N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992

                                N. 319
 Ordinanza   emessa  il  5  marzo  1992  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento civile vertente tra 3 M Italia S.p.a.  e  l'I.N.P.S.  ed
 altri
 Fiscalizzazione degli oneri sociali - Esonero delle aziende dal
    pagamento   del  cinquanta  per  cento  degli  oneri  contributivi
    all'I.N.P.S. per il prepensionamento di propri dipendenti nel caso
    abbiano presentato domanda giacente presso il CIPI alla  data  del
    28 febbraio 1989 - Irragionevole subordinazione del trattamento di
    favore  alla  circostanza  del  tutto  casuale  e dipendente dalla
    solerzia degli  uffici  amministrativi  nella  trasmissione  della
    domanda  al  CIPI  -  Ingiustificata  disparita' di trattamento di
    situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialita'  e
    buon andamento della pubblica amministrazione.
 (D.-L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma, convertito in
    legge 1º giugno 1991, n. 169).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.26 del 17-6-1992 )
                              IL PRETORE
                              R I L E V A
    La  legge  1º giugno 1991, n. 169, ha convertito in legge il d.-l.
 29 marzo 1991, n. 108, facendo salvi all'art. 1, secondo  comma,  gli
 effetti  prodotti  ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base dei
 precedenti decreti.
    Si discute in causa dell'esistenza di un  obbligo  del  datore  di
 lavoro  di  corrispondere  il  50%  degli  oneri  contributivi per il
 prepensionamento dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge.
    Si precisa che il datore di lavoro ritiene che  tale  obbligo  non
 sussista  e  richiama  l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e
 successive modifiche, nonche' le agevolazioni  di  cui  all'art.  21,
 quinto   comma,  lett.  a),  della  legge  n.  675  del  1977:  norme
 applicabili   a   suo   avviso  alla  domanda  1º  dicembre  1988  di
 accertamento delle condizioni di riorganizzazione e ristrutturazionee
 di concessione del  trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  e
 prepensionamento.
    Il   regime  legale  preesistente  e'  stato  tuttavia  modificato
 dall'art. 3 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 119, il quale ha disposto al
 terzo comma, il pagamento  a  favore  dell'I.N.P.S.  da  parte  delle
 imprese richiedenti, del cinquanta per cento degli oneri contributivi
 derivanti  dal  prepensionamento  ottenuto da ciascuno dei dipendenti
 (nel caso di specie circa 500 milioni per undici dipendenti).
    Il d.-l. n. 119/1989 non era  convertito  in  legge;  tuttavia  la
 disciplina  sul  prepensionamento in esso contenuta veniva riproposta
 senza variazioni in una lunga serie di  decreti-legge,  anche  questi
 non  convertiti:  5  giugno  1989,  n.  215, 4 agosto 1989, n. 275, 9
 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio  1990,  n.
 20.
    Decaduto  il  d.-l. n. 20/1990, la materia era quindi disciplinata
 dal d.-l. 24 aprile 1990, n.  82,  il  quale  stabiliva  all'art.  4,
 secondo  comma, l'applicazione dell'art. 5, primo comma, del d.-l. 11
 gennaio 1989, n. 5, a tutte le domande presentate  "dalle  aziende  e
 giacenti  presso  il  CIPI  alla  data del 28 febbraio 1989: cioe' il
 pagamento  della  totalita'  degli  oneri  contributivi  relativi  al
 prepensionamento,    come   previsto   dalle   norme   vigenti   fino
 all'emanazione del d.-l. n. 119/1989, a carico dei fondi speciali.
    Per le domande presentate a partire dal 1º marzo 1989  le  aziende
 invece  erano  tenute  al  pagamento del 50% degli oneri contributivi
 all'I.N.P.S. (art. 4, secondo comma).
    Il d.-l. 24 aprile 1990, n. 82, non veniva convertito in legge, ma
 la disciplina descritta veniva recepita in successivi decreti-legge 4
 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 28 gennaio  1991,  n.
 29,  tutti  decaduti, nonche' dall'ultimo d.-l. 29 marzo 1991, n. 108
 e' convertito in legge mediante legge 1º giugno 1991, n. 166.
