N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 1990- 10 giugno 1992

                                N. 343
 Ordinanza emessa il 29 giugno-12 settembre 1990 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 10 giugno 1992)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Milano  sul  ricorso  proposto dalla S.p.a. Italtel
 Sistemi Impianti e Progettazione  contro  Intendenza  di  Finanza  di
 Milano.
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Indennita'
    percepita per trasferte fuori dal territorio comunale - Inclusione
    nella   base   imponibile   solo   per  la  parte  eccedente  lire
    sessantamila al giorno, elevata a lire centomila per le  trasferte
    all'estero,  al  netto  delle  spese  di  viaggio - Ingiustificato
    diverso trattamento per le indennita' ed i rimborsi di  spese  per
    le   trasferte   nell'ambito   del   territorio  comunale  incluse
    integralmente nel reddito imponibile - Incidenza sui  principi  di
    difesa in giudizio e di capacita' contributiva.
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 53).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato il 12
 marzo 1990 dalla S.p.a. Italtel Sistemi a  Impianti  e  Progettazione
 domiciliata  c/studio  avv.  Paolo  A.  Tabellini via Donizetti n. 20
 Milano, contro l'Intendenza di  Finanza  -  Milano,  istanza  dell'11
 agosto   1989,   rimborso  di  versamenti  diretti  ricorso  discusso
 all'udienza del 29 giugno 1990 e deciso il 12 settembre 1990.
    Oggetto della domanda: istanza rimborso versamenti diretti.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    In data 27 luglio 1989 la  Societa'  Italtel  Sistemi  S.p.a.,  ha
 proposto istanza all'intendenza di finanza di Milano affinche', nella
 propria   qualita'   di  sostituto  d'imposta,  le  fosse  rimborsato
 l'importo di  L.  671.279.687  dalla  stessa  versato  a  seguito  di
 ritenute alla fonte operate a carico di propri dipendenti nel periodo
 marzo  1988-febbraio 1989 sulla voce "rimborso spesa per il trasporto
 urbano".
    Tenuto conto che in data 12 marzo 1990 era  trascorso  il  termine
 previsto   dall'art.  16  del  d.P.R.  n.  636/1972  la  societa'  ha
 presentato ricorso a questa commissione.
    Con il citato ricorso la societa' ha chiesto:
      in via principale: "condannare l'amministrazione finanziaria  al
 rimborso della somma di L. 671.279.637".
    A  sostegno della richiesta su precisata la societa' ricorrente ha
 fatto osservare  che  il  quarto  comma  dell'art.  48  del  t.u.i.r.
 prevede,   per   i   lavoratori  dipendenti  l'esclusione,  ancorche'
 parziale, dalla base imponibile di tutte le indennita' ed i  rimborsi
 spese percepiti per le trasferte fuori territorio comunale.
    Per  contro,  quando  le trasferte avvengano nell'ambito comunale,
 tutte le spese tranne i rimborsi di trasporto comprovati da documenti
 provenienti dal vettore, concorrono alla formazione del  reddito  del
 dipendente.
    La  Italtel Sistemi s.p.a. ha osservato come nella fattispecie, le
 spese  sostenute  dai  lavoratori  per  ragioni  di  servizio,  siano
 comunque  utilizzate  per  la  produzione  del  reddito del datore di
 lavoro e pertanto non  possano  costituire  base  imponibile  per  il
 reddito  del  lavoratore  che  in  effetti agisce in nome e per conto
 della Societa';
      in via subordinata: "dichiarare la  non  manifesta  infondatezza
 della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 48, quarto
 comma, del t.u.i.r. in relazione agli artt. 3, 24 (secondo  comma)  e
 53 della Costituzione".
    A  sostegno  della  domanda  posta  in  via  subordinata, la parte
 ricorrente richiama il C.C.N.L. 24 gennaio  1987,  "Lavoratori  delle
 aziende  metalmeccaniche a partecipazione statale", che nell'art. 34,
 punto XII,  comma  B  del  citato  C.C.N.L.  prevede  un  trattamento
 economico,  ancorche'  limitato  nella  entita',  di  pari natura tra
 quello  corrisposto  ai  trasfertisti  fuori  sede   e   quello   dei
 trasfertisti nell'ambito dello stesso centro urbano.
    Pertanto  tenuto  conto dell'identica natura della remunerazione o
 rimborso corrisposto al trasfertista extra comunale rispetto a quello
 comunale, ritiene che il differente criterio di  tassazione  realizzi
 violazione  del principio di parita' (art. 3 della Costituzione), del
 principio di proporzionalita' di contribuzione tributaria (art. 53) e
 a quello di difesa (art. 24 della Costituzione).
    Alla  odierna  udienza  il  ricorso  e'  stato  illustrato   dalla
 ricorrente.
