N. 245 SENTENZA 20 maggio - 3 giugno 1992

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Energia  elettrica  -  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Risparmio
 energetico  -  Norme transitorie - Lesione di competenze statutarie e
 assenza di fondamento legislativo - Norme tecniche  -  Richiamo  alla
 sentenza n. 483/1991 della Corte - Inammissibilita'
(GU n.25 del 10-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato  il  12  dicembre  1991,  depositato  in Cancelleria il 20
 dicembre 1991, per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  del
 decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 7  ottobre  1991,  recante (Norme transitorie per il contenimento dei
 consumi energetici) ed iscritto al n. 51 del registro conflitti 1991;
    Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice  relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano;
                           Ritenuto in fatto
    1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto  di
 attribuzione,  nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  7  ottobre
 1991,  recante  norme  transitorie  per  il  contenimento dei consumi
 energetici, assumendo la violazione di  diversi  parametri  statutari
 (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3,
 8,  9 e 10; 10; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107 dello Statuto;
 norme di attuazione recate dai d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo
 1977 n. 235; nonche' leggi 30 novembre 1988 n. 386 e 21  aprile  1983
 n. 127) e la invasione di proprie competenze, oltreche' la violazione
 del principio di legalita' e di leale collaborazione.
    1.2.  -  Ricorda  la  ricorrente  di  avere, con autonomo ricorso,
 sollevato questione di legittimita' costituzionale in via  principale
 di  varie norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sull'attuazione del
 piano   energetico   nazionale,   ritenute   lesive   di   competenze
 provinciali,  tra  le  quali  l'art.  4,  quarto  comma,  che prevede
 l'emanazione di un  regolamento  governativo,  secondo  un'articolata
 procedura,  in  tema  di  contenimento  dei  consumi  energetici  con
 particolare riguardo alla determinazione delle zone climatiche,  alla
 durata  giornaliera  di  attivazione e ai periodi di accensione degli
 impianti termici, alla temperatura massima durante  il  funzionamento
 degli impianti, ed altro.
    Il provvedimento ministeriale ora impugnato, che e' stato adottato
 ai  sensi  del sesto comma dell'art. 4 della indicata legge n. 10, e'
 espressamente giustificato sia con la considerazione che non e' stato
 ancora emanato il regolamento governativo previsto dal  quarto  comma
 dell'art.  4  cit., sia in quanto reca disposizioni "transitorie" per
 l'esercizio degli impianti di riscaldamento nella stagione 1991-92 ed
 ai fini della "conservazione dell'ambiente nelle aree urbane".
    Esso, ove ritenuto applicabile anche nel  territorio  provinciale,
 sarebbe,  ad  avviso della ricorrente, lesivo di proprie attribuzioni
 costituzionali per le stesse ragioni poste a fondamento  del  ricorso
 in via principale; essendo quindi la soluzione del presente conflitto
 strettamente    dipendente    dalla    questione    di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, quarto comma, cit.  qualora  quest'ultima
 venisse  accolta,  e'  evidente  che, non potendo lo Stato emanare il
 decreto presidenziale di cui al quarto comma dell'art.  4  vincolante
 anche  per  la  Provincia  di Bolzano, a maggior ragione non potrebbe
 essere emanata  una  disciplina  siffatta  con  un  semplice  decreto
 ministeriale,  come quello previsto dal sesto comma del medesimo art.
 4.
    1.3.  -  Sotto  altro  profilo,  e  nella  ipotesi  in  cui  fosse
 dichiarata  infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 4, quarto  comma,  della  legge,  la  Provincia  ricorrente
 denuncia  il  provvedimento ministeriale impugnato in quanto privo di
 fondamento legale, dal momento che il Ministro dell'industria non  e'
 dalla legge abilitato ad emanare un decreto in sostituzione (anche se
 provvisoria) del regolamento governativo di cui al quarto comma dello
 stesso  art.4,  bensi' ha soltanto il potere di proporre al Consiglio
 dei ministri l'adozione del regolamento. Ne' puo' ritenersi  che  gli
 addotti  motivi di "necessita' ed urgenza" giustifichino l'emanazione
 del decreto ministeriale,  perche'  una  simile  interpretazione  non
 trova  il  suo fondamento in nessuna norma della legge n. 10. Nemmeno
 il riferimento all'esigenza di conservazione dell'ambiente nelle aree
 urbane appare conferente, perche' il Ministro dell'industria  non  ha
 alcun  potere al riguardo, spettando eventualmente questo al Ministro
 dell'ambiente o a quello della sanita'.
