N. 298 ORDINANZA 4 - 22 giugno 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Lettura dei verbali con le dichiarazioni rese da
 imputato  di  reato  connesso  che  fruisce  della  facolta'  di  non
 rispondere  - Mancata previsione - Questione gia' decisa (sentenza n.
 254/1992) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 513, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
 carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio
 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 513,  secondo  comma,  del codice di procedura penale, in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede
 la  lettura,  su  richiesta  di  parte,  dei  verbali  contenenti  le
 dichiarazioni  rese  da imputato di reato connesso che si sia avvalso
 della facolta' di non rispondere";
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 254 del 1992, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
 che  il  giudice,  sentite  le  parti, dispone la lettura dei verbali
 delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo  rese
 dalle  persone  indicate  nell'art.  210, qualora queste si avvalgano
 della facolta' di non rispondere";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale  -  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Palermo  con  l'ordinanza  in
 epigrafe  -,  norma gia' dichiarata illegittima, nella parte indicata
 in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0767