    La societa' ricorrente ha quindi presentato in data 28 giugno 1990
 al CIPI  domanda  di  esonero  dal  pagamento  del  50%  degli  oneri
 contributivi;  ma  il  Ministero del bilancio ha respinto la domanda,
 osservando che la  domanda  di  prepensionamento  "non  era  comunque
 giacente  al  CIPI alla data del 28 febbraio 1989" bensi' al 13 marzo
 1989.
    La societa'  ricorrente  ha  dimostrato  di  avere  depositato  la
 domanda  presso l'ufficio competente il 7 dicembre 1988 (ma questi ha
 trasmesso gli atti solo dopo tre mesi al CIPI).
    Il  Ministero  ha  confermato  che  solo  questa   interpretazione
 letterale  della  norma  e'  possibile,  escludendo  qualsiasi  altra
 interpretazione possibile.
    Tale posizione viene  condivisa  dal  pretore,  in  considerazione
 della  chiara  dizione  della  norma che fa riferimento alle "domande
 presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data  del  28
 febbraio  1989":  occorre in altre parole che la domanda sia non solo
 presentata dalle aziende, ma anche trasmessa al CIPI  entro  la  data
 indicata dalla norma stessa.
    Il  termine  "giacenza"  indica  chiaramente una fase ulteriore di
 pendenza  della  pratica,  distinta   da   quella   della   materiale
 presentazione della stessa.
    La   norma  cosi'  interpretata  secondo  l'unica  interpretazione
 letterale e logica possibile urta  tuttavia  contro  alcuni  principi
 costituzionali:  l'art.  3  e  97  della Costituzione. La prima norma
 vieta qualsiasi differenziazione di trattamento  fondata  su  criteri
 irragionevoli.  Nel caso di specie, per avere diritto al rimborso del
 contributo versato, sarebbe  necessaria  non  solo  la  presentazione
 tempestiva  della  domanda  all'ufficio  competente del Ministero del
 lavoro, ma anche la materiale "giacenza" della domanda  stessa  entro
 una certa data presso un altro ufficio.
    Poiche'  la  trasmissione della pratica non dipende dalla societa'
 richiedente, ma esclusivamente dall'ufficio del Ministero,  si  attua
 una  evidente  ed  assurda disparita' di trattamento, subordinando il
 diritto di diversi soggetti, in possesso dei medesimi requisiti, alla
 maggiore o minore rapidita' della trasmissione degli  atti  da  parte
 degli  uffici  periferici,  secondo  un criterio dominato dalla piena
 casualita',  o  nella  peggiore  delle  ipotesi  destinato  in  buona
 sostanza a premiare quei soggetti che possono vantare maggiore influ-
 enza   nei   confronti   della  pubblica  amministrazione:  il  tutto
 evidentemente in contrasto con i principi di cui  all'art.  97  della
 Costituzione che si ispirano al buon andamento ed imparzialita' della
 pubblica amministrazione.
    La  questione  di legittimita' costituzionale e' rilevante poiche'
 tutti i dipendenti prepensionati posseggono  i  requisiti  prescritti
 dalla legge al 28 febbraio 1989 (v. elenchi agli atti).
    Per altro verso, va sottolineato che non si discute in causa della
 validita' dei prepensionamenti, sicche' non puo' porsi alcun problema
 di  litisconsorzio  dei dipendenti medesimi, ma solo dell'obbligo del
 datore di lavoro di corrispondere all'I.N.P.S. un contributo del  50%
 degli  oneri derivanti dal prepensionamento (come stabilito per legge
 per le domande presentate a partire dal marzo 1989) ovvero se  questi
 oneri debbano gravare per intero sui fondi appositamente costituiti.
    In  ogni  caso,  questi  oneri non graverebbero mai sui lavoratori
 interessati al pensionamento.
    Poiche' la questione di legittimita' costituzionale della norma in
 questione non e' manifestamente infondata e la causa non puo'  essere
 decisa  a  prescindere  da  essa, deve disporsi la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Sospende il processo in corso;
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale perche' si
 pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,
 secondo  comma,  del  d.-l.  29  marzo 1991, n. 108, convertito dalla
 legge 1º giugno 1991, n. 169, con riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione;
    Ordina alla cancelleria di provvedere agli avvisi di legge.
      Milano, addi' 5 marzo 1992
                         Il pretore: FILADORO

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