N. 297 ORDINANZA 4 - 22 giugno 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Difensore  dell'imputato - Autonomo diritto alla
 notifica dell'impugnazione del p.m. - Identica questione gia'  decisa
 (ordinanze  nn.  230  e  102 del 1992 e 398/1991) come manifestamente
 inammissibile - Avvenuta definizione del grado di
 giudizio da parte del giudice  a quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 584).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del  codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991
 dalla  Pretura  di  Siena,  Sezione  distaccata  di  Poggibonsi,  nel
 procedimento penale a carico di Enrico Zanichelli iscritta al n.  100
 del  registro  ordinanze  1992  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 giugno 1992 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di
 Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui
 "non prevede  il  diritto  processuale  del  difensore  dell'imputato
 (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
 ricevere,  indipendentemente  ed  autonomamente rispetto all'imputato
 stesso  quale  parte  privata,  dalla  cancelleria  del  giudice  del
 provvedimento  impugnato  dal P.M. la notifica di tale impugnazione",
 in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  concludendo  per  l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  gia'  decisa, su
 presupposti analoghi, con ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e  n.  398
 del 1991 di manifesta inammissibilita';
      che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella
 presente  fattispecie  il giudice a quo "ha gia' pronunciato sentenza
 definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato  ad  applicare
 la  norma  denunciata  - delineante attribuzioni poste a carico della
 cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";
      che,  pertanto,  va  adottata  analoga  pronuncia  di  manifesta
 inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 584  del  codice  di  procedura
 penale,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24, secondo comma, della
 Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione  distaccata  di
 Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
                 Il Presidente e redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0766