N. 243 SENTENZA 20 maggio - 3 giugno 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Geometri - Liquidazione della pensione
 minima   di   vecchiaia  -  Applicazione  del  criterio  del  c.d.
 sottominimo - Richiamo  alla  sentenza  n.  243/1990  -  Norma  in
 contraddizione  con  le  finalita'  di flussi finanziari (obblighi
 aggiuntivi di contribuzione, contributi soggettivi del 10%) per la
 integrazione   al   minimo   delle   pensioni   -   Illegittimita'
 costituzionale.
 (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quinto comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.24 del 4-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto,
 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di
 Previdenza  ed  Assistenza  a  favore  dei Geometri), promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dalla Corte di Cassazione
 - Sezione Lavoro - sui ricorsi proposti da Cavallini  Lovanio  contro
 la  Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri
 e dalla Cassa Nazionale di Previdenza  ed  Assistenza  a  favore  dei
 Geometri  contro  Cavallini  Lovanio,  iscritta al n. 52 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
      2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal  Pretore  di  Rovigo
 nel  procedimento  civile  vertente tra Borghetto Fortunato contro la
 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, iscritta al
 n. 86  del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  10, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  6  maggio  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio promosso da Lovanio Cavallini,
 titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa  nazionale  di
 previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione
 e'  stata  liquidata  in  base al criterio del c.d. "sottominimo", la
 Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla
 Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3 e  38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  quinto  comma,  della legge 20 ottobre
 1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione  minima  non
 puo'  in alcun caso superare la media del reddito professionale degli
 ultimi  dieci  anni  dichiarato  dall'iscritto  ai  fini  dell'IRPEF,
 rivalutato nella misura del 100%.
    Secondo  il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt.
 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per
 cui  sono  state   dichiarate   costituzionalmente   illegittime   le
 disposizioni  della  legge  n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai
 fini della liquidazione delle pensioni di inabilita' e di invalidita'
 (sent. n. 243 del 1990).
    2. - La medesima questione  e'  stata  sollevata  dal  Pretore  di
 Rovigo  con  ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio
 civile promosso da Fortunato Borghetto contro la Cassa predetta.
    Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di
 cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se  l'iscritto  non
 avesse  percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo
 ciononostante  alla  Cassa  (e'  infatti  obbligato  a   versare   il
 contributo  minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento,
 in contrasto con le finalita' solidaristiche  della  contribuzione  e
 con  il  principio  del  minimo  vitale  garantito dall'art. 38 della
 Costituzione".
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte di cassazione  e  il  Pretore  di  Rovigo  ritengono
 contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto
 comma,  della  legge  20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i
 geometri, che  applica  il  criterio  c.d.  del  sottominimo  per  la
 liquidazione della pensione minima di vecchiaia.
    2.  -  Le  due  ordinanze  hanno  per oggetto la stessa questione;
 pertanto va disposta la riunione dei giudizi perche' siano decisi con
 unica sentenza.
    3. - La questione e' fondata.
    Con sentenza n. 243 del  1990  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato
 costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri,
 gli  artt.  4  e  5  della  legge n. 773 del 1982, nella parte in cui
 rinviavano all'art.  2,  quinto  comma,  per  la  liquidazione  delle
 pensioni  di  inabilita'  e  di  vecchiaia. Per analoghe ragioni deve
 essere dichiarata l'illegittimita' dello stesso art. 2, quinto comma,
 ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.
    Il ricorso alla misura del sottominimo per la  liquidazione  della
 pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si
 fonda  l'istituto  della  pensione  minima, sarebbe giustificato solo
 come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio  della
 gestione. Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale
 condizione  prevedendo,  oltre al contributo soggettivo del dieci per
 cento  sul  reddito  fino  a  40  milioni,  obblighi  aggiuntivi   di
 contribuzione  a  titolo  di  solidarieta',  destinati  a  finanziare
 l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si
 pone percio' in  contraddizione  con  la  finalita'  di  tali  flussi
 finanziari  e  contrasta  col requisito di adeguatezza della pensione
 alle esigenze di vita, sancito dall'art.  38,  secondo  comma,  della
 Costituzione  Giova ricordare che la norma corrispondente nelle leggi
 sulla  previdenza  forense  e  sulla  previdenza  degli  ingegneri  e
 architetti  e' stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio
 1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n.  290
 (art. 2, comma 5).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, quinto comma,  della  legge  20  ottobre  1982,  n.  773
 (Riforma  della  Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
 dei Geometri).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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