N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1991

                                N. 323
 Ordinanza emessa il 9 maggio ed il 7 novembre 1991 (pervenuta alla
    Corte  costituzionale   il   26   maggio   1992)   dal   tribunale
    amministrativo  regionale per la Basilicata - Potenza, sui ricorsi
    riuniti proposti da Armento Vincenzo contro la regione Basilicata.
 Regione Basilicata - Impiego pubblico - Corsi-concorso per l'accesso
    alla ottava qualifica funzionale del ruolo organico della  regione
    -  Ammissione  a  partecipare  a  detto  concorso  oltre  che  del
    personale di ruolo con un'anzianita' di  servizio  di  almeno  tre
    anni  anche  del personale in servizio presso i gruppi consiliari,
    assunto ai sensi e nei limiti della legge regionale 12 marzo 1984,
    n. 7 -  Ingiustificata  equiparazione  del  personale  dei  gruppi
    consiliari  al  personale di ruolo, attesa la finalita' dei corsi-
    concorso di garantire  la  cosiddetta  "mobilita'"  verticale  del
    personale  di ruolo e il diverso sistema di reclutamento delle due
    categorie di personale in questione - Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita'  e  buon andamento della p.a. nonche' violazione dei
    principi informatori della legge quadro sul  pubblico  impiego  n.
    93/1z983  relativi  al  reclutamento  dei  pubblici  dipendenti  -
    Riferimento alla sentenza n. 187/1990.
 (Legge regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19).
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).
(GU n.26 del 17-6-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n.  29/89
 e  n.  30/89,  entrambi  proposti da Vincenzo Armento rappresentato e
 difeso  dall'avv.  Luigi  Petrone  ed  elettivamente  domiciliato  in
 Potenza  alla  via  Due  Torri n. 33, contro la regione Basilicata in
 persona del presidente  della  giunta  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso dall'avv. Pasquale Cibarelli e dall'avv. Mirella Viggiani, per
 l'annullamento  quanto  al  ricorso  n.  29/89, del d.p.g.r. n. 1614,
 entrambi del 3 ottobre 1988, con i quali si e' disposta  l'esclusione
 del  ricorrente  dai  corsi-concorsi banditi dalla regione Basilicata
 per l'accesso alla ottava qualifica funzionale, rispettivamente,  per
 l'area   A   (giuridico-amministrativo-finanziaria),   per  l'area  C
 (cultura e informazione);
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione  Basilicata
 e le memorie difensive dalla stessa depositate;
    Viste  le  ordinanze  nn. 39/89 e 40/89 del 25 gennaio 1989 con le
 quali sono state  respinte  le  domande  incidentali  di  sospensione
 cautelare proposte in entrambi i giudizi;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  9  maggio  1991 - relatore il
 magistrato Vincenzo Fortunato - gli avv.ti L. Petrone, P. Cibarelli e
 M. Viggiani;
                               F AT T O
    Vincenzo Armento, assunto ai sensi della legge regionale 12  marzo
 1984,  n.  7  e,  tuttora  in  servizio  presso gli uffici dei gruppi
 consiliari ha presentato domanda di partecipazione ai  corsi-concorsi
 per  l'accesso  alla  ottava  qualifica funzionale del ruolo organico
 della  regione  Basilicata  dell'area  A   (giuridico-amministrativo-
 finanziaria) e dell'area C (cultura e informazione).
    Essendo   stato   escluso   dalle   relative  prove  selettive  di
 ammissione, con ricorsi nn. 29 e 30 notificati il 13 gennaio  1989  e
 depositati  il  19  gennaio  1989,  ha  impugnato  i provvedimenti in
 epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi di illegittimita':
      1)  violazione  di  legge  sotto  il   profilo   della   mancata
 applicazione  dell'art.  1 del bando di concorso ed eccesso di potere
 per erroneita' nei presupposti e illogicita';
      2) mancata applicazione dell'art. 19 della l.r.  n.  28/1986  ed
 eccesso  di  potere  sempre  sotto  il  profilo  della erroneita' nei
 presupposti e della illogicita'.
