N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1991- 29 maggio 1992
N. 326 Ordinanza emessa il 21 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1992) dal tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Giuliani Maurizio ed altri e Aero Club Varese ed altri Navigazione aerea - Esercizio del volo - Previsione dell'obbligo dell'assicurazione contro i rischi del volo - Limitazione normativa della responsabilita' risarcitoria a L. 10.400.000 di massimale per ciascun decesso - Lamentata inadeguatezza della prevista garanzia risarcitoria con incidenza sul diritto alla tutela della salute - Prospettata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente per la circolazione marittima e terrestre. (Codice della navigazione, artt. 935 e 941). (Cost., artt. 2, 3 e 32; legge 19 maggio 1983, n. 213, art. 19).(GU n.26 del 17-6-1992 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti e documenti della causa n. 795/87 r.g. promossa da Giuliani Maurizio e da Benzoni Rosa Maria il 26 marzo 1987 nei confronti dell'Aero Club Varese, di Mara Laura ved. Pontiggia, e di Fontana Amalia ved. Fassini e Fassini Chiara; con l'intervento per chiamata della Insurance Company of North America (ICNA) e di Pontiggia Gianluca e Pontiggia Giampaolo, in persona della madre legale rappresentante Mara Laura, nonche' con la chiamata di Pontiggia Massimiliano e Pontiggia Pamela, contumaci. Di seguito alla sentenza inter partes resa il 21 giugno 1991, non definitivametne solo tra gli attori e la ICNA, assicuratrice del volo di scuola conclusosi il 18 settembre 1986 in Mozzate con la caduta del veicolo Cessna 172 H marche I - FFSF e con il decesso del pilota istruttore Pontiggia Paolo e degli allievi piloti Fassini Luigi Maria e Giuliani Alessandro Andrea. Rilevato che, come d'obbligo, l'esercizio del volo era assicurato, quanto alla vita ed all'incolumita' di pilota istruttore ed allievi, con la ICNA, e che la polizza, con il massimale globale di L. 100.000.000, in conformita' al combinato disposto degli artt. 935 e 941 del c.n. e, dell'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, in relazione all'art. 10 della legge 30 giugno 1965, n. 1124, e succes- sive integrazioni e modifiche, reca la limitazione a L. 10.400.000 del massimale per ciascuna delle vittime. Considerato che tale normativa si inserisce, con caratteri di organicita' ed uniformita', nella disciplina della attivita' aviatoria civile, e che, quanto ai voli internazionali, essa risulta coordinata tra l'altro alla Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 ed al protocollo dell'Aia 28 settembre 1955, ivi con limitazione della responsabilita' del vettore ed assimilati - eccettuati i casi di dolo e colpa grave - nella misura cui la normativa nazionale si e' uniformata. Rilevato che la Corte costituzionale 6 maggio 1985, n. 132, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 2 della Costituzione - dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841, e dell'art. 2 legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui, dando esecuzione rispettivamente alla convenzione ed al protocollo, citt., pongono quella limitazione di responsabilita' del vettore; che, tra l'altro, vi e' stato enunciato che mentre la limitazione di responsabilita' ai casi di dolo e colpa grave, si appalesa giustificata quando siano state predisposte adeguate garanzie di certezza e adeguatezza per il ristoro del danno, la tutela del danneggiato difetterebbe - con lesione della garanzia stabilita dagli artt. 2 e 321 della Costituzione a presidio inviolabile della persona - qualora la garanzia risarcitoria rimanesse siffattamente minimizzata e palesemente inadeguata alla possibile gravita' dei danni. Considerato che, per la rilevata organicita' di disciplina giuridica del volo e delle sue possibili conseguenze dannose, nonche' per la disparita' di trattamento che ne rimarrebbe - ora che il traffico aereo ha raggiunto notoriamente un alto grado sia di diffusione che di sicurezza - rispetto alla circolazione terrestre e marittima, e cosi' con possibile violazione anche dell'art. 3.2 della Costituzione, appare non chiaramente infondata, ed al contrario pertinente e meritevole d'essere rimessa al vaglio di detta Corte, la questione, che il tribunale solleva d'ufficio, della legittimita' costituzionale di quella limitazione normativa di responsabilita' risarcitoria; che, nella specie, la rilevanza rispetto alla definizione della causa di merito appare prima facie evidente, alla stregua degli invalsi e risaputi criteri e metodi di liquidazione dei danni alla persona e verso i superstiti, in misura largamente superiore a quel modesto massimale individuale di L. 10.400.000.
P. Q. M. Applica l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale del limite individuale di L. 10.400.000 di indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumita' delle persone imbarcate su aerei civili, secondo il combinato disposto degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, e successive integrazioni e modifiche, ed agli artt. 2, 32.1 e 3.2 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Varese, addi' 21 giugno 1991 Il presidente est.: ALIQUO' MAZZEI 92C0703