N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1992
N. 327 Ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Assicurazioni "Bondon" S.a.s. e l'I.N.P.S. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge n. 1397/1960 - Inapplicabilita' nei confronti degli agenti di assicurazione anche se iscritti nei predetti elenchi - Violazione del principio di eguaglianza, attesa la efficacia retroattiva della norma impugnata, innovativa rispetto a consolidata contraria giurisprudenza - Incidenza sui principi di capacita' contributiva nonche' di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 586/1z990. (D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, sedicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389). (Cost., artt. 3, 53 e 97).(GU n.26 del 17-6-1992 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti del procedimento; Sentiti i procuratori delle parti; IN FATTO Con ricorso depositato in data 9 giugno 1989 la S.a.s. Assicurazioni Bondon aveva chiesto accertarsi il prorpio diritto a pagare i contributi per la cassa unica per gli assegni familiari secondo l'aliquota ridotta di cui all'art. 20, primo comma, punto 1, del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (modificato dalle leggi nn. 160/1975 e 845/1978), e la conseguente condanna dell'I.N.P.S. a restituire le somme versate in piu' (in relazione all'aliquota intera e alle sanzioni civili corrisposte in occasione del c.d. condono) dal giugno 1982 a tutto il 1987; la ricorrente sosteneva che, poiche' a seguito del costante orientamento della Corte di cassazione circa l'applicazione del suddetto benficio agli agenti di assicurazione l'I.N.P.S. aveva emanato la circolare n. 125 del 1º luglio 1988 con la quale stabiliva che "agli agenti di assicurazione iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni, spetta il beneficio della riduzione contribuitiva, per gli adempimenti verso la CUAF, di cui all'art. 20, punto 1), del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114", la stessa ricorrente, agente di assicurazione, aveva maturato il diritto di ottenere il rimborso di quanto versato all'I.N.P.S.; faceva notare la S.a.s. Bondon che la deliberazione n. 125 dell'I.N.P.S. espressamente stabiliva: "il beneficio suddetto spetta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 114/1974 e, pertanto, nei confronti dei soggetti che hanno versato la maggior aliquota CUAF deve provvedersi, a richiesta e nei limiti prescrizionali, alla restituzione degli importi versati in piu' nonche' delle eventuali somme aggiuntive versate in sede di regolarizzazioni contributive". Resisteva l'I.N.P.S. invocando lo jus superveniens di cui al d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e osservando che l'art. 2, sedicesimo comma (quindicesimo nella legge di conversione pe soppressione del comma nove) di tale legge dispone che il benficio dell'aliquota ridotta di cui alla legge n. 114/1974 non deve applicarsi agli agenti di assicurazione. La ricoerrente ora propone eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma, (quindicesimo nella legge di conversione) d.-l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, per violazione degli artt. 3.53 e 97 della Costituzione. IN DIRITTO Il pretore ritiene che la questione sia rilevante, in quanto la norma sospettata di incostituzionalita' e' l'unica atta a risolvere la controversia. Ritiene altresi' il pretore che la questione sia non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni. In primo luogo occorre riportare, per chiarezza, il testo della norma sottoposta al giudizio della Corte costituzionale; il sedicesimo comma dell'art. 2 citato dispone: "le disposizioni di cui al numero n. 1) del primo comma dell'art. 20 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenche nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione". E' anzitutto necessario precisare che la presente questione e' prospettata in altri termini rispetto a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale con sentenza di rigetto del 12-28 dicembre 1990: in tale caso il giudice a quo aveva impugnato la norma in questione in quanto comportante una ingiustificata e irrazionale disparita' di trattamento tra gli agenti di assicurazione e gli altri ausiliari del commercio, disparita' "aggravata dall'efficacia retroattiva" propria della natura interpretativa della norma. Pare invece a questo giudice che la norma impugnata non debba definirsi di interpretazione autentica, ma bensi' norma di innovativa dotata di retroattivita', che tocca situazioni gia' definite all'entrata in vigore del decreto n. 338/1989 (si ricorda la circolare n. 125 del 1º luglio 1988 con la quale l'I.N.P.S. aveva riconosciuto il diritto al rimborso degli agenti di assicurazione). Infatti l'art. 20 della legge n. 114/1974 dispone il beneficio della riduzione dell'aliquota del contributo dovuto alla CUAF per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali; in verita' la norma aveva sollevato dubbi interpretativi, dubbi pero' gia' ampiamente risolti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. n. 5887/85, Cass. 10 marzo 1987, n. 2512, Cass. 11 aprile 1987, n. 3627, Cass. 29 gennaio 1988, n. 813, Cass. 13 giugno 1990, n. 5732 (nonche' dallo stesso ente previdenziale nel senso voluto dalla societa' ricorrente. La c.d. norma interpretativa e' dunque intervenuta su una situazione non piu' incerta o controversa, in quanto, in virtu' della citata giurisprudenza, si era formato un "diritto vivente" univoco nel riconoscere il beneficio in questione agli agenti di assicurazione. Il pretore, nonostante il diverso avviso autorevolmente espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 8 ottobre 1990, n. 9899, ritiene che la legge impugnata non si ponga, rispetto ad un testo legislativo preesistente, come strumentale e accessoria, al fine di sciogliere dubbi o riserve sorte, in quanto tali dubbi non esistevano piu' quantomeno dal 1985, ma crei ex novo un diverso obbligo contributivo con effetto retroattivo, andando ad incidere su situazioni gia' "chiuse". In quanto norma di sostanziale natura innovativa ma dotata di efficacia ex tunc la legge in questione pare contrastare con il principio posto dall'art. 3 della Costituzione, poiche' opera retroattivamente su obblighi contributivi comunque gia' scaduti. Ritiene pertanto il pretore che sia necessario rimettere al giudizio della Corte costituzionale quale giudice delle leggi l'esame della sollevata eccezione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (ora quindicesimo stante la soppressione del nono comma in sede di conversione in legge) del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, nei termini sopra riportati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso sino alla decisione della stessa Corte; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 10 aprile 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 92C0704