N. 298 ORDINANZA 4 - 22 giugno 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Lettura dei verbali con le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che fruisce della facolta' di non rispondere - Mancata previsione - Questione gia' decisa (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 513, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.28 del 1-7-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facolta' di non rispondere"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere"; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe -, norma gia' dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0767