10-6-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da Locafit - Locazione macchinari industriali S.p.a., in persona del suo a.d. dott. Massimo Fuzio con sede in Milano, difesa dall'avv. Nives Parimbelli del foro di Milano in virtu' di procura generale alle liti autenticata dal notaio Silvia Zardi di Milano in data 30 giugno 1989, rep. n. 14676, unitamente all'avv. Domenico Casella che la rappresenta in virtu' di mandato sociale in calce all'atto di riassunzione notificato il 13 luglio 1990 presso il cui studio di Genova, piazza della Vittoria, 10/11, ha eletto domicilio, attore, contro il Servizio riscossione dei tributi, concessione della provincia di Genova, ambito "A", concessionario Cassa di risparmio di Genova e Imperia elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 34/3z, presso lo studio dell'avv. Roberto Bado che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti not. G. Gaggero di Genova 12 marzo 1955, convenuto, nonche' contro Bossola Susanna, convenuto contumace. RITENUTO IN FATTO Il servizio riscossione dei tributi della provincia di Genova, ambito "A", gia' esattoria consorziale delle ii.dd. di Genova, vantando un credito di complessive L. 6.657.500 nei confronti della signora Bossola Susanna, in data 16 novembre 1989 presso la sede dell'azienda, sottoponeva a pignoramento mobiliare una fotocopiatrice "Canon" e relativi accessori. In data 12 e 13 dicembre 1989 venivano esperiti infruttuosamente due tentativi d'incanto. Il 16 dicembre 1989 la Locafit, venuta a conoscenza dell'esecuzione in corso proponeva davanti al pretore di Genova opposizione di terzo ex artt. 619 del c.p.c. e 52 del d.P.R. n. 602/1973, rivendicando la proprieta' della fotocopiatrice e degli accessori su cui era caduto il pignoramento, oggetto del contratto di leasing n. 150221 in data 10 gennaio 1988, e registrato il 15 febbraio 1989. Il pretore, sospesa l'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti davanti al tribunale, concedendo termine per la riassunzione. La Locafit ha tempestivamente riassunto il processo ed ha concluso per il riconoscimento della sua esclusiva proprieta' dei beni pignorati in data 16 novembre 1990 dall'esattoria di Genova in odio a Bossola Susanna, e conseguentemente per la declaratoria di nullita' ed inefficacia del pignoramento. Il Servizio riscossione tributi ha concluso invece perche' la domanda fosse dichiarata improponibile, inammissibile e, comunque respinta, per la tardivita' dell'opposizione proposta dopo che gia' erano stati effettuati due successivi incanti dei beni pignorati. CONSIDERATO IN DIRITTO L'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che l'opposizione prevista dall'art. 619 del c.p.c. dev'essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'art. 73 del medesimo d.P.R. dispone che qualora i beni pignorati restino invenduti anche al secondo incanti essi vengano consegnati al sindaco affinche' provveda alla vendita a trattativa privata; qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori e' data facolta' all'intendente di finanza di tentare la vendita anche in altri comuni. L'art. 620 del c.p.c. prevede che quando l'opposizione sia proposta dopo la vendita dei beni pignorati i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata. La Corte costituzionale con sentenza n. 85/1973 ha ritenuto non fondata la questione di perpetuita' costituzionale dell'art. 207, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle ii.dd. in vigore anteriormente alla riforma del 1973) che, analogamente all'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedeva che nel procedimento di esecuzione esattoriale l'opposizione di terzo "deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto", non ravvisando la violazione dell'art. 24 della Costituzione per la brevita' del termine che puo' ridursi a dieci giorni dal pignoramento (artt. 223 del t.u. n. 645/1958 e 69 del d.P.R. n. 603/1973), considerando che esso non rende meramente apparente o estremamente difficile la tutela l'esercizio del diritto e che e' giustificato dall'interesse alla celerita' del processo esecutivo in materia esattoriale; neppure e' stato ritenuto violato l'art. 113 della Costituzione che lungi dall'affermare la perpetuita' della tutela dei diritti nei confronti della p.a., ne garantisce la possibilita'; in- fine, non si e' ravvisato il contrasto con l'art. 3 della Costituzione che il giudice remittente aveva ipotizzato sulla base dell'erroneo presupposto che nell'esecuzione esattoriale non sia consentita l'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del c.p.c.; che nel caso di specie non sembra potere trovare applicazione il rimedio dell'art. 620 del c.p.c., poiche': a) i due incanti sono stati infruttuosi e nessuna somma e' stata ricavata dalla vendita; b) l'esecuzione esattoriale in corso e' attualmente sospesa con provvedimento del pretore, seppure contestato dalla procedente; c) il terzo fa valere il suo diritto sul bene pignorato e non sulla somma ricavata; che appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione; al terzo, infatti, e' ingiustificatamente precluso di fare valere il proprio diritto di proprieta' sui beni pignorati nell'ambito della procedura di riscossione coattiva delle ii.dd., nonostante essi non siano stati alienati per l'esito infruttuoso del secondo incanto, restando cosi' espropriato di tali beni, senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 24 e 42 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio di Ministri; Dispone altresi' che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 13 febbraio 1992. Il presidente: DIMUNDO 92C0657