    Si e'  costituita  in  giudizio  la  regione  Basilicata,  che  ha
 resistito.
    Con  ordinanze nn. 39 e 40 del 25 gennaio 1989 sono state respinte
 le domande incidentali di sospensione cautelare proposte in  entrambi
 i giudizi.
    Alla  pubblica  udienza  del  9  maggio  1991  le cause sono state
 ritenute per la decisione.
                             D I R I T T O
    1. - Per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva i due
 ricorsi vanno  trattati  congiuntamente  e  debbono,  quindi,  essere
 riuniti.
    2.  -  In punto di fatto va rilevato che l'articolo 1 dei bandi di
 concorso in questione, nel regolare i  requisiti  di  ammissione  dei
 candidati, ha previsto la possibilita' di partecipazione, in presenza
 di   determinate   condizioni  soggettive,  per  tutto  il  personale
 dipendente di ruolo inquadrato nel settimo livello (cioe' nel livello
 immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso) purche'
 con  una  anzianita'  di  servizio  di  almeno  tre  anni.  Con   una
 disposizione   particolare   (ultimo  comma),  poi,  ha  previsto  la
 possibilita' di partecipazione anche per una determinata categoria di
 personale non dipendente e cioe' per  quello  in  servizio  presso  i
 gruppi  consiliari  assunto  ex l.r. n. 7/1984, stabilendo, tuttavia,
 che in quest'ultimo  caso  la  partecipazione  al  corso-concorso  e'
 finalizzata  esclusivamente all'immissione nel ruolo regionale ("Puo'
 partecipare  ..  soltanto   ai   fini   dell'immissione   nel   ruolo
 regionale").
    L'amministrazione  ha  interpretato questa ultima disposizione nel
 senso, che, per il personale dei gruppi consiliari, la partecipazione
 ai corsi-concorsi in questione e' consentita  esclusivamente  per  la
 qualifica  corrispondente  al  livello  retributivo  in godimento. Di
 conseguenza, beneficiando il ricorrente di un  trattamento  economico
 di  livello inferiore a quello dei posti messi a concorso, la Regione
 intimata lo ha escluso dalle prove selettive  di  ammissione  con  la
 seguente  testuale motivazione: "ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
 1 del d.p.g.r. n. 234/1988 per il personale dei gruppi consiliari  la
 partecipazione  al  corso-concorso  e' ammessa esclusivamente ai fini
 dell'immissione nel ruolo regionale e per la qualifica corrispondente
 al livello retributivo in godimento. Nella fattispecie (il) candidato
 (o e' stato assimilato) ...,  per  quanto  concerne,  il  trattamento
 economico al personale dell'ottavo livello".
    3.  Il  collegio  ritiene  che  vada  disatteso il primo motivo di
 ricorso con il quale,  censurando  la  suddetta  interpretazione  del
 bando fatta propria dall'amministrazione, si e' sostenuto che il dato
 letterale   dell'ultimo   comma   del   citato  articolo  1  consente
 l'ammissione ai corsi-concorsi in questione al personale  dei  gruppi
 consiliari  alle  medesime  condizioni previste per quello dipendente
 dalla Regione e, quindi, consente l'ammissione di coloro che, come il
 ricorrente,  sono  in   godimento   di   un   trattamento   economico
 corrispondente  al  livello  inferiore  a  quello  dei  posti messi a
 concorso.
    In  particolare  il  ricorrente  assume  che  l'unica   differenza
 riscontrabile,  quanto  ai  requisiti  di  ammissione  tra  personale
 dipendente della regione e quello dei gruppi consiliari, consiste nel
 fatto che, per individuare il livello di appartenenza, per  i  primi,
 deve  farsi  riferimento all'inquadramento, mentre, per i secondi, al
 trattamento economico in godimento.
