N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1992

                                N. 322
 Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1992  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso  il  tribunale  per  i  minorenni  di  Torino  nel
 procedimento penale a carico di Bougalmi Atem
 Processo penale minorile - Minore indagato per il reato di furto
    tentato  monoaggravato  (art.  380,  secondo  comma, lett. e), del
    c.p.p.) - Richiesta del p.m. di custodia cautelare - Ritenuta  non
    dovuta inclusione di tale reato tra i delitti di maggiore gravita'
    - Lamentato eccesso di delega.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, modificato dal d.lgs. 14
    gennaio 1991, n. 12, art. 42).
 (Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81,
    art. 3, dir. h)).
(GU n.26 del 17-6-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Visti gli atti relativi al minore Bougalmi Atem;
    Vista  la  richiesta  del  p.m. di applicazione della misura della
 custodia cautelare;
    Rilevato che l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987,  n.
 81,  ha  delegato  il  Governo  della  Repubblica  a  disciplinare il
 processo a carico di imputati minorenni secondo i  principi  generali
 del  nuovo  processo  penale  con  le  modificazioni  ed integrazioni
 imposte, tra l'altro, dall'attuazione del criterio  del  "potere  del
 giudice  di  disporre  la  custodia  in  carcere  solo per delitti di
 maggiore gravita' .." atteso che ai sensi dell'art. 23,  primo  comma
 del d.P.R. n. 448/1988, cosi' come modificato dall'art. 42 del d.lgs.
 14  gennaio  1991, n. 12, e' prevista la possibilita' di applicare la
 custodia cautelare "quando si procede per uno dei delitti,  consumati
 o tentati, previsti dall'art. 380, secondo comma, lettere e), f), g),
 e h) del codice di procedura penale ..";
    Osservato che nel caso concreto il minore e' indagato per un furto
 tentato monoaggravato (ipotesi delittuosa rientrante nella previsione
 dell'art.  380,  secondo  comma,  lett.    ..)  che,  per  sua stessa
 definizione, non rientra nella categoria dei cd. delitti di  maggiore
 gravita'  ne'  nell'ambito  delle  fattispecie penali in generali ne'
 nell'ambito delle fattispecie di furto;
    Ritenuto che:
       a) l'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 448/1988 nella parte in
 cui contrasta con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3,
 lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, si espone al vizio  di
 incostituzionalita'  per cd. eccesso di delega alla luce dell'art. 76
 della Costituzione;
       b)  il  presente  giudizio,  sulla  richiesta   del   p.m.   di
 applicazione  della  misura della custodia cautelare, non puo' essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 costituzionalita'  appena  esposta  data la rilevanza del giudizio di
 costituzionalita' sull'applicabilita' o meno della custodia cautelare
 nel caso esaminato;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva,   d'ufficio,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  23,  primo  comma  del  d.P.R.  n.  488/1988  cosi'   come
 modificato  dall'art.  42  del  d.lgs.  14  gennaio  1991,  n. 12, in
 relazione all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n.  87,
 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
    Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti della
 Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai Presidenti delle due
 Camere.
      Torino, addi' 13 marzo 1992
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

 92C0699