N. 23 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 giugno 1992

                                 N. 23
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17
 giugno 1992 (della regione Veneto)
 Cave e torbiere - Autorizzazione prefettizia alla S.r.l. "Verona 10"
    con sede in Verona, quale affidataria dei lavori di costruzione di
    alcuni   tratti   dell'autostrada   Brescia-Verona-Vicenza-Padova,
    nonche' del tratto della tangenziale sud di Verona, di occupazione
    temporanea  per alcuni anni del terreno sito nel comune di Illasi,
    di proprieta' del sig. Brazzarola Cirillo, al fine di  estrarre  i
    materiali  necessari  alla  costruzione  delle  suindicate opere -
    Mancata  preventiva  autorizzazione   regionale   prescritta   per
    l'esercizio   dell'attivita'   di  cava  (disciplinata  con  legge
    regionale 7 settembre 1982, n. 44) - Asserita  indebita  invasione
    della sfera di competenza regionale in materia di cave e torbiere,
    non  rilevando  in  contrario  che  la  occupazione  temporanea in
    questione sia finalizzata  alla  costruzione  di  opere  pubbliche
    statali.
 (Decreto prefetto provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot.
    n. 1304/92, sett. I, sez. II).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  della regione Veneto, in
 persona  del   presidente   pro-tempore   della   giunta   regionale,
 autorizzato  con  deliberazione 15 maggio 1992, n. 2766, della giunta
 regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giorgio Berti  e
 Guido   Viola,   domiciliato  presso  il  secondo  in  Roma,  via  N.
 Piccolomini 34, contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  in
 persona  del  presidente  pro-tempore;  perche'  sia  annullato,  per
 difetto di attribuzione, il decreto del prefetto della  provincia  di
 Verona  in  data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/1992 sett. I, sez. II,
 con  cui  la  societa'  a  r.l.  "Verona  10"  con  sede  in  Verona,
 affidataria  dei  lavori  di costruzione di alcuni tratti della terza
 corsia dell'autostrada Brescia - Verona - Vicenza -  Padova,  nonche'
 del  tratto  della tangenziale sud di Verona, e' stata autorizzata ad
 occupare temporaneamente per due anni un terreno sito nel  comune  di
 Illasi,  di  proprieta'  del  signor  Brazzarola  Cirillo, al fine di
 estrarre i materiali  necessari  alla  costruzione  delle  suindicate
 opere,  prescindendo  dalla  preventiva  autorizzazione regionale per
 l'esercizio dell'attivita' di cava,  e  perche'  coneguentemente  sia
 dichiarata   la   competenza  della  regione  Veneto  ad  autorizzare
 l'esercizio di tale attivita'.
                               F A T T O
    La   societa'   consortile   Verona   10   S.r.l.   subentro'   al
 raggruppamento  temporaneo  di  imprese  nel  contratto di appalto da
 questa stipulato con  la  S.p.a.  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-
 Padova  per  la  costruzione  di  alcuni  tratti  della  terza corsia
 dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, nonche' di  un  tratto
 della tangenziale sud di Verona.
    Assumendo  a  ragione  giustificativa  della  propria richiesta la
 qualificazione  dei  suddetti  tratti  autostradali  come  opere   di
 pubblica  utilita',  urgenti  ed indifferibili, la societa' Verona 10
 fece istanza al prefetto di Verona affinche' disponesse l'occupazione
 d'urgenza di un terreno sito in comune di Illasi  di  proprieta'  del
 signor  Cirillo Brazzarola, al fine di poter estrarre da tale terreno
 i materiali per la costruzione degli  indicati  tratti  autostradali.
 L'istanza  venne presentata alla stregua di quanto disposto dall'art.
 64 della legge sull'espropriazione per p.u. 25 giugno 1865, n.  2359,
 secondo  cui "gli intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata
 di pubblica utilita' possono occupare temporaneamente i beni  privati
 per  estrarre  pietre,  ghiaia,  sabbia,  terra o zolle .. per .. usi
 necessari all'esecuzione dell'opera stessa".
    L'istanza venne rigettata dal prefetto di Verona con provvedimento
 9 aprile 1990 n. 1375/1990, in considerazione della appartenenza alla
 autorita' regionale  del  complesso  delle  competenze  di  carattere
 autorizzatorio in ordine alla attivita' di cava.
    Il decreto prefettizio n. 1375/1990, fatto oggetto di impugnazione
 davanti al t.a.r. del Veneto da parte della societa' istante (ric. n.
 1705/1990),  fu  annullato  dal  giudice  di primo grado, il quale ha
 ritenuto che il fatto che nell'ambito dell'utilizzo  autorizzato  dal
 Prefetto sia compreso anche il potere di estrarre materiali dal fondo
 non  sposterebbe  la  disciplina da applicarsi, che resterebbe sempre
 quella dell'espropriazione. L'attivita' estrattiva risulterebbe cioe'
 sempre subordinata all'opera pubblica, ed e' a questa che va  appunto
 commisurata la disciplina da osservare. Trattandosi di opera pubblica
 statale,  l'autorizzazione  prefettizia  toglierebbe  di per se' ogni
 altro potere della regione.