    L'interpretazione suddetta non pu'o essere  condivisa;  con  essa,
 infatti,  sostanzialmente,  si  priva  di  ogni  concreto significato
 l'ultimo comma del citato art. 1. E' Jus receptum,  invece,  che,  in
 base  al  generale principio della conservazione (art. 1367 del c.c.)
 va sempre preferita la soluzione interpretativa capace di  conservare
 alla disposizione in esame un concreto contenuto precettivo, rispetto
 a quella che priva la stessa di ogni significato.
    Nella  fattispecie l'espressione "soltanto ai fini dell'immissione
 nel ruolo regionale", inserita in un articolo  che,  disciplinando  i
 requisiti  di  ammissione  del  personale  di ruolo, sostanzialmente,
 assicura  la  c.d.  mobilita'  verticale,  non   puo'   avere   altro
 significato   che   quello  di  escludere  il  personale  dei  gruppi
 consiliari da questa ultima, nonche' quello di  limitare  i  benefici
 conseguenti  al  superamento  dei  corsi-concorsi  alla immissione in
 ruolo, fermo restando il trattamento economico in godimento.
    4. -  Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  invece,  si  impugna
 direttamente  la  suindicata disposizione del bando per contrasto con
 l'art. 19 della l.r. n. 28/1986, il quale prevede che  "il  personale
 in  servizio  presso  i  gruppi consiliari .., assunto ai sensi e nei
 limiti della l.r. 12 marzo 1984, n. 7, e' ammesso  a  partecipare  ai
 concorsi  regionali  di  cui  agli  artt. 27 e 28 della l.r. 6 giugno
 1986, n. 9, secondo le forme e le modalita'  in  esso  indicati".  Il
 ricorrente  rileva  che  la  citata  legge regionale n. 9 del 1986 ha
 sancito una sostanziale  e  completa  equiparazione,  ai  fini  della
 partecipazione  al  corso-concorso, tra le due categorie di personale
 in esame, per cui ogni previsione contraria del bando deve  ritenersi
 illegittima, perche' in violazione di detta legge.
    Pregiudizialmente all'esame del secondo motivo di ricorso, si pone
 la  questione  di legittimita' costituzionale del citato articolo 19,
 che il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio.
    Evidente  e',  nella  fattispecie,  la  sussistenza del prescritto
 requisito  della  rilevanza  della   questione,   trattandosi   della
 costituzionalita'  di  una  normativa regionale che il tribunale, una
 volta  disatteso  il  primo  motivo  del  gravame,  e'  chiamato   ad
 interpretare  ed  applicare come parametro di legittimita' di un atto
 impugnato (bando di concorso).
    Quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il  collegio
 ritiene  che  i  parametri costituzionali da tenere in considerazione
 nella fattispecie sono gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione.
    Come si e' gia' visto, il citato art. 19 rinvia agli artt. 27 e 28
 della legge regionale n. 9/1986; l'art. 28 e il regolamento al  quale
 il primo a sua volta, fa espresso rinvio, prevedono, in sede di prima
 applicazione  della legge, un reclutamento straordinario di personale
 da  effettuare  attraverso  l'espletamento  dei  corsi-concorsi   che
 garantiscano   la  c.d.  mobilita'  verticale  intesa  nel  senso  di
 consentire ai dipendenti il passaggio  al  livello  di  inquadramento
 superiore rispetto a quello di appartenenza.
    Si  tratta, com'e' evidente, di una normativa di favore, che trova
 la sua giustificazione essenzialmente nell'esigenza per un  verso  di
 dare  un  giusto  riconoscimento alle esperienze di servizio maturate
 dal personale dipendente all'interno dello stesso ente  regionale  e,
 per  altro  verso,  di valorizzare a pieno e utilizzare nel modo piu'
 conveniente per la stessa amministrazione dette esperienze.
    Le suindicate  giustificazioni,  tuttavia,  sembrano  venire  meno
 nell'ipotesi  in  cui  il  beneficio  sia  esteso ad una categoria di
 personale diverso dai dipendenti  di  ruolo,  com'e'  quello  assunto
 direttamente dai gruppi consiliari.
