N. 242 SENTENZA 20 maggio - 3 giugno 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobile adibito ad uso non abitativo - Locatore - Obbligo all'indennita' di avviamento commerciale anche in caso di ordine dell'autorita' di evacuazione totale dell'immobile - Richiamo alla sentenza n. 542/1989 della Corte - Esclusione di ogni effetto lucrativo derivante dal cessato rapporto di locazione - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69) (Cost., art. 3).(GU n.24 del 4-6-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con due ordinanze emesse il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Spoleto nei procedimenti civili vertenti tra: 1) Massaroni Gaetano, ed altro, e Trincia Enrico; 2) Massaroni Gaetano e Bianconi Sergio, iscritte rispettivamente ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Spoleto con due ordinanze emesse il 23 ottobre 1991 nel corso di procedimenti di appello proposti da Gaetano Massaroni avverso due sentenze con le quali il Pretore lo aveva condannato a corrispondere ad Enrico Trincia ed a Sergio Bianconi somme di danaro a titolo di indennita' per avviamento commerciale in relazione alla locazione ad uso non abitativo di due immobili siti in Norcia, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nella parte in cui "pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della P.A. abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone cosi' venir meno la utilizzabilita' economica". Il giudice di primo grado aveva ritenuto irrilevante la causa di cessazione del rapporto di locazione, costituita dalla ordinanza di evacuazione totale del fabbricato emessa dal sindaco di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 1979. 2. - Le ordinanze di rimessione rilevano che l'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che determina i casi in cui il conduttore ha diritto alla indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento" (sentenza n. 542 del 1989). La fattispecie all'esame del giudice a quo concerne contratti di locazione sorti anteriormente alla legge n. 392 del 1978, per i quali trova applicazione l'art. 69 della stessa legge. Questa disposizione disciplina il diritto di prelazione in caso di nuova locazione e la indennita' per l'avviamento commerciale, senza prevedere la esclusione della indennita' stessa quando il rapporto cessa per provvedimento della pubblica Amministrazione. Il Tribunale di Spoleto ha sollevato pertanto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 392 del 1978, che e' chiamato ad applicare, in quanto la indennita' di avviamento spetterebbe al conduttore in un caso di "mancata prosecuzione della locazione di un immobile per la cui sopravvenuta inabitabilita' e' stata emessa ordinanza di evacuazione totale". Il giudice rimettente ha ritenuto la questione non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'art. 69 della legge n. 392 del 1978 disciplina i casi di esclusione del diritto del conduttore all'indennita' di avviamento in modo del tutto analogo all'art. 34 della stessa legge, senza che vi sia alcuna fondata ragione che giustifichi una differenza di trattamento a seconda che l'indennita' concerna i contratti soggetti alla disciplina transitoria ovvero quelli soggetti alla disciplina ordinaria. 3. - Le due ordinanze sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 5, prima serie speciale, del 29 gennaio 1992. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Spoleto, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' di avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della pubblica Amministrazione abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone cosi' venir meno l'utilizzabilita' economica. Il giudice rimettente sottolinea che la disciplina dettata per il regime transitorio dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978, da applicare ai contratti di locazione stipulati anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, e' del tutto analoga alla disciplina prevista dall'art. 34 per i contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge. Questa disciplina e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui l'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non prevede, tra le cause di esclusione dell'obbligo di corresponsione dell'indennita' per l'avviamento commerciale, i provvedimenti amministrativi che, impedendo la utilizzabilita' economica dell'immobile, escludono ogni possibile arricchimento del locatore. I due giudizi, riferiti alla stessa disposizione e di identico contenuto, sono evidentemente connessi e possono essere riuniti e decisi congiuntamente. 2. - La questione e' fondata. Questa Corte ha piu' volte affermato che e' conforme ai precetti costituzionali una disciplina diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale indennita' compensatrice della perdita che egli subisce e che, secondo una valutazione tipica del legislatore, tiene conto dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta dal conduttore (sentenze n. 300 del 1983, n. 882 del 1988 e n. 116 del 1989). L'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto, bilanciando la perdita dell'avviamento per il conduttore e l'arricchimento senza causa propria del locatore, viene meno quando a porre fine al rapporto di locazione, senza responsabilita' del locatore, e' un provvedimento della pubblica Amministrazione che vieta sine die l'utilizzazione dell'immobile ed esclude ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale. Questo principio e' stato gia' affermato nella sentenza n. 542 del 1989 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, disciplinando l'indennita' per la perdita dell'avviamento, non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita'. Difatti e' stato ritenuto irragionevole non riconoscere a tale causa di cessazione del rapporto gli stessi effetti che si verificano negli altri casi di cessazione del rapporto che, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennita' di avviamento. Lo stesso principio deve trovare applicazione per la analoga disciplina dettata dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 per i rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore della legge. Anche per questi rapporti la cessazione della locazione o la mancata prosecuzione di essa determinata da un provvedimento autoritativo, adottato senza responsabilita' del locatore e che vieta sine die l'uso dell'immobile, esclude ogni effetto lucrativo derivante dal cessato rapporto di locazione. Ne segue la irragionevolezza, gia' valutata per la analoga disciplina dettata dall'art. 34 della legge 392 del 1978 e che si estende anche alla ipotesi ora presa in considerazione. Deve essere pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo per il locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cassazione del rapporto locativo e' un provvedimento della pubblica Amministrazione che, senza che vi abbia dato causa il locatore, esclude sine die la utilizzazione economica dell'immobile e non determina per il conduttore alcun effetto lucrativo per la cessata relazione contrattuale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0669