N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1992
N. 320 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Coppi Fausto Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziche' al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facolta' di chiedere il rito abbreviato - Disparita' di trattamento tra imputati. (C.P.P., art. 23, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 17-6-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 353/1991 contro Coppi Fausto. Rilevato che con decreto emesso dal p.m. presso la pretura circondariale di Varese, Coppi Fausto e' stato tratto a giudizio dal pretore di Varese per rispondere del delitto di cui all'art. 71, quinto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 "per aver detenuto, senza autorizzazione, fuori dall'ipotesi di cui agli artt. 72 e 72- bis, grammi 5,1 commplessivi di sostanza stupefacente tipo hashish": che il pretore di Varese, con sentenza 18 ottobre 1991 ha dichiarato la propria incompetenza per materia sul rilievo che la ipostesi dilettuosa contestata non costituisce delitto autonomo bensi' ipotesi attenuante del delitto di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990; che con tale sostanza e' stata disposta, ex art. 23 del c.p.p., la trasmissione degli atti al tribunale di Varese; che in data 30 novembre 1991 il presidente del tribunale ha fissato, per il dibattimento, la odierna udienza a carico del Coppi; che il p.m. di udienza ha eccepita la nullita' del decreto di citazione innanzi al tribunale sul rilievo che il pretore di Varese avrebbe dovuto trasmettere gli atti al g.i.p. presso il tribunale di Varese per lo svolgimento della udienza preliminare preveduta per i procedimenti di competenza del tribunale. Cio' premesso si rileva: l'art. 23 del codice di rito dispone che ove il giudice del dibattimento di primo grado dichiari per qualsiasi cosa la propria incompetenza "ordina la trasmissione degli atti al giudice competente". Tale giudice - stante il divieto di regressione del provvedimento - e', ovviamente, il giudice del dibattimento. E' evidente tuttativa, che nella ipotesi in cui - come quella di specie - il procedimento venga trasmesso dal pretore al tribunale (competente per materia) lo imputato avrebbe privato, dell'udienza preliminare e pertanto della facolta' di richiedere la definizione del procedimento con rito abbreviato; Tale ritrazione determina una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli imputati per i quali fin dall'inizio il procedimento e' instaurato innanzi al giudice competente; Ritenuto che le esigenze di celerita' processuale poste a base del disposto art. 23 del c.p.p. non possono prevalere sull'interesse dell'imputato a conseguire, attraverso il rito abbreviato, una diminuzione della pena; Considerato altresi' che l'indicata disparita' di trattamento viola il disposto art. 3 della Costituzione; Ritenuto altresi' che la norma di cui all'art. 23, primo comma, del c.p.p. deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in quanto la questione prospettata non appare manifestamente infondata nelle parti in cui tale norma non prevede che il pretore, dichiarata la propria incompetenza, disponga la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale; Considerato infine, che la questione e' altresi' rilevante per la decisione sulla eccezione di nullita' sollevata dal p.m. l'evidente interesse dell'imputato a conseguire, eventualmente, la definizione del procedimento con rito abbreviato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata d'ufficio - dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. vigenti per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione; Sospende il dibattimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Varese, addi' 13 febbraio 1992 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0697