    1.4. - Da ultimo e sotto un ulteriore  profilo,  il  provvedimento
 impugnato  sarebbe  comunque  illegittimo, sia perche' il sesto comma
 dell'art.  4  impone  che  siano  previamente  "sentiti  i   ministri
 interessati",  cosa  che nella specie non e' avvenuta, e sia perche',
 anche ammesso  che  il  Ministro  dell'industria  possa  adottare  il
 decreto  in  questione,  incidendo  questo  in  materie di competenza
 provinciale, si sarebbe dovuta consultare la Provincia autonoma prima
 della sua emanazione, in virtu' del principio di leale collaborazione
 e tenendo anche conto che tale consultazione e' prevista  dal  quarto
 comma  del  ricordato  art.  4,  in  sede di adozione del regolamento
 governativo.
    1.5.  -  La  ricorrente chiede quindi il parziale annullamento del
 decreto ministeriale impugnato.
    2. - Non si e' costituito in giudizio il Presidente del  consiglio
 dei ministri, nonostante regolare notifica del ricorso.
    3.  - In prossimita' dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano
 ha presentato una memoria nella quale  ribadisce  le  censure  svolte
 nell'atto  introduttivo del giudizio, ulteriormente avvalorate, a suo
 avviso, dalla intervenuta decisione di questa Corte n. 483  del  1991
 con   la  quale  sono  state  decise  le  questioni  di  legittimita'
 costituzionale proposte in via principale avverso talune disposizioni
 della ricordata legge n. 10 del 1991.
                        Considerato in diritto
    1. -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,  in  relazione  al d.m. 7
 ottobre 1991 (G.U., suppl. ord. n. 241 del 14 ottobre 1991),  con  il
 quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
 dettato   "norme   transitorie   per   il  contenimento  dei  consumi
 energetici", che, ad avviso della  ricorrente,  sarebbero  lesive  di
 proprie  competenze  statutariamente  garantite e prive di fondamento
 legislativo.
    Si sostiene in particolare nel ricorso che le norme attributive di
 competenze provinciali (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20,
 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9 e 10; 10; 12; 13; 14;  16,  primo  comma;
 104  e  107  dello  Statuto; norme di attuazione recate dai d.P.R. 22
 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo 1977 n. 235; nonche' leggi  30  novembre
 1988  n.  386  e  21  aprile  1983 n. 127), violate dal provvedimento
 ministeriale ora impugnato, sarebbero le stesse gia'  invocate  dalla
 Provincia  di  Bolzano  nel  ricorso  a  suo  tempo  proposto  in via
 principale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (tra
 gli altri, anche) dell'art. 4 della legge n. 10 del 1991  in  materia
 di  consumi  energetici,  "su  cui  il decreto in questione assume di
 essere fondato".
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    Come si e' gia' ricordato l'art. 4 della  legge  citata  e'  stato
 impugnato   a   suo  tempo  dalla  ricorrente,  con  ricorso  in  via
 principale, solo nei commi primo, terzo, quarto e quinto.  Il  quarto
 comma,  cui  la Provincia autonoma fa riferimento nel ricorso avverso
 il menzionato  decreto  ministeriale,  dispone  che  con  regolamento
 adottato  con  decreto del Presidente della Repubblica siano "emanate
 norme per il contenimento dei  consumi  di  energia,  riguardanti  in
 particolare  progettazione,  installazione,  esercizio e manutenzione
 degli impianti termici, e i seguenti  altri  aspetti:  determinazione
 delle  zone  climatiche,  durata  giornaliera  di attivazione nonche'
 periodi di accensione degli impianti termici", oltre a numerosi altri
 oggetti non attinenti alla controversia.
    Questa Corte, con sentenza n. 483 del 1991 (punti 6.1  e  6.2  del
 Considerato  in  diritto),  nel  dichiarare  non fondata la questione
 (punto 7 del dispositivo) sollevata con  il  citato  ricorso  in  via
 principale, ha ritenuto che le disposizioni, contenute nei richiamati
 commi  dell'art.  4,  non  possono  ritenersi  invasive di competenze
 provinciali,  in  quanto  "esse  si  limitano  a  demandare  a  fonti
 regolamentari  l'adozione  di  un  complesso  di  norme  tecniche che
 rispondono ad esigenze di carattere unitario per l'intero  territorio
 del  Paese,  in  vista  del perseguimento delle finalita', di rilievo
 nazionale, inerenti al risparmio energetico". In detta sentenza si e'
 precisato  che  l'affidamento di "aspetti squisitamente tecnici" alla
 regolamentazione dello  Stato  non  e'  illegittimo,  in  quanto  non
 vengono   coinvolti   "scelte   ed   indirizzi  di  ordine  politico-
 amministrativo", che sono propri  dei  soggetti  di  autonomia  nelle
 materie loro attribuite.
