N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1992
N. 308 Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dalla pretura di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, nel procedimento penale a carico di Buonaurio Mattia Regione Campania - Esercizio di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo paesistico gia' in atto al momento della entrata in vigore della legge regionale n. 54/1985 - Previsione, con legge regionale, della possibilita' di proseguire l'attivita' estrattiva previa presentazione di domanda di autorizzazione, da ritenersi concessa in caso di silenzio da parte della pubblica amministrazione - Lamentata interferenza da parte della regione in materia penale, atteso che la normativa statale considera penalmente rilevante ogni modificazione dello stato dei luoghi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico - Prospettata disparita' di trattamento fra gli esercenti delle cave della regione Campania e quelli di altre regioni nonche' fra gli esercenti della stessa regione Campania a seconda della data di inizio della coltivazione della cava. (Legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma). (Cost., artt. 3, 9 e 25).(GU n.25 del 10-6-1992 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 207/90 nei confronti di Buonaurio Mattia, al quale e' riunito il procedimento n. 326/91 per i reati di cui in epigrafe; Rilevato che, all'esito dell'escussione dei testi addotti dall'accusa, all'udienza del 9 marzo 1992 il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge regione Campania 13 dicembre 1985 in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 della Costituzione, poiche' la norma denunciata creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro i quali hanno intrapreso l'esercizio di attivita' estrattiva in epoca anteriore o rispettivamente posteriore alla citata legge, nonche' costituirebbe un'illegittima interferenza della Regione nella potesta' punitiva riservata in via esclusiva al legislatore statale, ed infine creerebbe irreparabile danno alla tutela del diritto all'integrita' dell'ambiente; Sentita la parte civile, che si e' associata all'eccezione sollevata dal p.m., e la difesa dell'imputato, che si e' rimessa alle determinazioni del giudicante; Cio' premesso; O S S E R V A L'attivita' di esercizio di cava espletata dal prevenuto sin dal 1984, come risulta dagli atti di causa, trova regolamentazione nella legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, che, per quanto concerne la coltivazione delle cave in atto, quale quella in oggetto, alla data di entrata in vigore della legge predetta, all'art. 36, primo comma, stabilisce che l'attivita' puo' essere proseguita, purche' l'esercente abbia presentato nelle forme e nei termini ivi previsti domanda di proseguimento per ottenere il relativo provvedimento autorizzatorio. Il Buonaurio ha presentato la relativa domanda ed ha continuato l'attivita' estrattiva, in zona peraltro soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge n. 431/1985, in zona cioe' in cui l'autorizzazione va denegata, come previsto dall'art. 36, terzo comma, della citata legge regionale. Essendo peraltro seguito alla domanda di autorizzazione un mero silenzio (inadempimento) da parte dell'ente regione, l'attivita' in oggetto verrebbe ad essere resa lecita sine die dalla norma dell'art. 36, primo comma, cit. della l.r. A giudizio dello scrivente, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. va dichiarata non manifestamente infondata in relazione ai parametri costituzionali indicati, con riferimento peraltro all'art. 9 della Costituzione in luogo del richiamato art. 32. In effetti la norma denunciata della citata legge regionale ha l'effetto di rendere lecita, subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione nei sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 13 dicembre 1985, n. 54, peraltro successiva alla legge dello Stato n. 431/1985, un'attivita' che la predetta normativa statale all'art. 1-sexies considera penalmente rilevante, essendovi ivi vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi. A parere di questo Pretore risulterebbero cosi' violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento ingiustificato tra i coltivatori di cava della regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori di cava della stessa regione Campania che esercitino attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda della data di inizio della coltivazione di cava; b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avendo la regione illegittimamente interferito in materia penale; c) l'art. 9 della Costituzione, consentendo di fatto l'art. 36, primo comma, della l.r. n. 54/1985, anche in assenza dell'esercizio del potere-dovere (in questo caso) di diniego della autorizzazione da parte dell'ente regione, la grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. Oltre che non manifestamente infondata, la prospettata questione di legittimita' costituzionale della norma regionale in oggetto, e' altresi' rilevante ai fini della decisione del presente processo, dipendendone o meno l'affermazione della penale responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 43/1985.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, sollevata dal p.m., in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 della Costituzione; Sospende il presente processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, letta in udienza alle parti in causa, sia notificata, a cura della cancelleria, al presidente della giunta regionale della Campania e comunicata al presidente del consiglio regionale della Campania. Capua, addi' 16 marzo 1992 Il pretore: (firma illeggibile) Il collaboratore: (firma illeggibile) 92C0659