N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1992

                                N. 308
   Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dalla pretura di S. Maria Capua
                 Vetere, sezione distaccata di Capua,
         nel procedimento penale a carico di Buonaurio Mattia
 Regione Campania - Esercizio di cave e torbiere in zone sottoposte a
    vincolo paesistico gia' in atto al momento della entrata in vigore
    della  legge  regionale  n.  54/1985  -  Previsione,   con   legge
    regionale, della possibilita' di proseguire l'attivita' estrattiva
    previa  presentazione  di  domanda di autorizzazione, da ritenersi
    concessa  in  caso   di   silenzio   da   parte   della   pubblica
    amministrazione - Lamentata interferenza da parte della regione in
    materia   penale,   atteso  che  la  normativa  statale  considera
    penalmente rilevante ogni modificazione  dello  stato  dei  luoghi
    nelle   zone   sottoposte   a  vincolo  paesistico  -  Prospettata
    disparita' di trattamento  fra  gli  esercenti  delle  cave  della
    regione  Campania  e  quelli  di  altre  regioni  nonche'  fra gli
    esercenti della stessa regione Campania a seconda  della  data  di
    inizio della coltivazione della cava.
 (Legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo
    comma).
 (Cost., artt. 3, 9 e 25).
(GU n.25 del 10-6-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti  gli atti del procedimento penale n. 207/90 nei confronti di
 Buonaurio Mattia, al quale e' riunito il procedimento n. 326/91 per i
 reati di cui in epigrafe;
    Rilevato  che,  all'esito  dell'escussione   dei   testi   addotti
 dall'accusa,  all'udienza  del  9  marzo  1992  il  p.m. ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36,  primo  comma,
 della legge regione Campania 13 dicembre 1985 in relazione agli artt.
 3,  25,  secondo  comma,  32  della  Costituzione,  poiche'  la norma
 denunciata creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento  tra
 coloro  i  quali hanno intrapreso l'esercizio di attivita' estrattiva
 in epoca anteriore o rispettivamente posteriore  alla  citata  legge,
 nonche' costituirebbe un'illegittima interferenza della Regione nella
 potesta'  punitiva riservata in via esclusiva al legislatore statale,
 ed infine  creerebbe  irreparabile  danno  alla  tutela  del  diritto
 all'integrita' dell'ambiente;
    Sentita  la  parte  civile,  che  si  e'  associata  all'eccezione
 sollevata dal p.m., e la difesa dell'imputato, che si e' rimessa alle
 determinazioni del giudicante;
    Cio' premesso;
                             O S S E R V A
    L'attivita' di esercizio di cava espletata dal prevenuto  sin  dal
 1984,  come risulta dagli atti di causa, trova regolamentazione nella
 legge regione Campania 13 dicembre  1985,  n.  54,  che,  per  quanto
 concerne la coltivazione delle cave in atto, quale quella in oggetto,
 alla  data  di  entrata  in vigore della legge predetta, all'art. 36,
 primo comma,  stabilisce  che  l'attivita'  puo'  essere  proseguita,
 purche'  l'esercente  abbia  presentato nelle forme e nei termini ivi
 previsti  domanda  di  proseguimento   per   ottenere   il   relativo
 provvedimento autorizzatorio.
    Il  Buonaurio  ha  presentato la relativa domanda ed ha continuato
 l'attivita'  estrattiva,  in  zona  peraltro   soggetta   a   vincolo
 paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  1,  lett.  c),  della  legge  n.
 431/1985, in zona cioe' in cui  l'autorizzazione  va  denegata,  come
 previsto dall'art. 36, terzo comma, della citata legge regionale.
    Essendo  peraltro  seguito  alla domanda di autorizzazione un mero
 silenzio (inadempimento) da parte dell'ente regione,  l'attivita'  in
 oggetto verrebbe ad essere resa lecita sine die dalla norma dell'art.
 36, primo comma, cit. della l.r.
    A giudizio dello scrivente, pertanto, la questione di legittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  p.m. va dichiarata non manifestamente
 infondata in relazione  ai  parametri  costituzionali  indicati,  con
 riferimento  peraltro  all'art.  9  della  Costituzione  in luogo del
 richiamato art. 32.
    In effetti la norma denunciata della  citata  legge  regionale  ha
 l'effetto  di  rendere lecita, subordinatamente alla presentazione di
 istanza di autorizzazione nei sei mesi dall'entrata in  vigore  della
 l.r.  13  dicembre  1985, n. 54, peraltro successiva alla legge dello
 Stato n. 431/1985, un'attivita' che  la  predetta  normativa  statale
 all'art.  1-sexies  considera  penalmente  rilevante,  essendovi  ivi
 vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi.
    A parere di questo Pretore risulterebbero cosi' violati:
       a)  l'art.  3 della Costituzione, per disparita' di trattamento
 ingiustificato tra i coltivatori di cava  della  regione  Campania  e
 quelli  di  altre  regioni,  nonche'  tra i coltivatori di cava della
 stessa regione Campania che esercitino attivita' estrattiva  in  zona
 vincolata, a seconda della data di inizio della coltivazione di cava;
       b)  l'art.  25,  secondo  comma,  della Costituzione, avendo la
 regione illegittimamente interferito in materia penale;
       c) l'art. 9 della Costituzione, consentendo di fatto l'art. 36,
 primo comma, della l.r. n. 54/1985, anche in  assenza  dell'esercizio
 del potere-dovere (in questo caso) di diniego della autorizzazione da
 parte  dell'ente  regione,  la  grave  lesione del bene soggetto alla
 tutela del vincolo paesaggistico.
    Oltre che non manifestamente infondata, la  prospettata  questione
 di  legittimita'  costituzionale della norma regionale in oggetto, e'
 altresi' rilevante ai fini della  decisione  del  presente  processo,
 dipendendone  o  meno l'affermazione della penale responsabilita' del
 prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 1-sexies della legge  n.
 43/1985.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  e  2  della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 36, primo  comma,  della  legge
 regione  Campania  13  dicembre  1985,  n. 54, sollevata dal p.m., in
 relazione agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 della Costituzione;
    Sospende il presente processo e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la presente ordinanza, letta in udienza alle parti in
 causa, sia notificata, a cura della cancelleria, al presidente  della
 giunta  regionale  della  Campania  e  comunicata  al  presidente del
 consiglio regionale della Campania.
      Capua, addi' 16 marzo 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                                 Il collaboratore: (firma illeggibile)
 92C0659