N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1991- 29 maggio 1992

                                N. 326
 Ordinanza  emessa  il  21   giugno   1991   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  29  maggio  1992)  dal  tribunale  di  Varese nel
 procedimento civile vertente tra Giuliani Maurizio ed  altri  e  Aero
 Club Varese ed altri
 Navigazione aerea - Esercizio del volo - Previsione dell'obbligo
    dell'assicurazione   contro   i  rischi  del  volo  -  Limitazione
    normativa della responsabilita' risarcitoria a  L.  10.400.000  di
    massimale  per  ciascun  decesso  -  Lamentata inadeguatezza della
    prevista garanzia risarcitoria  con  incidenza  sul  diritto  alla
    tutela  della  salute  -  Prospettata  disparita'  di  trattamento
    rispetto alla disciplina vigente per la circolazione  marittima  e
    terrestre.
 (Codice della navigazione, artt. 935 e 941).
 (Cost., artt. 2, 3 e 32; legge 19 maggio 1983, n. 213, art. 19).
(GU n.26 del 17-6-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Esaminati gli atti e documenti della causa n. 795/87 r.g. promossa
 da  Giuliani  Maurizio  e  da Benzoni Rosa Maria il 26 marzo 1987 nei
 confronti dell'Aero Club Varese, di Mara Laura ved. Pontiggia,  e  di
 Fontana  Amalia  ved.  Fassini e Fassini Chiara; con l'intervento per
 chiamata della  Insurance  Company  of  North  America  (ICNA)  e  di
 Pontiggia  Gianluca  e  Pontiggia  Giampaolo,  in persona della madre
 legale  rappresentante  Mara  Laura,  nonche'  con  la  chiamata   di
 Pontiggia Massimiliano e Pontiggia Pamela, contumaci.
    Di  seguito alla sentenza inter partes resa il 21 giugno 1991, non
 definitivametne solo tra gli attori e la ICNA, assicuratrice del volo
 di scuola conclusosi il 18 settembre 1986 in Mozzate  con  la  caduta
 del  veicolo Cessna 172 H marche I - FFSF e con il decesso del pilota
 istruttore Pontiggia Paolo e degli allievi piloti Fassini Luigi Maria
 e Giuliani Alessandro Andrea.
    Rilevato che, come d'obbligo, l'esercizio del volo era assicurato,
 quanto alla vita ed all'incolumita' di pilota istruttore ed  allievi,
 con  la  ICNA,  e  che  la  polizza,  con  il massimale globale di L.
 100.000.000, in conformita' al combinato disposto degli artt.  935  e
 941  del  c.n. e, dell'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, in
 relazione all'art. 10 della legge 30 giugno 1965, n. 1124, e  succes-
 sive  integrazioni  e modifiche, reca la limitazione a L.  10.400.000
 del massimale per ciascuna delle vittime.
    Considerato che tale normativa  si  inserisce,  con  caratteri  di
 organicita'   ed   uniformita',   nella  disciplina  della  attivita'
 aviatoria civile, e che, quanto ai voli internazionali, essa  risulta
 coordinata  tra  l'altro alla Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929
 ed al protocollo dell'Aia 28  settembre  1955,  ivi  con  limitazione
 della  responsabilita'  del vettore ed assimilati - eccettuati i casi
 di dolo e colpa grave - nella misura cui la normativa nazionale si e'
 uniformata.
    Rilevato che la Corte costituzionale 6 maggio  1985,  n.  132,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art.
 2  della  Costituzione  -  dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932, n.
 841, e dell'art. 2 legge 3 dicembre 1962, n.  1832,  nella  parte  in
 cui,   dando   esecuzione  rispettivamente  alla  convenzione  ed  al
 protocollo, citt., pongono quella limitazione di responsabilita'  del
 vettore;
      che,   tra   l'altro,  vi  e'  stato  enunciato  che  mentre  la
 limitazione di responsabilita' ai casi di  dolo  e  colpa  grave,  si
 appalesa   giustificata   quando  siano  state  predisposte  adeguate
 garanzie di certezza e adeguatezza  per  il  ristoro  del  danno,  la
 tutela  del  danneggiato  difetterebbe  -  con lesione della garanzia
 stabilita  dagli  artt.  2  e  321  della  Costituzione  a   presidio
 inviolabile   della   persona  -  qualora  la  garanzia  risarcitoria
 rimanesse siffattamente minimizzata  e  palesemente  inadeguata  alla
 possibile gravita' dei danni.
    Considerato   che,  per  la  rilevata  organicita'  di  disciplina
 giuridica del volo e delle sue possibili conseguenze dannose, nonche'
 per la disparita' di trattamento che  ne  rimarrebbe  -  ora  che  il
 traffico  aereo  ha  raggiunto  notoriamente  un  alto  grado  sia di
 diffusione che di sicurezza - rispetto alla circolazione terrestre  e
 marittima, e cosi' con possibile violazione anche dell'art. 3.2 della
 Costituzione,  appare  non  chiaramente  infondata,  ed  al contrario
 pertinente e meritevole d'essere rimessa al vaglio di detta Corte, la
 questione, che il tribunale  solleva  d'ufficio,  della  legittimita'
 costituzionale  di  quella  limitazione  normativa di responsabilita'
 risarcitoria;
      che,  nella specie, la rilevanza rispetto alla definizione della
 causa di merito appare  prima  facie  evidente,  alla  stregua  degli
 invalsi  e  risaputi  criteri e metodi di liquidazione dei danni alla
 persona e verso i superstiti, in misura largamente superiore  a  quel
 modesto massimale individuale di L. 10.400.000.
                               P. Q. M.
    Applica l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale del limite
 individuale di L. 10.400.000 di indennizzo assicurativo, per i rischi
 alla vita ed all'incolumita' delle persone imbarcate su aerei civili,
 secondo il combinato disposto degli artt. 935 e 941 del codice  della
 navigazione  in  relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n.
 213, e successive integrazioni e modifiche, ed agli artt. 2,  32.1  e
 3.2  della  Costituzione,  ritenendo  tale  questione rilevante e non
 manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio e ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Varese, addi' 21 giugno 1991
                  Il presidente est.: ALIQUO' MAZZEI

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