N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1992

                                N. 320
 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992  dal  tribunale  di  Varese  nel
 procedimento penale a carico di Coppi Fausto
 Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal
    pretore  -  Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale,
    in  sede  dibattimentale,  anziche'  al   g.i.p.   -   Conseguente
    privazione  per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della
    facolta'  di  chiedere  il  rito  abbreviato   -   Disparita'   di
    trattamento tra imputati.
 (C.P.P., art. 23, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.26 del 17-6-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 353/1991 contro Coppi Fausto.
    Rilevato che  con  decreto  emesso  dal  p.m.  presso  la  pretura
 circondariale  di Varese, Coppi Fausto e' stato tratto a giudizio dal
 pretore di Varese per rispondere del  delitto  di  cui  all'art.  71,
 quinto  comma,  della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato
 dalla legge  26  giugno  1990,  n.  162  "per  aver  detenuto,  senza
 autorizzazione,  fuori  dall'ipotesi  di cui agli artt. 72 e 72- bis,
 grammi 5,1 commplessivi di sostanza stupefacente tipo hashish":
      che il pretore di  Varese,  con  sentenza  18  ottobre  1991  ha
 dichiarato  la  propria  incompetenza  per materia sul rilievo che la
 ipostesi  dilettuosa  contestata  non  costituisce  delitto  autonomo
 bensi'  ipotesi  attenuante  del  delitto  di  detenzione di sostanza
 stupefacente di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990;
      che con tale sostanza e' stata disposta, ex art. 23 del  c.p.p.,
 la trasmissione degli atti al tribunale di Varese;
      che  in  data  30  novembre  1991 il presidente del tribunale ha
 fissato, per il dibattimento, la odierna udienza a carico del Coppi;
      che il p.m. di udienza ha eccepita la nullita'  del  decreto  di
 citazione  innanzi  al tribunale sul rilievo che il pretore di Varese
 avrebbe dovuto trasmettere gli atti al g.i.p. presso il tribunale  di
 Varese  per  lo svolgimento della udienza preliminare preveduta per i
 procedimenti di competenza del tribunale.
    Cio' premesso si rileva: l'art. 23 del codice di rito dispone  che
 ove il giudice del dibattimento di primo grado dichiari per qualsiasi
 cosa  la  propria  incompetenza "ordina la trasmissione degli atti al
 giudice competente".
    Tale giudice - stante il divieto di regressione del  provvedimento
 - e', ovviamente, il giudice del dibattimento.
    E'  evidente  tuttativa, che nella ipotesi in cui - come quella di
 specie - il procedimento venga trasmesso  dal  pretore  al  tribunale
 (competente  per  materia)  lo imputato avrebbe privato, dell'udienza
 preliminare e pertanto della facolta' di  richiedere  la  definizione
 del procedimento con rito abbreviato;
    Tale   ritrazione   determina   una   evidente  ed  ingiustificata
 disparita' di trattamento rispetto agli  imputati  per  i  quali  fin
 dall'inizio   il   procedimento  e'  instaurato  innanzi  al  giudice
 competente;
    Ritenuto che le esigenze di celerita' processuale poste a base del
 disposto art. 23 del  c.p.p.  non  possono  prevalere  sull'interesse
 dell'imputato  a  conseguire,  attraverso  il  rito  abbreviato,  una
 diminuzione della pena;
    Considerato altresi'  che  l'indicata  disparita'  di  trattamento
 viola il disposto art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto  altresi'  che  la norma di cui all'art. 23, primo comma,
 del  c.p.p.  deve   essere   sottoposta   al   vaglio   della   Corte
 costituzionale   in   quanto  la  questione  prospettata  non  appare
 manifestamente infondata nelle parti in cui tale  norma  non  prevede
 che  il  pretore,  dichiarata  la  propria  incompetenza, disponga la
 trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso
 il tribunale;
    Considerato infine, che la questione e' altresi' rilevante per  la
 decisione  sulla  eccezione di nullita' sollevata dal p.m. l'evidente
 interesse dell'imputato a conseguire, eventualmente,  la  definizione
 del procedimento con rito abbreviato.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale - sollevata  d'ufficio  -  dell'art.  23,
 primo  comma,  del  c.p.p.  vigenti  per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;
    Sospende il dibattimento;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Varese, addi' 13 febbraio 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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