    Il  collegio  e'  consapevole  del fatto che, di recente, la Corte
 costituzionale, con la sentenza  n.  187/1990,  ha  sostenuto  che  i
 dipendenti  dei  gruppi  consiliari, svolgendo funzioni istituzionali
 della regione, non possono ritenersi del  tutto  "estranei"  a  detto
 ente.  Cio',  tuttavia,  e'  stato  affermato  al  fine  di  ritenere
 legittima  l'estensione  al  personale  de   quo   della   disciplina
 transitoria  prevista  da  specifiche  leggi  regionali  a favore dei
 dipendenti non di ruolo assunti dalla regione con contratti  a  tempo
 determinato.   Nella  sentenza  citata,  infatti,  si  assume  che  i
 dipendenti  dei  gruppi  consiliari  possono  essere  assimilati  "al
 personale  gia'  alle  dipendenze  della  regione,  sia  pure  con un
 rapporto a tempo determinato .. ".
    Diverso e' il caso in esame, nel quale ai  dipendenti  dei  gruppi
 consiliari e' stata estesa la disciplina prevista per i dipendenti di
 ruolo.  La circostanza non e' priva di rilievo pratico, atteso che le
 disposizioni ritenute legittime con la citata sentenza n. 187/1990 si
 limitano a favorire l'immissione in ruolo del  personale  de  quo  al
 solo  fine  di  una  "definitiva eliminazione delle conseguenze di un
 periodo  eccezionale  ormai  da   tempo   concluso",   mentre   nella
 fattispecie   si   vuole  anche  assicurare  a  detto  personale  una
 progressione di carriera mediante  l'inquadramento  in  un  superiore
 livello retributivo-funzionale.
    Tenendo  presente  che  ai  corsi-concorsi  in  questione  possono
 partecipare solo i dipendenti di ruolo  e  non  gia'  quelli  assunti
 dalla   regione   con  contratti  a  tempo  determinato,  non  appare
 manifestamente infondato il dubbio che la partecipazione agli  stessi
 del personale assunto dai gruppi consiliari si ponga in contrasto con
 il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,
 sia sotto il profilo della disparita' di trattamento che sotto quello
 della irragionevolezza della disciplina.
    Ne'  va  dimenticato  che l'art. 51 e l'art. 97 della Costituzione
 stabiliscono il principio  della  imparzialita'  dell'amministrazione
 alla  quale tutti i cittadini possono accedere, con riferimento anche
 ai vari livelli retributivo-funzionali, in condizioni di eguaglianza.
 E' noto, invece, che le esigenze peculiari essenziali  per  garantire
 il   pluralismo   democratico   nell'ente   regionale,  impongono  il
 reclutamento  del  personale  in  base  a  criteri  non  soltanto  di
 professionalita',  ma  anche di omogenita' e consonanza politica. Non
 appare,  pertanto,  neppure  manifestamente  infondata  l'ipotesi  di
 violazione nella fattispecie dei suindicati parametri costituzionali,
 cosi'  come  dell'art.  117  della  Costituzione che attribuisce alle
 regioni la potesta' legislativa "nei limiti dei principi fondamentali
 stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato"  atteso   che   la   procedura
 concorsuale  per il reclutamento dei pubblici dipendenti e', ai sensi
 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, un  principio
 informatore del sistema.
    5.  -  Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale
 e, nelle more, il presente giudizio deve rimanere sospeso.
                                P. Q. M.
    Solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19
 della  legge  regionale  della Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, in
 riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione;
    Dispone, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
 che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al
 presidente  della  giunta  regionale della Basilicata e comunicata al
 presidente del consiglio regionale della Basilicata;
    Ordina la trasmissione  degli  alla  Corte  costituzionale  previa
 riunione  dei  ricorsi  in  epigrafe,  e  la sospensione del presente
 giudizio.
    Cosi' deciso in Potenza, addi 9  maggio  e  7  novembre  1991  dal
 tribunale  amministrativo  regionale  per  la Basilicata in camera di
 consiglio.
                        Il presidente: ADOBBATI
                                    Il componente-estensore: FORTUNATO
    Il componente: DONADONO
 92C0700