    La commissione ha riservato la decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    E'  opinione  della  commissione che la prospettata illegittimita'
 costituzionale delle norme che disciplinano il  rapporto  dedotto  in
 giudizio,  non  sia  manifestamente  infondata  sotto i profili degli
 artt. 3 e 53 della Carta  costituzionale  e  che  la  verifica  della
 coerenza  delle  norme  di  cui  l'art.  48  del  t.u.i.r. (d.P.R. 22
 dicembre 1986,  n.  917)  con  i  richiamati  dettati  primari  della
 Costituzione,   costituisca   antecedente   logico   della  pronunzia
 richiesta.
    Giova  peraltro  e  preliminarmente  rilevare che nella specie non
 appare possibile ne' legittimo il  ricorso  ad  una  "interpretazione
 adeguatrice" cioe' ad una "lettura costituzionalizzata" della norma.
    Cio'  posto  si osserva come non sia contestabile che le posizioni
 contrattuali dei c.d. trasfertisti si  appalesino  connotate  da  una
 sostanziale  identita' giuridica sia sul piano delle prestazioni, sia
 su quello conseguente  degli  istituti  retributivi,  compensativi  o
 reintegrativi, pur con le varianti derivanti dalla diversa onerosita'
 soggettiva delle trasferte.
    Peraltro tali diversita' non appaiono esplicare rilevanza nel caso
 in  esame,  posto  che  la  commessa  indagine  riguarda solamente il
 proporsi e l'atteggiarsi dei connotati unitari rilevanti del rapporto
 di lavoro verso  il  conseguente  rapporto  tributario  della  intera
 categoria dei "trasfertisti".
    Invero si osserva la retribuzione ed il corrispettivo contrattuale
 alle  categorie  dei "trasfertisti" (che costituiscono il presupposto
 tributario  reddituale)  sono  connotati  in  parte   da   una   voce
 indennitaria  e  reintegrativa  di meri esborsi connessa al "momento"
 territoriale delle prestazioni senza che su di essa incida  in  alcun
 modo la loro natura ed il loro contenuto di scambio.
    Appare  logico dedurre che ad un introito ontologicamente identico
 e sul piano razionale e causale sorretto da un'unica  giustificazione
 debba  conseguire  o derivare un unico regime e trattamento tributaio
 trattandosi  di  un  compenso  non  strutturalmente  diversificabile:
 diversamente  argomentando  si attribuisce al fine di individuare una
 capacita'  contributiva  rilevanza  ad  un  elemento   estrinseco   e
 meramente   formale   quale   quello   della   territorialita'  della
 prestazione  che,  chiaramente,  appare  estraneo  ad  ogni   profilo
 razionale di ogni imposizione diretta.
   Ne' la indubbia diversita' del modo e del luogo di esecuzione delle
 prestazioni lavorative (intra moenia o extra moenia) e la conseguente
 onerosita'-penosita'  e  le  relative  commoditates  del  lavoro sono
 categorie idonee  a  porre  i  diversi  "trasfertisti"  in  posizione
 giuridica  diversa  si  da  determinare  ai  fini  dell'art.  3 della
 Costituzione  una  "diversita'"  delle  situazioni  con   conseguente
 diversita' di tassazione.
    In  realta'  i  profili  di uguaglianza devono essere proposti con
 riferimento al solo dato rilevante della  capacita'  contributiva  e,
 quindi,  alla  non  contestabile identita' ontologica del presupposto
 tributario costituito, nel caso in esame,  dalla  voce  indennitaria-
 compensativa delle trasferte.
    Ne' giova ex adverso rilevare che la legislazione tributaria nella
 individuazione  dei  fatti  reddituali da assoggettare ad imposizione
 puo' contemplare anche casi di "figurativita'" o  di  "presuntivita'"
 di reddito: nel caso in esame non si scorge peraltro nella disciplina
 dell'art.  48 dell't.u.i.r. cit. un fondamento in fatto ed in diritto
 idoneo sul piano razionale a giustificare la diversita' di tassazione
 di un corrispettivo integrativo di lavoro connotato da identica fonte
 contrattuale e da una intrinseca connaturalita'.
    Neppure giova per negare  un  palese  sospetto  di  disparita'  di
 trattamento  far  riferimento al previsto sistema di detrazione posto
 che tale pur giusto correttivo non sembra incidere  sulle  situazioni
 soggettive  alle  quali  in  via  esclusiva deve essere ricondotto il
 concetto normativo di capacita' contributiva retta dal  principio  di
 uguaglianza.
    Le   considerazioni   che   precedono  rendono,  ad  avviso  della
 commissione, consistente il dubbio di incostituzionalita' della norma
 nella  parte  in  cui  assoggetta  a  diverso  regime  tributario  il
 corrispettivo indennitario spettante alle categorie di "trasfertisti"
 che, invece, appare avere unica natura giuridica.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere  e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  48,
 quarto comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per violazione degli
 artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;
    Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione;
    Dispone,  altresi',  che  la  presente  ordinanza,  a  cura  della
 segreteria,  sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e sia comunicata  ai  Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, 29 giugno-12 settembre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0748