    3.  -  Cio'  premesso,  va  rilevato  pero' che nella premessa del
 decreto ministeriale oggetto del  conflitto  si  afferma  che  -  non
 essendo  stati  ancora  emanati i regolamenti governativi previsti da
 numerose norme della legge n. 10 del 1991 e, in  particolare,  quello
 indicato  nel  quarto  comma  dell'art.  4  - l'autorita' centrale ha
 provveduto, sulla base dell'art. 4, sesto comma, della legge, per  la
 stagione  gia'  iniziata all'epoca dell'emanazione del provvedimento,
 con una normativa meramente transitoria, "ai  fini  del  contenimento
 dei  consumi  energetici  per  la  stagione di riscaldamento 1991-92,
 nonche' ai fini della conservazione dell'ambiente nelle aree urbane".
    Il  provvedimento  impugnato  reca  infatti  le  necessarie  norme
 tecniche  per consentire l'esercizio degli impianti di riscaldamento,
 facoltizzando  peraltro,  in  un  rapporto   di   collaborazione,   i
 presidenti  delle  giunte  regionali  o  delle  province  autonome ad
 aumentare  i  periodi  di  durata  e  le  ore  di  esercizio,  sempre
 limitatamente alla stagione ormai in corso.
    Anche  se  la  mancata emanazione del regolamento da approvarsi ai
 sensi dell'art. 4, quarto comma, cit., e' menzionata, come obbiettiva
 circostanza,  nelle  premesse  del  decreto  ministeriale  impugnato,
 tuttavia,  come si e' gia' rilevato, questo e' stato emanato ai sensi
 del sesto comma dell'art. 4 - del quale appare rispettoso, contenendo
 "norme specifiche  efficaci  ..  per  periodi  limitati,  dirette  ad
 assicurare  il  contenimento  dei  consumi energetici" - di una norma
 legislativa, cioe', che non  ha  formato  oggetto,  a  differenza  di
 altre, a suo tempo, di impugnativa in via principale.
    Non   sussiste   percio'   il   presupposto  della  censura  della
 ricorrente, circa la mancata osservanza del procedimento previsto per
 l'emanazione del regolamento  da  adottarsi  ai  sensi  dell'art.  4,
 quarto  comma, cit., trattandosi di un provvedimento emanato ai sensi
 di altra norma (art. 4, sesto comma)  che  non  prevede  il  medesimo
 procedimento.
    4.  -  Inammissibile  e', poi, il motivo con il quale si deduce la
 mancata osservanza del procedimento  prescritto  dall'art.  4,  sesto
 comma,  per  l'emanazione del decreto ministeriale, non essendo stati
 "sentiti i ministri interessati". Osserva al riguardo la  Corte  che,
 per  potersi  esperire  il  rimedio  del conflitto di attribuzione da
 parte di una regione o di una provincia autonoma, non e'  sufficiente
 che   il   "cattivo  esercizio"  del  potere  si  manifesti  in  mera
 illegittimita' dell'atto - sindacabile dal giudice amministrativo con
 i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale (sentt. nn. 1112 e 731 del
 1988) - ma occorre anche che esso possa configurare una lesione o una
 menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto
 ricorrente (sentt. nn. 104 del 1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152 del
 1986, 191 del 1976).
    5. - Inammissibile e', infine, la  censura  con  la  quale,  sotto
 altro   profilo,  la  ricorrente  lamenta  l'invasivita'  di  proprie
 competenze, in quanto la  legge  provinciale  5  maggio  1987  n.  11
 avrebbe gia' regolato lo specifico settore. Diversamente da quanto si
 sostiene,   detta   legge   non   contiene   norme   concernenti   la
 determinazione  delle  zone  climatiche  nell'ambito  del  territorio
 provinciale   e   l'orario   di   funzionamento   degli  impianti  di
 riscaldamento negli edifici, per cui la Provincia autonoma  non  puo'
 vantare  di  aver gia' esercitato proprie funzioni nella materia, per
 contestare  il  provvedimento   ministeriale.   Ne'   d'altronde   la
 ricorrente  ha  indicato  il  parametro  costituzionale  o statutario
 attributivo alle  province  autonome  di  competenze  legislative  in
 ordine  al  funzionamento  degli  impianti  di  riscaldamento, la cui
 disciplina, viceversa, per le  implicazioni  che  essa  comporta  nel
 settore  dell'approvvigionamento  energetico e per le caratteristiche
 tecniche che la connotano, tali da essere necessariamente valutate in
 un quadro di uniformita', e' riservata all'autorita' centrale.
    Da cio' consegue che, con il provvedimento ministeriale impugnato,
 lo Stato non ha invaso competenze costituzionalmente  garantite  alla
 ricorrente,  ne'  ha  sottratto  l'oggetto  disciplinato  alla  piena
 disponibilita' del  legislatore  provinciale,  cosi'  menomandone  le
 attribuzioni,   avendo   viceversa   esercitato   competenze  proprie
 dell'ambito delle funzioni di cui e' titolare.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 proposto  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  nei  confronti del
 decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 7 ottobre 1991 (Norme transitorie per  il  contenimento  dei  consumi
 energetici),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della Gazzetta
 Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991.
    Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 20
 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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