N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1992
N. 307 Ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Nocita Francesco Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Richiesta dell'imputato di applicazione della pena - Dissenso del p.m. per ritenuta incongruita' della stessa - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di valutare la giustificatezza o meno del dissenso del p.m. in ordine a tale elemento, immediatamente anziche' all'esito del dibattimento - Irragionevole disparita' di trattamento - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 448, primo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.25 del 10-6-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 201/91 r.g. contro Nocita Francesco nato a Crotone il 12 agosto 1937, imputato dei reati di cui agli artt. 113/449 cpv. e 113/589 cpv., del c.p.; Premesso che l'imputato, tratto all'odierna udienza a giudizio di questo tribunale per rispondere dei reati sopra indicati, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, chiedeva personalmente a norma dell'art. 444 del c.p.p., applicazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione determinata cosi' come indicato in verbale; che il p.m. non prestava il proprio consenso ritenendo non congrua la pena richiesta; che a norma dell'art. 448, primo comma, del c.p.p., dato il suddetto dissenso, il tribunale dovrebbe procedere oltre nel dibattimento e solo all'esito dello stesso dovrebbe valutare la giustificatezza o meno del dissenso del p.m. e quindi la congruita' o meno della pena richiesta dall'imputato, provvedendo poi, in caso di ritenuta ingiustificatezza del dissenso e di congruita' della pena richiesta, a decidere con sentenza allo stesso modo di cui al primo periodo dell'art. 448 del c.p.p. applicando la pena indicata dall'imputato; Ritenuto che tale norma, ad avviso di questo Tribunale appare illegittima con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; che, invero, ricordato che gia' la Corte costituzionale in precedenti pronunce ha sostanzialmente ravvisato, tra l'altro, la causa giustificatrice dei riti speciali nell'effetto deflattivo dei processi, esigenza che ragionevolmente aveva potuto indurre il legislatore a prevedere l'effetto premiale della riduzione della pena per l'imputato che a quei riti ricorreva; che, con la normativa di cui trattasi, verrebbe invece meno il concreto perseguimento ed ottenimento dell'effetto predetto, solo residuando e privilegiandosi il beneficio in termini di riduzione di pena per l'imputato e dei relativi effetti ex art. 445 del c.p.p.; che cio' appare ora vieppiu' irragionevole, sia sotto il profilo di uguale trattamento sanzionatorio in parita' di situazioni ove in concreto il rito seguito sia quello ordinario, sia sotto il profilo del buon andamento della amministrazione della giustizia e della esigenza deflattiva sopra ricordata, dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 313/1990 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 444, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'obbligo per il giudice di valutare la congruita' della pena concordata tra le parti, cosi' di fatto imponendo al giudice stesso, anche in caso di accordo tra imputato e p.m., di valutare e stabilire sulla congruita' della pena richiesta; che tale giudizio sulla congruita', che quindi ormai in ogni caso deve essere adottato dal giudice, non si vede la ragione ne' pratica ne' di diritto per cui solo nel caso del dissenso del p.m. debba essere spostato all'esito del dibattimento quando ormai saranno persi, ed anzi aggravati, per la problematica in piu', tutti i benefici che in termini di esigenza deflattiva hanno consigliato il legislatore a tale forma di definzione del processo; che al contrario tutte le esigenze, in uno con la concreta possibilita' pratica, depongono per la anticipazione alla fase preliminare, del giudizio sulla congruita' della pena richiesta, anche quando vi sia dissenso sul punto espresso dal p.m.; Ritenuto, infine, che la questione e' rilevante ai fini della decisione sull'ulteriore corso o meno del dibattimento e quindi del giudizio;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva dinanzi alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove prevede che solo all'esito del dibattimento e non immediatamente dopo le relative richieste il giudice, ove vi sia stato dissenso del p.m., debba valutare la giustificatezza o meno di detto dissenso e quindi la congruita' o meno della pena richiesta dall'imputato; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Crotone, addi' 2 aprile 1992 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0658