N. 265 SENTENZA 1 - 10 giugno 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni Enasarco - Operativita' di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (in quarantesimi) improntati al criterio introdotto per i lavoratori dipendenti - Mancata previsione - Discrezionalita' legislativa - Richiesta di sentenza additiva - Natura integrativa della pensione erogata - Previsione di contribuzione volontaria aggiuntiva - Inammissibilita'. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 17-6-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avvocato Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Il Dr. Antonio Palazzi, agente di commercio, maturava il requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di vecchiaia, nel 1974, dopo la cessazione dell'attivita' di agente di commercio, e acquisiva il diritto al trattamento pensionistico nel maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di eta'. Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e 1985, la pensione erogata, rapportata in base alla norma di previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni di anzianita' contributiva, al 70% della piu' elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettata a contribuzione, risultava essere di modesta entita'. Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena per ottenerne la rivalutazione. 1.1. - Il Pretore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982 e comunque dal 1 giugno 1985, la piu' elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, alle quali, secondo l'art. 6 della stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata la pensione, sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato ai sensi dello stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia. Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante poiche' il suo accoglimento comporterebbe il riconoscimento del diritto dell'assicurato a parametri di liquidazione della pensione piu' favorevoli, e non manifestamente infondata. Sarebbero violati: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, non prevedendo il suddetto sistema di rivalutazione (o altro analogo) dell'entita' delle provvigioni assoggettate a contribuzione ed assunte a base di computo del trattamento pensionistico erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, discriminerebbe questa categoria di assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali e', invece,previsto un sistema del genere (art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982), sia rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali il legislatore ha introdotto, ancorche' in forma diversa, correttivi per assicurare un miglioramento nel criterio di liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638); b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiche' la mancata operativita' di un criterio di rivalutazione delle provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire meno qualsiasi correlazione tra l'ammontare di quest'ultima e la entita' del reddito di lavoro percepito in costanza dell'attivita' lavorativa, con conseguente violazione dei principi di proporzionalita' e adeguatezza imposti dal citato precetto costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione. 2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, e' stata altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. - La difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la inammissibilita' della questione in quanto un sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico de quo puo' essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari possibili. Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione osservando che la diversita' tra le pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. e le altre dei vari regimi previdenziali si giustifica perche' esse (art. 29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, e art. 2, primo comma, della legge n. 12 del 1973) hanno natura integrativa del trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative diverse. Infatti sono fondate esclusivamente sull'accumulo e sulla ripartizione delle contribuzioni; sono alimentate solo da queste ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello Stato; sono altresi' rapportate al principio opposto dell'automatismo delle prestazioni, le quali, invece, sono subordinate all'effettivo versamento dei contributi. 3.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso anche essa per l'infondatezza della questione, rilevando che appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire quali interventi, nel quadro delle compatibilita' finanziarie, siano da compiere per realizzare con gradualita' i miglioramenti dei trattamenti pensionistici; e che ciascuna gestione previdenziale e' caratterizzata da sue peculiarita' che, nell'ambito di siffatti interventi, ne rendono impossibile il confronto con altre, ai fini della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, la operativita' di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (tanti quarantesimi del 70% della piu' elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva, fino ad un massimo di 40 quarantesimi) improntati al criterio introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, o ad altri consimili, violi gli artt.: a) 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparita' di trattamento che si verifica in danno degli iscritti al suddetto Ente, rispetto non solo a quest'ultima categoria di lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali operano i meccanismi di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; b) 38, secondo comma, della Costituzione, perche' l'assenza di meccanismi di rivalutazione della base di computo della pensione altera il rapporto fra questa e l'entita' del reddito fruito in costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia di proporzionalita' ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali. 2. - La questione e' inammissibile. Come rileva la difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio. Inoltre il giudice a quo prospetta la possibilita' di due criteri di rivalutazione. Essi dovrebbero entrambi derivare da una aggiunta alla disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di essi dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalita' del giudice delle controversie e quindi varierebbe da fattispecie a fattispecie. Il giudice remittente, invece, avrebbe dovuto operare egli la scelta e rimettere al giudizio della Corte solo uno dei sistemi possibili a modifica della norma esistente. A parte restano le considerazioni di merito sulla natura integrativa della pensione erogata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29 della legge 22 luglio 1966 n. 613), sulla corrispondenza della pensione ai contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla mancanza dell'automatismo. Mentre, ed e' quello che piu' rileva, per legge e' concessa la possibilita' all'interessato di versare contributi volontari nel periodo tra la data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria e quella del raggiungimento dell'eta' pensionabile e del conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973 n. 12 e art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12), il che compenserebbe anche gli effetti negativi della svalutazione monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0707