    La  sentenza  del  t.a.r.,  contrariamente  a  quanto  scritto nel
 decreto prefettizio dal quale prende le mosse questo ricorso, non  e'
 passata  in  giudicato,  in quanto e' stata tempestivamente appellata
 dalla regione del Veneto. Peraltro, il prefetto di Verona ha ritenuto
 di  decretare  l'occupazione  temporanea,  autorizzando  il  soggetto
 richiedente  alla estrazione dei materiali necessari alla costruzione
 dell'opera pubblica autostradale e tangenziale.
    Di qui, l'interesse della regione  Veneto  a  sollevare  conflitto
 d'attribuzione,  in  quanto  l'atto prefettizio mette del tutto fuori
 causa la competenza  regionale  alla  regolazione  dell'attivita'  di
 cava.
                             D I R I T T O
    Violazione  artt.  117  e 118 della Costituzione, e specificamente
 dell'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2; dell'art. 62 del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 2 e ss. della legge regione
 Veneto 7 settembre 1982, n. 44, e dell'art. 64 della legge 25  giugno
 1865,  n.  2359,  in  relazione  all'art.  106  del  citato d.P.R. n.
 616/1977.
    Il decreto prefettizio, sulla falsariga della sentenza del  t.a.r.
 Veneto,  si  basa  sul  presupposto  che  l'art.  64  della  legge n.
 2359/1865 abbia creato una connessione cosi' stretta tra l'estrazione
 di materiale di cava e l'esecuzione di un'opera pubblica  statale  da
 togliere   di  mezzo  ogni  competenza  della  regione  al  controllo
 dell'attivita' di cava. In questa presupposizione e' inclusa anche la
 negazione di ogni necessita' di  coordinamento  tra  l'autorizzazione
 all'occupazione   temporanea   per   l'estrazione   dei  materiali  e
 l'esercizio della competenza regionale in materia di cave.
    Questa lettura del potere esercitato e'  obbligata  proprio  dalla
 circostanza che l'occupazione del suolo e' finalizzata all'estrazione
 di  materiali in quanto necessari all'esecuzione di un'opera pubblica
 per la quale  risultano  stabiliti  precisi  obblighi  e  termini  di
 esecuzione:  nella  luce  dell'art.  64  della  legge del 1865, anche
 l'estrazione dei materiali diventa cosi' obbligatoria  per  l'impresa
 autorizzata   all'occupazione,   con  l'effetto  di  vanificare  ogni
 controllo regionale dell'attivita' di  cava.  L'espropriazione  della
 competenza  regionale,  sia  dal punto di vista organizzativo sia dal
 punto  di  vista  dei  contenuti,  consegue  percio'  nettamente   al
 provvedimento  che  il prefetto ha adottato proprio sulla base di una
 norma (art.  64)  che  collega  l'occupazione  ad  un'opera  pubblica
 statale.  I lavori, ai quali l'occupazione e' finalizzata, vengono in
 tal modo sottratti alla tutela dell'attivita' di cava ed e' cosi' che
 il decreto prefettizio apre una breccia nella competenza regionale.
    Ora  e'  chiaro  che,  una  volta  che  l'attivita'  di  cava   e'
 disciplinata  in  quanto  tale  e  la  relativa disciplina e connessi
 controlli sono fatti rientrare nella competenza regionale,  non  puo'
 essere   tollerata   alcuna   immunita',  sia  per  l'organo  statale
 autorizzante,  sia  per  l'impresa   autorizzata,   dall'obbligo   di
 sottomersi  all'esercizio  del controllo che spetta alla regione: una
 qualsiasi breccia nella disciplina generale dell'attivita' di cava  e
 connessa  competenza  vanifica  questo  controllo  e  ne distrugge la
 competenza.
    Il  rapporto  fra  l'occupazione  temporanea  e   l'autorizzazione
 regionale   all'estrazione   dei   materiali   deve   dunque   essere
 salvaguardato con idonee misure amministrative, e si deve far  carico
 all'autorita'      prefettizia      di     condizionare     l'effetto
 dell'autorizzazione  all'occupazione  al  controllo positivo da parte
 della regione, utilizzando ogni adeguato strumento giuridico messo  a
 disposizione  dall'ordinamento, qui inclusa la conferenza dei servizi
 ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Nessun dubbio  ovviamente  sulla  appartenenza  alla  regione  dei
 poteri  inerenti al controllo sull'estrazione dei materiali di cava e
 sulla  necessita'   che   anche   i   poteri   spettanti   ad   altre
 amministrazioni debbano salvaguardare tali altre competenze regionali
 quando  si  esplichino  su  materie  od  oggetti  che  ne  implichino
 l'esercizio (v., in giurisprudenza, tra le altre: cons. di Stato,  VI
 sez., 4 dicembre 1984, n. 684; 11 maggio 1991, n. 289).
