N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1992
N. 322 Ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico di Bougalmi Atem Processo penale minorile - Minore indagato per il reato di furto tentato monoaggravato (art. 380, secondo comma, lett. e), del c.p.p.) - Richiesta del p.m. di custodia cautelare - Ritenuta non dovuta inclusione di tale reato tra i delitti di maggiore gravita' - Lamentato eccesso di delega. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, modificato dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 42). (Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, dir. h)).(GU n.26 del 17-6-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti relativi al minore Bougalmi Atem; Vista la richiesta del p.m. di applicazione della misura della custodia cautelare; Rilevato che l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ha delegato il Governo della Repubblica a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni secondo i principi generali del nuovo processo penale con le modificazioni ed integrazioni imposte, tra l'altro, dall'attuazione del criterio del "potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravita' .." atteso che ai sensi dell'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 448/1988, cosi' come modificato dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e' prevista la possibilita' di applicare la custodia cautelare "quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380, secondo comma, lettere e), f), g), e h) del codice di procedura penale .."; Osservato che nel caso concreto il minore e' indagato per un furto tentato monoaggravato (ipotesi delittuosa rientrante nella previsione dell'art. 380, secondo comma, lett. ..) che, per sua stessa definizione, non rientra nella categoria dei cd. delitti di maggiore gravita' ne' nell'ambito delle fattispecie penali in generali ne' nell'ambito delle fattispecie di furto; Ritenuto che: a) l'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui contrasta con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, si espone al vizio di incostituzionalita' per cd. eccesso di delega alla luce dell'art. 76 della Costituzione; b) il presente giudizio, sulla richiesta del p.m. di applicazione della misura della custodia cautelare, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita' appena esposta data la rilevanza del giudizio di costituzionalita' sull'applicabilita' o meno della custodia cautelare nel caso esaminato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 488/1988 cosi' come modificato dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in relazione all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 87, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti della Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere. Torino, addi' 13 marzo 1992 Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile) 92C0699