N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1992

                                N. 351
 Ordinanza  emessa  il  23  gennaio  1992  dal  pretore  di  Breno nel
 procedimento penale a carico di Verbali Giovanna
 Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Nuova e piu' severa
    disciplina     sanzionatoria     -     Applicabilita',     secondo
    l'interpretazione  del  giudice  a  quo,  ai  reati commessi prima
    dell'entrata in vigore  della  nuova  legge  nell'ipotesi  in  cui
    l'imputato,  non  avendo  provveduto al pagamento dell'assegno nel
    termine stabilito, non possa  beneficiare  della  improcedibilita'
    prevista,  ove  il pagamento sia stato tempestivamente effettuato,
    dalla legge medesima - Prospettata  violazione  del  principio  di
    irretroattivita' delle norme penali incriminatrici.
 (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).
 (Cost., art. 25).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
                              IL PRETORE
    Vista l'istanza del p.m. dott. Mocciola;
    Visto l'art. 25 della Costituzione e l'art. 2 del c.p.;
    Visti  gli  artt.  2,  5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n.
 386;
    Rilevato  che  l'assegno  per  cui  si  procede  e'  stato  emesso
 dall'imputata   in  data  anteriore  all'emanazione  della  legge  n.
 386/1/990 e precisamente in data 24 novembre 1989;
    Atteso  che  tale  normativa  punisce  in  modo  piu'  severo   il
 comportamento  contestato  alla Verbali Givanna (emissione di assegno
 presentato allo incasso in tempo utile ma senza provvista)  anche  in
 considerazione   dell'applicazione   delle   pene  accessorie,  prima
 previste solo per i casi piu' gravi;
    Considerato  che:  l'art.  12  della legge n. 386/1990 ha abrogato
 l'art.  116  del  r.d.  n.  1736/1933;  l'art.  11  ha  espressamente
 sottratto  alla  nuova  normativa  la  punizione  dei  reati previsti
 dall'art. 2 ma commessi prima della data della sua entrata in  vigore
 qualora   l'imputato   provveda   al  pagamento  dell'assegno,  degli
 interessi,  delle  penali  e  delle  spese  con  cio'  implicitamente
 indicando  che  il giudice, in caso diverso, debba applicare le norme
 nuove anche a condotte precedenti;
    Atteso  che  questo  giudice  non  puo'  applicare  le  pene  piu'
 favorevoli  previste  dall'art.  116  cit.,  ora  abrogato,  se  deve
 giudicare e ritenere colpevole la Verbali in base  all'art.  2  della
 legge n. 386/1990;
    Considerato quindi che l'applicazione della nuova normativa appare
 contrastante  con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione,
 secondo comma;
    Considerato che la predetta questione  non  appare  manifestamente
 infondata ed e' rilevante nel presente processo in quanto la Verbali,
 commerciante, sarebbe gravemente pregiudicata dalla irrogazione delle
 pene accessorie conseguenti la sua condanna;
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5,
 11  e  12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in relazione all'art.
 25, secondo comma, della Costituzione, e  per  l'effetto  rimette  la
 decisione alla Corte costituzionale;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza venga notificata al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al  Presidente  del  Senato
 della Repubblica e della Camera dei deputati;
    Sospende il presente procedimento.
      Breno, addi' 23 gennaio 1992
                         Il pretore: PIPPONZI

 92C0756