    E'  appena  il caso di rammentare che la regione Veneto ha dettato
 con legge 7 settembre 1982, n. 44,  regole  precise  in  ordine  alla
 conduzione  dell'attivita'  di  cava,  specificando  all'art.  2  che
 costituiscono  attivita'  di  cava  i  lavori  di  coltivazione   dei
 giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai
 sensi  del  terzo  comma,  art.  2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
 Nello stesso art., quarto  comma,  si  precisa  che  rientrano  nelle
 attivita'   di  cava  anche  le  escavazioni  che  avvengono  per  la
 costruzione di opere pubbliche, stradali ed  idrauliche,  in  terreni
 diversi   da   quello  nel  quale  dovrebbe  effettuarsi  l'attivita'
 estrattiva.
    Tutte le attivita' estrattive,  comprese  dunque  quelle  serventi
 alla  costruzione  di strade, debbono svolgersi pertanto nel rispetto
 di detta  legge  regionale,  la  quale  prevede  (artt.  4  ss.)  una
 complessa  pianificazione dell'attivita' di cava e quindi (artt. 16 e
 ss.) la necessita' dell'autorizzazione regionale per la  coltivazione
 dei giacimenti in disponibilita' dei privati.
    Come  si e' detto, i lavori che la societa' "Verona 10" si propone
 di svolgere nel terreno occupato rivestono senza dubbio il  carattere
 di  attivita' di cava diretta al ritrovamento di materiali occorrenti
 per l'esecuzione  dell'opera  pubblica  statale,  e  in  quanto  tali
 ricadono  sotto  l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale.
 La durata dell'estrazione e l'imponente previsione  dei  quantitativi
 di  materiali  da  asportare  confortano,  se  ve  ne  fosse bisogno,
 l'autonomia  dell'attivita'  estrattiva  e  del  relativo   controllo
 rispetto  alla  disciplina  dell'occupazione  e  alla  finalizzazione
 dell'estrazione ad un'opera pubblica.
    E'  chiaro  che  l'art.  64  della  legge  n.  2359/1865  consente
 l'occupazione  temporanea anche per finalita' diverse dall'estrazione
 di ghiaia, sabbia etc., pero'  l'occupazione  allo  scopo  di  cavare
 questi   materiali   dal   suolo  registra  gia'  una  qualificazione
 differenziata nello stesso art. 64, secondo comma. A  parte  cio',  e
 forse  proprio  per  l'ampiezza  delle  finalita'  cui  l'occupazione
 temporanea e' preordinata ai sensi dell'art. 64, si rende evidente la
 necessita' che l'occupazione non  assolva  l'organo  che  l'autorizza
 dall'osservanza   di   norme  sostanziali  e  di  organizzazione  che
 attengono invece a quell'attivita' di estrazione  di  materiali  alla
 quale    e'    finalizzata    l'occupazione.    Allo   stesso   modo,
 l'autorizzazione  all'occupazione  non  puo'  assorbire   alcun'altra
 necessaria  autorizzazione e non assolve l'occupante dalla necessita'
 di procurarsela ove egli voglia dar seguito all'occupazione.
    Per  queste ragioni il prefetto non poteva autorizzare puramente e
 semplicemente l'occupazione finalizzata all'estrazione dei  materiali
 necessari   alle   costruzioni  delle  indicate  opere  stradali,  ed
 espropiare cosi' le ragioni della propria competenza  ad  autorizzare
 l'estrazione  stessa  in attuazione della legge regionale 7 settembre
 1982, n. 44, e dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    In ogni caso il prefetto doveva attenersi al  principio  di  leale
 collaborazione  e  coordinazione  fra  competenze statali e regionali
 che, anche a giudizio di  codesta  ecc.ma  Corte,  e'  implicito  nel
 sistema,  quando  si  tratti  di  raggiungere  in ordine a una stessa
 attivita' o  a  uno  stesso  oggetto  i  fini  cui  le  pur  distinte
 competenze sono insieme dirette.
    Al  di  fuori  di  questa collaborazione, l'esercizio di una delle
 competenze,  nel  caso  quella  statale,  pregiudica  necessariamente
 l'altra,  quella  regionale, tagliando alla base la legittimazione al
 relativo esercizio.
    Appare  pertanto  dimostrata  la   violazione   della   competenza
 regionale ad opera dell'atto prefettizio impugnato.
   Per  tali  motivi,  si  chiede e conclude: piaccia all'ecc.ma Corte
 dichiarare che non spetta allo Stato ma alla regione la competenza ad
 autorizzare l'estrazione di materiale di cava  serventi  ad  un'opera
 pubblica  statale,  conseguentemente  annullando  l'impugnato decreto
 pefettizio.
      Roma, addi' 10 giugno 1992
              Avv. prof. Giorgio BERTI - Avv. Guido VIOLA

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